Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti nuovi. Asseriti problemi psicofisici e finanziari
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2020 14.2019.228
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti nuovi. Asseriti problemi psicofisici e finanziari
Incarto n. 14.2019.228 Lugano 9 gennaio 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa 144/B/19-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2019 da CO 1, CO 2, (patrocinati dall’PA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'229.70 oltre agli accessori; che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 70.– a favore degli istanti; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2019 facendo valere, da una parte, di soffrire di patologie psicofisiche attestate da certificati medici che non le consentono di affrontare e gestire raccomandate o ingiunzioni inviate dall’ufficio d’esecuzione o direttamente dalla controparte, e dall’altra di trovarsi in una situazione economica molto precaria, che le lasciano solo fr. 300.– mensili per mangiare una volta effettuati i pagamenti relativi all’economia domestica; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). che nel caso in esame RE 1 non ha presentato in prima sede osservazioni all’istanza; che di conseguenza tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove, e pertanto inammissibili, sicché il reclamo stesso, siccome insufficientemente motivato, risulta irricevibile; che, sia come sia, in virtù degli art. 80 e 81 LEF il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, salvo che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione; che nel caso specifico la decisione 27 maggio 2019 della Pretura del Distretto di Lugano prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi dedotti in esecuzione (v. dispositivi n. 1 e 2); che censure riguardanti la situazione medica ed economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c e 14.2014. 173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2); che se RE 1 non è in grado, per ragioni di salute, di badare personalmente ai propri interessi in ambito esecutivo e giudiziario, deve farsi assistere da un terzo, se del caso chiedendo all’autorità regionale di protezione la designazione di un curatore; che delle difficoltà economiche dell’escussa l’ufficio d’esecuzione terrà conto se del caso in sede di pignoramento, limitandolo alla parte del reddito che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF); che tenuto conto dei problemi di salute della reclamante e del fatto che ha agito senza l’ausilio di una persona cognita di diritto, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'229.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).