opencaselaw.ch

14.2019.125

Ticino · 2019-11-20 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di __________ l’8 maggio 2017 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, l’esecutività nel paese d’origine essendo stata debitamente comprovata dall’istante.

E. 4 Nel reclamo l’RE 1 si oppone alla decisione pretorile sostanzialmente con un argomento: siccome il Tribunale di Piacenza non aveva la competenza per emettere il decreto ingiuntivo, a suo parere l’istanza andava respinta. Infatti, a mente della reclamante, una sentenza estera emanata da un giudice senza competenza per decidere non può in ogni caso essere riconosciuta in Svizzera. La reclamante evidenzia inoltre di aver sollevato questa censura in sede d’udienza, tuttavia invano, siccome il Pretore non ne ha tenuto conto nella sua decisione.

E. 5 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1 con rinvii). a) La motivazione alla base di questa giurisprudenza risiede nella necessità, perché un decreto ingiuntivo italiano possa essere riconosciuto in Svizzera, dell’attivazione del contraddittorio prima dell’esecutorietà della pronuncia, o almeno dell’istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare preventivamente il diritto al contraddittorio (già citate DTF 139 III 234 consid. 2.3 e sentenza 5A_752/2014, consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 7 aprile 2010, consid. 4.2). Se la procedura inziale è stata unilaterale, la decisione emanata nello Stato d’origine dev’essere stata, o suscettibile di essere oggetto di un’istruttoria contraddittoria nello Stato di origine prima che ne sia richiesto il riconoscimento o l’esecuzione nello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 5A_711/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 6.3.1). b) Tale requisito non è adempiuto per il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art. 642 CPCit. (v. sopra consid. 6.1), siccome, in questa particolare forma, il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo già con la sua emanazio­ne, dunque prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di opporsi (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e DTF 139 III 234 consid. 2.1 e 2.3, con rinvii anche alla dottrina italiana). Non è sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto – a posteriori , quando il decreto già era esecutivo – interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art. 649 CPCit., perché il rimedio offerto da questa disposizione è accordato solo in presenza di gravi motivi, unicamente con effetti ex nunc ed è inoltre sprovvisto di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del decreto, se la richiesta di sospensione è respinta. c) Ciò posto, il decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivo non solo permette al creditore di porre immediatamente in esecuzione la propria pretesa in Italia facendo capo a beni del debitore ivi situati (già citata 5A_752/2014, consid. 2.4.3.3), ma anche negli altri Stati parte della Convenzione di Lugano, purché il giudice italiano abbia successivamente munito il decreto ingiuntivo della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto (art. 647 CPCit.; DTF 135 III 623 consid. 2.1) oppure abbia rigettato o parzialmente accolto l’opposizione (art. 653 CPCit.; già citata 5A_752/2014, consid. 2.4.1); ove la provvisoria esecuzione era stata sospesa, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo dopo che il giudice che ha pronunciato l’ingiunzione ne abbia dichiarata la (definitiva) esecutorietà con un decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo (art. 654 CPCit.). In questi casi, in effetti, il debitore ha avuto modo di difendersi liberamente nella procedura di opposizione. Resa in contraddittorio, la nuova decisione (di rigetto del­l’opposizione) deve avere gli stessi effetti di quella, simmetrica, con cui il giudice dichiara la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ordinario in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.; già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e 14.2016.247, consid. 5.3/a). Può quindi essere posta in esecuzione a condizione di essere stata notificata al debitore prima dell’avvio della procedura di exequatur .

E. 5.2 Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. __________ dichiarato prov­visoriamente esecutivo l’8 maggio 2017 (doc. A pagg. 5-6) non costituisce pertanto in sé una decisione riconoscibile ed eseguibile in Svizzera ai sensi dell’art. 32 CLug, neppure dopo che il debitore vi ha interposto opposizione il 18 settembre 2017 (doc. E) e che il Tribunale di __________, con decisione del 3 gennaio 2018 (doc. F), ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività (v. sopra consid. 5.1/b). D’altronde, non si evince dagli atti che l’opposizione dell’RE 1 sia stata rigettata, ciò che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (sopra consid. 5.1/c). Il reclamo merita quindi accoglimento, seppur per un altro motivo rispetto a quello invocato dal reclamante.

E. 6 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'388.11, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la decisione del 31 maggio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata come segue: “1. L’istanza è respinta.

2.   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 650.– per ripetibili. 3. Notificazione a:

–  ;

–    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2019.125

Lugano

20 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 febbraio 2019 dalla

CO 1IT-

(patrocinata dallPA 1, __________)

contro

RE 1

b)Tale requisitonon è adempiuto per ildecreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art. 642 CPCit. (v. sopra consid. 6.1), siccome,in questa particolare forma, il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo già con la sua emanazio­ne, dunque prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la possibilità di opporsi (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e DTF 139 III 234 consid. 2.1 e 2.3, con rinvii anche alla dottrina italiana).Non è sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto –a posteriori, quando il decreto già era esecutivo – interporreopposizione, seppur con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art. 649 CPCit.,perché il rimedio offerto da questa disposizione è accordato solo in presenza di gravi motivi, unicamente con effettiex nunced è inoltre sprovvisto di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.5 e14.2016.74 consid. 6.2), di modo che al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del decreto, se la richiesta di sospensione è respinta.

c)Ciò posto, il decreto ingiuntivo inizialmente dichiarato provvisoriamente esecutivonon solo permette al creditore di porre immediatamente in esecuzione la propria pretesa in Italia facendo capo abeni del debitore ivi situati (già citata 5A_752/2014, consid. 2.4.3.3),ma anche negli altri Stati parte della Convenzione di Lugano, purché il giudice italiano abbia successivamente munito il decreto ingiuntivo della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto (art. 647 CPCit.; DTF 135 III 623 consid. 2.1) oppure abbia rigettato oparzialmente accolto l’opposizione (art. 653 CPCit.; già citata 5A_752/2014,consid. 2.4.1); ove la provvisoria esecuzione era stata sospesa, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo dopo che il giudice che ha pronunciato l’ingiunzione ne abbia dichiarata la (definitiva) esecutorietà con un decreto scritto in calce all’originale del decreto ingiuntivo (art. 654 CPCit.). In questi casi, in effetti, il debitore ha avuto modo di difendersi liberamente nella procedura di opposizione. Resa in contraddittorio, la nuova decisione (di rigetto del­l’opposizione) deve avere gli stessi effetti di quella, simmetrica, con cui il giudicedichiara la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ordinario in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.; già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.1, e 14.2016.247, consid. 5.3/a). Può quindi essere posta in esecuzione a condizione di essere stata notificata al debitore prima dell’avvio della procedura diexequatur.

5.2Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n. __________ dichiarato prov­visoriamenteesecutivo l’8 maggio 2017 (doc. A pagg. 5-6) non costituisce pertanto in sé una decisione riconoscibile ed eseguibile in Svizzera ai sensi dell’art. 32 CLug, neppure dopo che il debitore vi ha interposto opposizione il 18 settembre 2017 (doc. E) e che il Tribunale di __________, con decisione del 3 gennaio 2018 (doc. F), ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività (v. sopra consid. 5.1/b). D’altronde, non si evince dagli atti che l’opposizione dell’RE 1 sia stata rigettata, ciò che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (sopra consid. 5.1/c). Il reclamo merita quindi accoglimento, seppur per un altro motivo rispetto a quello invocato dal reclamante.

pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza, la decisione del 31 maggio 2019 del Pretore del distretto di Lugano è riformata come segue:

–  ;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).