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14.2018.203

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata dal Pretore. Indice dei prezzi al consumo di riferimento. Tasso di cambio. Imputazione dei contributi eccedentari. Estinzione. Compensazione. Mutuo

Ticino · 2019-06-12 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso . 1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. 1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 6 dicembre 2018 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 il 26 novembre, in concreto i reclami sono tempestivi. 1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In sé sono quindi irricevibili le osservazioni del 23 gennaio 2018 (relative alla seconda causa) accluse al reclamo inerente alla prima causa, ma le stesse sono in ogni caso senza rilievo per l’esito del giudizio odierno, gli importi pagati in eccedenza dal convenuto non essendo da considerare come mutuo (v. sotto, consid. 6.2/f). 2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess) , il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). 3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha constatato che l’indice nazionale dei prezzi di febbraio del 2017 è salito a 101.8 (nel gennaio del 2005 era di 98.5) e ha così stabilito che la convenzione omologata con la sentenza di divorzio rappresenta in sé un valido titolo esecutivo per gli alimenti (annualmente indicizzati) a favore della moglie dal febbraio 2017 al gennaio 2018 in ragione di € 7'234.51 mensili e dal febbraio 2018 in ragione di € 7'284.26 mensili, oltre agli interessi di mora dal 5 di ogni mese. Il Pretore ha però accolto l’eccezione di avvenuto pagamento (anticipato) sollevata dall’escusso, stabilendo che i complessivi € 182'000.

– versati da quest’ultimo all’ex moglie tra novembre del 2015 e giugno del 2016 con sette versamenti di € 26'000.

– ciascuno costituiscono un’eccedenza sufficiente alla copertura degli alimenti posti in entrambe le esecuzioni, ossia dal marzo all’ottobre 2017 e dal novembre 2017 al giugno 2018. Nella sentenza relativa alla prima causa, il primo giudice ha inoltre precisato che l’istanza sarebbe da respingere anche in difetto di prova della data dell’inoltro della domanda di esecuzione, determinante per la conversione in franchi svizzeri della somma dovuta in euro. 4. Nei reclami RE 1 fa valere una violazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF, sostenendo che non vi è stata alcuna estinzione delle pretese poste in esecuzione (consid. 6.1) e che le mensilità dal novembre 2015 al giugno 2016 non sarebbero in ogni caso sufficienti a coprire le pretese poste in esecuzione (consid. 6.2). Essa ritiene inoltre che l’indice di riferimento per l’adattamento degli alimenti al rincaro sia quello spagnolo (consid. 5.3) ed evidenzia, per quanto attiene alla prima causa, che tutti gli elementi necessari per determinare il tasso di cambio si troverebbero agli atti (consid. 5.4). 5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). 5.1 Le convenzioni sui contributi di mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, seppure prima del 1° gennaio 2011 (data d’entrata in vigore del CPC), legittimano il rigetto definitivo dell’opposizione per le prestazioni e le obbligazioni pattuite dai coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, e 14.2014.71 del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti). 5.2 Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’op­posizione sulla scorta della convenzione di divorzio sottoscritta il 28 febbraio 2006 dai coniugi RE 1 e CO 1, con la quale quest’ultimo è stato , tra l’altro, obbligato a versare all’ex moglie un contributo alimentare di € 7'000 .– mensili, adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall’Ufficio federale di statistica, “ in via anticipata al 5 di ogni mese, la prima volta al 1° febbraio 2006” fino al compimento del 55 esimo anno d’età (doc. B, convenzione punti 3 e 4). Tale convenzione, debitamente omologata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con sentenza del 29 settembre 2008 in conformità con l’art. 140 vCC, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi indicizzati dal marzo 2017 al giugno 2018. 5.3 La reclamante sostiene che l’indice di riferimento sia quello spagnolo, come concordato e accettato dalla controparte per rate versate nel passato, ciò che risulterebbe del resto pacifico dal momento che sia l’istante sia il figlio comune risiedono in Spagna. Al riguardo, l’ex moglie fa inoltre notare che il giudice di prima sede doveva limitarsi a esaminare la questione dell’indiciz­zazione senza fare considerazioni di carattere sostanziale. Da parte sua l’escusso sostiene invece che fa stato l’indice dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale (svizzero), come pattuito nella convenzione di divorzio. a )   Ora, al punto 4 di tale convenzione le parti hanno previsto che i contributi di mantenimento ivi previsti “sono adeguati annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall’Ufficio federale di statistica, la prima volta il mese di febbraio 2007, indice base quello del mese di gennaio 2005 … omissis…” (doc. B, pt. 4 della convenzione). È indubbio che per “Ufficio federale di statistica” il Pretore e le parti abbiano inteso il corrispondente Ufficio della Confederazione Svizzera e quindi si siano riferite all’indice svizzero. b) Non avendo l’escutente prodotto un altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione accertante, per avventura, che tale indice sia stato poi sostituito da quello spagnolo, i contributi accertati dal Pretore in € 7'234.51 mensili (€ 7'000 .– ./. 98.5 x 101.8) dal marzo 2017 al gennaio 2018 e di € 7'284.26 mensili (€ 7'000 .– ./. 98.5 x 102.5) dal febbraio 2018 al giugno 2018 sono pertanto corretti e la convenzione omologata costituisce così in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per € 7'234.51 x 11 mensilità e per € 7'284.26 x 5 mensilità. Contrariamente a quanto ritiene l’istante, il primo giudice non ha effettuato alcun esame di carattere sostanziale, ma ha semplicemente basato i suoi calcoli sul testo contenuto nello stesso titolo di rigetto, come gl’in­combeva fare (sopra consid. 2). Eventuali accordi divergenti delle parti per atti concludenti non configurano titoli di rigetto definitivo ove non siano omologati (sopra consid. 5.1). 5.4 Nella prima causa la reclamante evidenzia che tutti gli elementi necessari per determinare il tasso di cambio si trovano agli atti, dai quali si desume, come riconoscerebbe pure il Pretore, che il tasso di riferimento è quello relativo al periodo del precetto esecutivo emesso il 17 ottobre 2017, e più precisamente due settimane prima dello stesso. Il convenuto fa invece valere che l’istanza sarebbe da respingere anche perché l’ammontare del credito in franchi svizzeri non è stato accertato. a )   Sta però di fatto che, in prima sede, l’ex marito non ha contestato il tasso di cambio dell’1.1562 vigente “al momento della doman­da di esecuzione” applicato nella seconda esecuzione ed esplicitamente allegato nella seconda istanza (ad n. 20). Doveva quindi considerarsi un fatto appurato (art. 150 cpv. 1 CPC), non sussistendo a prima vista notevoli dubbi sulla sua affidabilità (art. 153 cpv. 2 CPC e sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49 c, consid. 5). La contestazione del tasso soltanto in sede di reclamo è tardiva (sentenza della CEF 14.2017.55 del 4 settembre 2017 consid. 4.2). b) A scanso di equivoci lo stesso discorso vale anche per il tasso di conversione dell’1.1603 applicato nella seconda esecuzione ed espressamente menzionato nella seconda istanza (ad n. 23). c) In definitiva, la convenzione omologata costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 66'916.30 (pari a 8 x € 7'234.51 x 1.1562) dal marzo all’ottobre del 2017, per fr. 25'182.60 mensili (3 x € 7'234.51 x 1.1603) dal novembre del 2017 al gennaio del 2018 e per fr. 42'259.50 (5 x € 7'284.26 x 1.1603) dal febbraio al giugno del 2018. 5.5 Per quanto attiene agli interessi di mora del 5%, RE 1 ne chiede la rifusione, nella prima esecuzione (per i contributi da marzo a ottobre 2017), dal 5 marzo 2017 su fr. 80'545.50, e nella seconda dal 5 novembre 2017 su fr. 20'207.80 (per il periodo da novembre a dicembre 2017) e dal 5 gennaio 2018 su fr. 60'964.50 (per il periodo da gennaio a giugno 2018). Sennonché la convenzione invocata quale titolo di rigetto obbliga l’ex marito a versare i singoli contributi entro il quinto giorno di ciascun mese. Essa giustifica quindi il rigetto definitivo dell’opposi­zione per gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non dall’inizio dei singoli periodi per cui procede l’escutente, ma dalla data media degli stessi (sentenza del CEF 14.2018.190 del 13 mag­gio 2019, consid. 6.2/a), ovvero rispettivamente dal 20 giugno 2017, dal 20 novembre 2017 e dal 20 marzo 2018. Su questo punto l’istanza può essere accolta solo nei limiti indicati. 6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). 6.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ( “mit völlig eindeutigen Urkunden” , cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi ). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio). Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; meno restrittivi: P eter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 238 in basso, secondo il quale la contestazione dovrebbe essere resa verosimile; Sylvain Marchand , Précis de droit des poursuites, 2 a ed., 2013, pag. 64 ad 3, che riserva l’ipotesi della contestazione a priori fantasiosa). 6.2 Nel caso specifico, la reclamante fa valere una violazione del­l’art. 81 cpv. 1 LEF, perché secondo lei gli importi versati dall’ex marito hanno estinto per compensazione non le pretese poste in esecuzione, bensì altri debiti. Essa sostiene infatti che i contributi alimentari rappresentano una sola parte delle pretese da lei vantate nei confronti dell’ex marito, come si desumerebbe dalla convenzione di divorzio che rimanda ad accordi separati, come quello sottoscritto dalle parti il 1° febbraio 2000, da cui risulta che CO 1 ha dichiarato di donarle fr. 4'000'000 . –. Le sette rate di € 26'000.

– mensili versate a suo favore tra il novembre 2015 e il giugno 2016 sarebbero pertanto da considerare in parte come contributi di mantenimento ( € 13'272.

– mensili per l’ex moglie e per il figlio comune) e in parte come parziale estinzione del debito di fr. 4'000'000 .

– ( € 12'728.

– mensili). A mente di RE 1 non vi è stato alcun pagamento anticipato degli alimenti dovuti dal marzo 2017 al giugno 2018, tenuto conto del fatto che l’ex marito, dopo il giugno 2016, ha continuato a pagare gli importi dovuti fino a novembre 2016, e infine anche quelli di dicembre 2016 e gennaio 2017. D’altronde la reclamante ritiene che i documenti prodotti dall’e­scusso siano privi di valore probatorio, trattandosi di mere allegazioni di parte dalle quali non si potrebbe desumere alcuna intenzione di saldare in anticipo i contributi posti in esecuzione. Essa precisa inoltre che il motivo di un versamento viene definito al momento in cui è effettuato e che gli importi versati in eccedenza sono stati considerati dall’escusso come mutuo (citando le osservazioni in prima sede nella seconda causa) e non come anticipo per le pretese poste in esecuzione. Una compensazione sarebbe quindi esclusa, trattandosi di alimenti (art. 125 n. 2 CO). CO 1 , da parte sua, ricorda di aver prodotto i documenti bancari dei pagamenti effettuati in anticipo con la causale “mensilità GM” e di aver ribadito ben prima dell’inoltro delle esecuzioni in oggetto, con due e-mail del 3 e 4 aprile 2017, che i contributi alimentari erano stati versati con largo anticipo. Egli sottolinea che gli € 182'000.

– da lui corrisposti coprivano sen­z’altro gli alimenti per l’ex moglie posti in esecuzione in entrambe le procedure, di circa € 116'000. –, e non comprendevano gli alimenti dovuti al figlio comune, diventato maggiorenne nel 2013, come risulterebbe da una dichiarazione di quest’ultimo e da un conteggio acclusi alle osservazioni all’istanza. a ) In virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. b) Nel caso in esame, nei sette mesi dal novembre 2015 al giugno 2016, l’escusso ha versato complessivi € 182'000.

– ( € 26'000 .

– mensili) a RE 1 (unica beneficiaria menzionata), indicando come motivo di ogni singolo pagamento la dicitura “men­silità GM” (GM sta per CO 1) senza specificare di che tipo di mensilità o contributo si trattava (doc. 6-12: avvisi di addebito UBS). Al momento di quei versamenti, le pretese poste in esecuzione non erano ancora sorte. Ciò non esclude ancora che potessero essere estinte per pagamento o compensazione in via anticipata (v. art. 81 CO e Loertscher in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 4 ad art. 86 CO e Jean­din , stessa opera, n. 8 ad art. 120 CO), anche se per le pretese periodiche future, come gli alimenti, ciò sarebbe tuttavia possibile solo in presenza di una convenzione particolare stipulata tra il creditore e il debitore. Altrimenti, secondo Hegnauer ( in: ZVW 41, 1986, pag. 56 segg.) , eventuali importi versati in eccedenza per un certo lasso di tempo non liberano il debitore dal suo obbligo per il futuro, il contributo alimentare essendo in sé previsto per far fronte alle spese del periodo per il quale è dovuto. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, l’ex marito non avendo dimostrato di aver voluto estinguere gli alimenti futuri. Infatti, un’estinzione o una compensazione in via anticipata avrebbero richiesto una corrispondente dichiarazione di CO 1 al momento del pagamento delle somme eccedentarie ( Loer­tscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e per la compensazione art. 124 cpv. 1 CO), che sarebbe anche potuta essere implicita, purché riconoscibile dall’ex moglie ( Loertscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e Jeandin , op. cit., n. 1 ad art. 124). Prove al riguardo non si trovano agli atti, per tacere del fatto che l’ex marito ha continuato a versare all’ex moglie € 26'000 .

– mensili dal luglio al settembre 2016, € 13'000 . – mensili dal novembre al dicembre 2016 e di nuovo € 26'000 .

– a marzo del 2017 (doc. F, pag. 3: distinta allestita dall’escusso medesimo), senz’alcuna dichiarazione particolare. c) In assenza di valide dichiarazioni e di quietanze da parte del debitore o della creditrice, l’imputazione risulta disciplinata dal diritto dispositivo stabilito all’art. 87 cpv. 1 CO ( Loertscher, op. cit., n. 8 ad art. 86, Schraner in: Zürcher Kommentar V/1/e, 3 a ed. 2000, n. 39 ad art. 86 CO, Weber in: Berner Kommentar VI/1/4, 2 a ed. 2005, n. 43 ad art. 86 CO). Le sette rate di € 26'000 .

– mensili sono pertanto da imputare in prima linea per € 7'000 .

– indicizzati mensili sui singoli contributi alimentari dovuti all’ex moglie scaduti in quel periodo. Il saldo, di oltre € 18'500.

– mensili, va invece imputato sull’altro credito esigibile della moglie al momento dei sette bonifici, inerente alla donazione a suo favore di complessivi fr. 4'000'000 . –, da versare in contanti, secondo la convenzione sottoscritta dai coniugi il 1° febbraio 2000 , in rate trimestrali di fr. 250'000 . – cadauna per la prima volta il 30 giugno 2000 (doc. G). Il convenuto non si esprime s u tale imputazione, ribadita nel reclamo, e non contesta in particolare l’esistenza e l’esigibilità del credito della donataria tra novembre del 2015 e giugno del 2016. Come già detto, invece, gli alimenti posti in esecuzione non erano ancora esigibili in quel periodo. Ne consegue che l’escusso non ha dimostrato, come gl’incombeva (art. 81 LEF), di averli estinti con i versamenti effettuati dal novembre del 2015 al giugno del 2016. d) Nulla muta al riguardo l’ e-mail dell’aprile 2017 con cui il suo patrocinatore ha comunicato a quello di RE 1 che gli “anticipi” versati nel 2015 e nel 2016 coprivano già dieci mesi di contributi del 2017 (doc. F, pag. 1 e 2). In effetti, già si è visto che quei sette versamenti sono serviti a estinguere i crediti del­l’istante esigibili in quel tempo (consid. 6.2/c). Così nell’aprile del 2017 il convenuto non disponeva più della facoltà di dichiarare, a posteriori , a quali debiti egli intendeva assegnare quanto già versato, l’imputazione essendosi già prodotta per legge, in applicazione dell’art. 87 cpv. 1 CO, al momento dei singoli versamenti. Oltre a ciò, egli non poteva nemmeno far valere la compensazione con la parte dei bonifici eccedente l’importo degli alimenti correnti in quel periodo, siccome tale eccedenza si è immediatamente estinta con la sua imputazione legale sul debito di donazione. e) Dal momento che in ogni caso i crediti esigibili della reclamante assorbirebbero i noti sette versamenti, è inutile, in questa sede, esaminare se gli stessi erano destinati anche a estinguere i contributi mensili di € 5'000 .

– indicizzati dovuti al figlio comune, ciò che CO 1 nega. f) Nelle osservazioni alla prima istanza del 23 gennaio 2018 (per i contributi dovuti dal marzo all’ottobre 2017) l’escusso ha fatto valere che gli importi versati all’ex moglie oltre a quanto le spettava per gli alimenti correnti sarebbero da ritenersi un mutuo da parte sua, per cui egli ha formulato una formale richiesta di restituzione ai sensi dell’art. 318 CO. Neppure questa allegazione, tuttavia, è dimostrata con documenti assolutamente chiari e univoci (come una decisione esecutiva o un riconoscimento di debito firmato dalla moglie). D’altronde, essendo le eccedenze servite a estinguere parzialmente il debito per donazione già al momento dei singoli versamenti (sopra consid. 6.2/c), CO 1 non può più, nemmeno in questo caso, disporne dandovi a posteriori un’altra destinazione, sia essa quella di estinguere alcuni alimenti successivi o di concedere un mutuo. 7. In definitiva, entrambi i reclami meritano di essere parzialmente accolti. Nella prima causa l’opposizione va rigettata in via definitiva per complessivi fr. 66'916.30 ( anziché i fr. 80'545.50 richiesti nella prima istanza), oltre agli interessi del 5% dal 20 giugno 2017, e nella seconda causa per complessivi fr. 67'442.10 (anziché fr. 81'172.30), oltre agli interessi del 5% su fr. 25'182.60 dal 20 novembre 2017 e su fr. 42'259.50 dal 20 marzo 2018 (sopra, consid. 5.4/c e 5.5). 8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC , seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 81'172.30 (inc. 14.2018.203) e fr. 80'545.50 (inc. 14 .2018.204), raggiungono entrambi la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ (14.2018.204) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­ne di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 66'916.30 oltre agli interessi del 5% dal 20 giugno 2017.

2.   Le spese processuali di fr. 400 .– sono poste per 1 / 5 a carico dell’i­stante e per i restanti 4 / 5 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla parte istante fr. 1'500.– per ripetibili ridotte. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al dispositivo

n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1 / 5 e per i restanti 4 / 5 a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1 fr. 1'600.– per ripetibili ridotte. 3. Il reclamo nella causa __________ (14.2018.203) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L’istanza è parzialmente accolta e d i conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 67'442.10 oltre agli interessi del 5% su fr. 25'182.60 dal 20 novembre 2017 e su fr. 42'259.50 dal 20 marzo 2018.

2.   Le spese processuali di fr. 400 .– sono poste per 1 / 5 a carico dell’i­stante e per i restanti 4 / 5 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla parte istante fr. 1'500.– per ripetibili ridotte. 4. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1 / 5 e per i restanti 4 / 5 a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1 fr. 1'600.– per ripetibili ridotte. 5. Notificazione a:

–     ;

–     . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.14.2018.203

14.2018.204

Lugano

12 giugno 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nelle cause __________ __________ (rigetto definitivo dell’opposizio­­ne) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze rispettivamente del 15 dicembre 2017 e del 7 settembre 2018 da

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

pronuncia:1.Il reclamo nella causa __________ (14.2018.204) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è parzialmente accolta edi conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­nedi Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.66'916.30oltre agli interessi del5% dal 20 giugno 2017.

2.   Le spese processuali di fr. 400.– sono poste per1/5a carico dell’i­stante e per i restanti4/5a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla parte istante fr. 1'500.– per ripetibili ridotte.

3.Il reclamo nella causa __________ (14.2018.203) è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzionedi Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.67'442.10oltre agli interessi del 5%sufr.25'182.60dal20 novembre 2017 e su fr. 42'259.50dal20 marzo 2018.

2.   Le spese processuali di fr. 400.– sono poste per1/5a carico dell’i­stante e per i restanti4/5a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla parte istante fr. 1'500.– per ripetibili ridotte.

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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).