Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2018.189
Lugano
4 aprile 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 ottobre 2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2018 dallUfficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per lincasso di (1) fr. 5'359.20oltreagli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2018, (2) fr. 187.60 e (3) fr. 50.,indicando quali titoli di credito:(1) Imposta cantonale 2016 + interessi 2.5% dal 01.06.2016 risp. dal 31.10.2017; (2)Interessi aggiornati sino al 06.08.2018 e (3) Tassa di diffida (30.04.2018);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, aggiornando gli interessi fino al 30 settembre 2018 per un totale di fr. 207.70 (anziché fr. 187.60);
che, pur non contestando limporto preteso con limposta cantonale in oggetto, con osservazioni scritte del 12 novembre 2018 inoltrate però oltre il termine fissato dal primo giudice il convenuto ha chiesto che gli venisse concessa la possibilità di pagare il proprio debito a rate, facendo valere di percepire attualmente quale unica entrata la rendita AVS di fr. 2'340. mensili;
che statuendo con decisione del 14 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto listanza e rigettato in via definitiva lopposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'359.20 oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli anteriori di fr. 187.60, ad esclusione della tassa di fr. 50. per una diffida che non è stata prodotta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210. e unindennità di fr. 100. a favore dellistante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2018 per ottenerne implicitamente lannullamento e la reiezione dellistanza, postulando nuovamente una dilazione del pagamento dellimposta;
che la sentenza impugnata emanata in materia di rigetto dellopposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, in concreto il reclamo è senzaltro tempestivo;
chein linea di principio la Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nel caso specifico il reclamo è quindi irricevibile, da un lato perché, essendo tardive le osservazioni da lui presentate in prima sede (circostanza peraltro ammessa in sede di reclamo), tutte le allegazioni di fatto contenute nel suo gravame sono nuove e pertanto inammissibili (art. 326 cpv.1 CPC), dallaltro perché egli si limita a postulare nuovamente una dilazione di pagamento, invocando la sua precaria situazione finanziaria, senza confrontarsi con la motivazione addotta dal primo giudice, il quale benché non fosse tenuto a farlo contrariamente a quanto sostiene il reclamante ha preso posizione sulla richiesta contenuta nelle sue (tardive) osservazioni, spiegando il motivo per cui la stessa non poteva essere accolta;
che, infatti, essendo quella di rigetto una procedura documentale, il giudice è unicamente tenuto a verificare la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e a conferirvi forza esecutiva ove lescusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie elencate in modo esaustivo allart. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), mentre non è competente per concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno 2018, consid. 1.4) o sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche o sanitarie dellescusso (sentenza della CEF 14.2016.148 del 12 giugno 2018, consid. 1.4);
che per quanto concerne il titolo di rigetto, che devessere esaminato dufficio, il Pretore aggiunto hacorrettamenteconsiderato che la decisione di tassazione dopo reclamo del 29 novembre 2017 relativa allimposta cantonale per il 2016 (di fr. 5'359.) prodotta dallautorità istante (doc. D), poiché passata in giudicato (come risulta dal timbro apposto in calce alla medesima),costituisce unvalido titolo di rigetto definitivo dellopposizione (art. 165 cpv. 3 LIFD, 244 cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per quellimporto, oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 7 agosto 2018 e a quelli maturati sino al 6 agosto 2018, di fr. 187.60 (v. ilconteggio accluso allistanza, doc. E, togliendo dal totale di fr. 210.30i fr. 22.70 relativi al periodo dal 7 agosto al 7 ottobre 2018, e per quanto attiene al tasso dinteresse la tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi dinteresse delle imposte cantonali valevole per il 2018 [RL 640.310]);
che,se del caso, RE 1 potrà rivolgersi alla competente autorità fiscale per ottenere una facilitazione di pagamento dellimposta (art. 245 cpv. 1 LT), fermo restando che una simile domanda non sospende automaticamente lesecutività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT; sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);
che delle difficoltà finanziarie dellescusso si terrà pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi redditi dovendosi lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) o di realizzazione di eventuali beni mobili pignorati, in cui è possibile una dilazione dietro rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF);
che per tale motivo, correttamente il primo giudice non ha tenuto conto della richiesta di dilazione inoltrata con osservazioni del 14 novembre 2018 da RE 1 allUfficio di esecuzione di Locarno dopo aver interposto opposizione al precetto esecutivo in oggetto;
che la decisione impugnata va pertanto confermata;
pronuncia:1.Il reclamo è irricevibile.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).