Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Transazione extragiudiziale. Stralcio
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.2019 14.2018.188
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Transazione extragiudiziale. Stralcio
Incarto n. 14.2018.188 Lugano 26 marzo 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2018 da CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 237'560.– oltre agli accessori; preso atto della richiesta di stralcio della causa per intervenuta transazione formulata dall’istante con scritto del 28 dicembre 2018, cui la reclamante non si è opposta; constatato che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo come richiesto dalle parti (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC); ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); considerato, nel caso specifico, che l’istante ha chiesto di porre le eventuali spese processuali a carico della reclamante e di compensare le ripetibili; ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 237'560.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono ridotte a fr. 50.– e sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte di anticipo eccedente, pari a fr. 350.–, le è restituita. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).