opencaselaw.ch

14.2018.14

Ticino · 2021-01-04 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo con effetto sospensivo. Nuova dichiarazione di fallimento in una procedura concordataria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2021 14.2018.14

Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo con effetto sospensivo. Nuova dichiarazione di fallimento in una procedura concordataria

Incarto n. 14.2018.14 Lugano 22 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2017.4750 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre 2017 dalla CO 1 contro RE 1 (patrocinato dall’avv.  PA 1) giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2018 dal Pretore, con cui ne ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dal 30 gennaio 2018; ricordate l’ordinanza 16 febbraio 2018, con cui il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, e l’ordinanza 4 marzo 2020, con cui ha accertato la sospensione della procedura di reclamo durante la moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi concessa dal Pretore ad RE 1 il 2 marzo 2020, sostituita il 30 giugno con una moratoria definitiva di sei mesi; preso atto che con decisione del 4 gennaio 2021 il Pretore ha decretato nuovamente il fallimento di RE 1 in virtù dell’art. 296 b LEF dopo aver accertato la manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato; appurato che la sentenza appena citata non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato; considerato che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che il reclamo era a prima vista verosimilmente destinato all’insuccesso, come risulta anche dall’esito della procedura concordataria; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 300.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione a:

–  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; –

–      avv. – Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).