Erwägungen (1 Absätze)
E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso . Stante la loro analogia, le tre cause sono state congiunte con decreto del 6 ottobre 2017 e per economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC) , pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente . 1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Tutti presentati il 2 ottobre 2017 contro le sentenze notificate alla patrocinatrice delle società istanti il 22 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che l’allegato n. 5 accluso al reclamo, i documenti C e D annessi alle osservazioni dei convenuti, la decisione allegata allo scritto 11 dicembre 2017 delle reclamanti, il documento H prodotto con la quadruplica del 28 dicembre 2017 sono inammissibili, perché non sono stati prodotti in prima sede. Lo è anche la nuova conclusione contenuta nella duplica e nei successivi allegati dei convenuti. 1.3 Nel reclamo, la patrocinatrice delle società istanti ha precisato che l’CO 2 si è fusa per incorporazione nell’__________, la quale a sua volta è stata incorporata per fusione nell’CO 1. il 31 dicembre 2015 (doc. 2 annesso reclamo, pag. 6). Di queste sostituzioni di parte ex lege (art. 2504 bis del Codice civile italiano) si è tenuto d’ufficio conto nel rubrum dell’incarto (art. 83 cpv. 4, secondo periodo CPC; J eandin in: CPC commenté, 2011,
n. 29 ad art. 83 CPC). 2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess) , il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha preliminarmente ribadito la propria competenza territoriale, fondata sull’art. 52 LEF (foro del sequestro), dopo che questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha confermato la validità dei precetti esecutivi con decisione del 26 novembre 2015. Nel merito, il primo giudice ha giustificato la reiezione delle istanze, considerando che l’ordinanza di sequestro conservativo emanata dal Tribunale ordinario di Milano, poi dichiarata esecutiva in Svizzera, non costituisce un titolo di rigetto definitivo perché non contiene alcuna condanna né al pagamento di una somma di denaro né alla prestazione di una garanzia. E anche se, come preteso dalle istanti, l’ordinanza italiana dovesse rappresentare un titolo esecutivo per la prestazione di una garanzia, il Pretore ha osservato che i precetti esecutivi non sono stati emessi in prestazione di garanzia, ma in pagamento dell’importo posto in esecuzione, senza contestazione da parte delle istanti. 4. Nei reclami le società istanti fanno valere in sostanza che il titolo esecutivo in realtà non è l’ordinanza del Tribunale di Milano, bensì la decisione con cui la Pretura del Distretto di Lugano la riconosce esecutiva in Svizzera. A loro parere, il giudice del rigetto non è autorizzato a riesaminare la decisione d’ exequatur , negando il carattere condannatorio dell’ordinanza italiana, che risulta proprio dal conferimento dell’esecutività in Svizzera, possibile solo per decisioni di natura condannatoria (mentre le decisioni costitutive o di accertamento possono essere unicamente riconosciute). In ogni caso – soggiungono le reclamanti – le ordinanze italiane di sequestro conservativo sono decisioni di condanna a una prestazione (“Leistungsurteile”) , o meglio di condanna del debitore a tollerare il sequestro. Secondo le reclamanti, infine, il fatto che i precetti esecutivi non siano stati emessi per prestazione di garanzie, come da loro richiesto, è irrilevante, perché gli escussi non li hanno contestati né questa Camera ha censurato ciò nella decisione del 26 novembre 2015 con cui ha respinto il ricorso di CO 1 contro l’esecuzione del sequestro e il precetto esecutivo di convalida emesso nei suoi confronti (inc. 15.2015.61). Comunque sia, sussiste identità tra la causale indicata sui precetti esecutivi (che menzionano l’ordinanza italiana) e quella figurante sulle istanze di rigetto dell’opposizione, ciò che a dire delle reclamanti basta per il loro accoglimento. 5. Le reclamanti sostengono anzitutto che oggetto di esecuzione non è la decisione estera dichiarata esecutiva in Svizzera, bensì la decisione di exequatur , ciò che trova riscontro nella dottrina ( Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 234 ad art. 38 CLug con rinvii; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2 a ed. 2011,
n. 46 ad art. 38 CLug), ancorché il rigetto dell’opposizione possa essere concesso anche senza preventivo exequatur formale separato, in base unicamente a un esame pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; sentenza della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4 e 4.1). Di natura costitutiva, ad ogni modo, la decisione d’ exequatur non è in sé, contrariamente a quanto credono le reclamanti, un titolo di rigetto definitivo, o perlomeno non indipendentemente dalla decisione estera dichiarata esecutiva (sotto consid. 5.1/a). E non è neppure esatto che l’ exequatur conferisca sempre alla decisione estera la qualità di titolo di rigetto definitivo . È vero solo se il debito della parte soccombente verte su una somma di denaro o sulla prestazione di garanzie (art. 335 cpv. 2 CPC e 38 cpv. 1 LEF), mentre se concerne prestazioni in natura od obblighi di omettere o tollerare, l’esecuzione è disciplinata dal CPC (art. 335 cpv. 1 CPC). In altre parole l’ exequatur trasforma sì la sentenza estera in un titolo esecutivo (“ Vollstreckungstitel”) in Svizzera (DTF 135 III 673 consid. 1.3.1), ma non necessariamente in un titolo di rigetto definitivo. Stabilire in concreto se la decisione d’ exequatur consente di rigettare l’opposizione in via definitiva incombe al giudice del rigetto. 5.1 Come giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) , e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”) : il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (DTF 134 III 660 consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 34c consid. 5, e 14.2013.40 del 3 giugno 2013, RtiD 2014 I 819 n. 45c, consid. 3; S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 14 ad art. 80 LEF ). Ciò vale anche per le decisioni estere (Gerhardt Walter , Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4 a ed. 2007, § 8 I 3 pagg. 378 seg., § 9 III 2/a pag. 410 e § 9 III 3 pag. 418; Däppen/Mabillard [in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 a ed. 2013, n. 1 ad art. 28 LDIP] sostengono invero che alcune decisioni costitutive possono necessitare un exequatur per diventare effettive in Svizzera, citando l’esempio delle modifiche di proprietà, ma in tal caso il riconoscimento della decisione estera appare sufficiente a ottenere l’iscrizione della modifica nel registro fondiario; comunque sia, la questione esula dalla LEF). a) Ora, la decisione d’ exequatur ha natura costitutiva, nella misura in cui non accerta un obbligo del convenuto né lo condanna a una prestazione (invero già stabilita in modo esecutivo nella decisione estera), ma le conferisce solo effettività processuale in Svizzera ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 228 e 230 ad art. 38). Il tipo di esecuzione (secondo la LEF o secondo il CPC, diretta o indiretta) è determinato anzitutto dalla decisione estera, i cui effetti nello Stato di origine devono essere estesi in Svizzera nel modo più fedele possibile, pur nel rispetto del principio d’equivalenza con gli effetti di decisioni svizzere analoghe (sotto consid. 5.2). b) Nel caso specifico, l’ordinanza 20 marzo 2014 del Tribunale di Milano non condanna i convenuti a una prestazione, ma “autorizza” le istanti “ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza” dei debitori (doc. R accluso alle istanze, pag. 107). Se la si volesse classificare in una delle tre categorie appena menzionate – sebbene esse paiono invero riferirsi a decisioni di merito ( Fabienne Hohl , Procédure civile, vol. I, 2 a ed. 2016, n. 181-183; Meyer/Dormann , in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 a ed. 2011, n. 2 ad art. 103 LTF) più che a decisioni processuali come quella in esame – l’autorizzazione al sequestro conservativo andrebbe annoverata tra le decisioni costitutive, perché modifica, seppur provvisoriamente, la situazione giuridica delle parti, nella misura in cui permette all’una di limitare il diritto di disposizione dell’altra. In questo senso pure le decisioni di rigetto dell’opposizione o di fallimento sono considerate come decisioni costitutive ( Staehelin/Staehelin/Grolimund , Zivilprozessrecht, 2 a ed. 2013, n. 39 ad § 27). E anche volendo scorgervi, alla stregua delle reclamanti, una condanna dei debitori a tollerare i sequestri, l’esecuzione dovrebbe sottostare al CPC e non alla LEF. A ben vedere, in realtà, la questione è di sapere quali effetti esecutivi dispiega l’ exequatur (in via sia principale sia pregiudiziale) di una decisione estera in Svizzera. A siffatta questione, di natura esclusivamente esecutiva, si applica il diritto dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 366-367 ad art. 38) . 5.2 In diritto svizzero, né la LDIP né la LEF e neppure il CPC definiscono esplicitamente la procedura d’esecuzione delle decisioni estere. Il Tribunale federale e la maggioranza degli autori adottano un approccio pragmatico della questione, qualificato come "teoria dell’estensione controllata" o "modificata" oppure "teoria della cumulazione" : una decisione estera non può sostanzialmente dispiegare in Svizzera effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato di origine ("Wirkungserstreckungstheorie") e – inoltre – non può avere effetti che lo Stato richiesto non ammette anche a favore delle decisioni analoghe pronunciate sul proprio territorio ("Gleichstellungs- oppure Nostrifizierungstheorie") (sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid. 4.2/b-c, che rinvia in particolare alla DTF 130 III 342, consid. 2.5 [confermata nella DTF 134 III 373 consid. 5.1.2] ; oltre alla dottrina citata, si vedano anche: Walter , op. cit., § 8 II 1 pagg. 379 seg.; Hofmann/Kunz , op. cit., n. 237-242 ad art. 38; Däppen/ Mabillard, op. cit., n. 40-41 ad art. 25 LDIP; Richard Gassmann , Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, pag. 111; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 32-33 ad art. 25 LDIP, che in linea di principio, però, non ammette la limitazione degli effetti delle decisioni estere a quelli generati da decisioni svizzere equivalenti ). Il giudice svizzero dell’ exequatur deve quindi scegliere il provvedimento esecutivo del proprio diritto che meglio si confà alla decisione estera dichiarata esecutiva in Svizzera ( Hofmann/Kunz, op. cit., n. 240 ad art. 38). 5.3 Per quanto attiene al sequestro conservativo del diritto italiano (art. 671 segg. CPCit.), la misura più affine del diritto svizzero appare essere, a prima vista, il sequestro (art. 271 segg. LEF), qualora la pretesa da garantire verta su una somma in denaro o sulla prestazione di garanzie ( Gassmann , op. cit., pagg. 112 ad b e 117). Ambedue gli istituti hanno infatti indole cautelare (v. il titolo marginale degli art. 669 bis segg. CPCit.) e dipendono dall’iniziativa del creditore (art. 671 CPCit.), il quale deve segnatamente designare in modo almeno generico i crediti del debitore verso terzi e i beni mobili in possesso di terzi di cui intende ottenere il sequestro (art. 543 cpv. 2 n. 2, cui rinvia l’art 678 CPCit.), allestendo il relativo atto di sequestro, da consegnare all’ufficiale giudiziario per notifica al terzo e al debitore (art. 163 cpv. 4, per il rinvio dell’art. 543 cpv. 1 CPCit.; Campeis/De Pauli , le esecuzioni civili, 3 a ed. 2002, pagg. 149 ad 11, e 414). Ciò esclude a priori la sua assimilazione a un pignoramento provvisorio (cfr. art. 91 LEF), perlomeno nei casi in cui, come quello in rassegna, il sequestro conservativo grava su crediti e beni in possesso di terzi (per quelli invece in possesso del debitore l’art. 513 CPCit. deputa l’ufficiale giudiziario a ricercarli nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti e sulla sua persona). a) Verificato l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla legge per l’ exequatur , il giudice competente (in Ticino il Pretore, art. 37 cpv. 3 LOG) dovrebbe non solo dichiarare il sequestro conservativo esecutivo in Svizzera, bensì anche incaricare l’ufficio d’esecuzione di procederne all’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF), ove il creditore istante abbia perlomeno designato i beni da sequestrare in modo sufficiente alla sua attuazione. b) Le reclamanti, invero, rilevano a giusta ragione che la decisione del giudice dell’ exequatur vincola il giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 381 ad art. 38 ). Il problema è che nel caso concreto lo stesso Pretore, nella decisione del 1° ottobre 2014 (doc. X accluso alle istanze), non ha stabilito particolari modalità di esecuzione dell’ordinanza emanata dal Tribunale di Milano, limitandosi a dichiararla “esecutiva in Svizzera” . Non si è, ovviamente, pronunciato sull’idoneità dell’ordinanza italiana come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, dal momento che le istanti non avevano ancora promosso esecuzione contro i convenuti (lo avrebbero fatto solo il 2 gennaio 2015). In assenza di una decisione in merito, spettava allo stesso Pretore, nella sua veste di giudice del rigetto, determinarsi al riguardo in via pregiudiziale. c) Orbene, come visto, l’ordinanza di sequestro conservativo italiana non è una decisione condannatoria (sopra consid. 5.1/b), bensì una misura cautelare esecutiva parificabile a un sequestro del diritto svizzero (sopra consid. 5.3). Come quest’ultimo, il sequestro conservativo del diritto italiano non può essere assimilato a un titolo di rigetto definitivo senza conferirgli effetti più estesi di quelli previsti dal diritto italiano (e dal diritto svizzero per il sequestro), ciò che giurisprudenza e dottrina vietano (sopra consid. 5.2). Concedere il rigetto definitivo permetterebbe in effetti alle istanti di ottenere a termine un pagamento, mentre il sequestro (conservativo) è un provvedimento puramente provvisionale, il cui unico effetto è di sospendere il diritto del debitore di disporre dei beni sequestrati. d) Non si potrebbe nemmeno – così come sembrano ipotizzare le reclamanti (ad 64-65) – conferire alla misura gli effetti esecutivi di un’esecuzione per prestazione di garanzie (ovvero il pignoramento e la realizzazione dei beni dei debitori, con deposito del ricavato sul conto dell’ufficio d’esecuzione) poiché né il diritto italiano né quello svizzero autorizzano la realizzazione sulla base di un semplice sequestro (conservativo), e invero neppure un pignoramento (v. sopra consid. 5.1/b; contra , ma senza motivazione: Georg Naegeli /Meinrad Vetter , Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle in der Schweiz, AJP/ PJA 2005, pag. 1321 ad c). Le istanti potranno semmai ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione solo producendo con nuove istanze di rigetto la sentenza di merito una volta che (per ipotesi) sarà stata emessa nella causa italiana. 5.4 D’altronde, qualora si considerasse che nel concedere l’ exequatur il Pretore ha inteso semplicemente estendere gli effetti dell’ordinanza italiana in Svizzera, si dovrebbe ritenere ch’egli ha così implicitamente confermato il sequestro ordinato il 26 novembre 2014 sulla scorta degli art. 47 cpv. 2 CLug e 271 cpv. 1 n. 6 LEF (sopra ad C), sostituendolo con una misura equivalente (un sequestro di diritto svizzero) chiamata a sussistere anche dopo il passaggio in giudicato della decisione d’ exequatur , e ciò fino all’emanazione della decisione di merito nella causa in Italia o a un’eventuale revoca del sequestro conservativo. Il Pretore ha quindi a giusto titolo respinto le tre istanze di rigetto, di modo che tutti e tre i reclami devono essere respinti. 6. Stante l’esito dei reclami, non è necessario statuire sull’eccezione sollevata dai convenuti con le osservazioni al reclamo, secondo cui i sequestri sarebbero infruttuosi e le esecuzioni promosse a convalida degli stessi decadute insieme al foro del sequestro. Non rientra del resto nella competenza del giudice del rigetto – bensì dell’ufficio d’esecuzione e delle autorità di vigilanza (DTF 37 I 548 consid. 3) – determinarsi sulla validità dell’esecuzione, salvo se la sua decadenza è manifesta, in particolare ove l’infruttuosità del sequestro sia provata, ciò che non è il caso nella fattispecie, dato che i convenuti non hanno prodotto tutti i verbali di sequestro (fermo restando che in procedura sommaria non sono ammessi richiami d’incarto) né dimostrato in altro modo la pretesa infruttuosità per tutti i 28 oggetti menzionati nel decreto di sequestro. 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di principio fissate in base al valore litigioso (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in concreto all’importo del credito posto in esecuzione, di fr. 145'832'263.25 . 7.1 Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'832'263.25 determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 175'000.–. L’impegno lavorativo del patrocinatore dei convenuti si è però limitato alla redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 6 pagine, presentato in tre esemplari del tutto analoghi per ognuno dei convenuti, sebbene la Camera avesse congiunto le tre cause. Pur tenendo conto di un colloquio con i clienti, ma non degli allegati spontanei di duplica, quadruplica e sestuplica non richiesti e senza rilievo per il giudizio odierno, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà media-bassa, più di quindici ore complessivamente. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di oltre fr. 11'000.–, da ritenersi manifestamente sproporzionato. 7.2 Giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore litigioso, in casu molto elevato , sicché ai convenuti va attribuita un’indennità complessiva di fr. 7'500.– (fr. 500.– x 15), da dividersi equamente, comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar. 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'832'263.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa diretta contro CO 1 è respinto. 1.1 Di conseguenza la sentenza impugnata (__________ ) è confermata. 1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in solido. Esse rifonderanno a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili. 2. Il reclamo nella causa diretta contro CO 2 è respinto. 2.1 Di conseguenza la sentenza impugnata (__________ ) è confermata. 2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in solido. Esse rifonderanno a CO 2 fr. 2'500.– per ripetibili. 3. Il reclamo nella causa diretta contro CO 3 è respinto. 3.1 Di conseguenza la sentenza impugnata (__________ ) è confermata. 3.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in solido. Esse rifonderanno a CO 3 fr. 2'500.– per ripetibili. 4. Notificazione a: – ;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.14.2017.178
14.2017.179
14.2017.180
Lugano
27 marzo 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo dellopposizione) della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29 gennaio 2015 da
CO 1., I-
CO 2, I-__________
(già CO 2, ora incorporata per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 3, I-__________
(già Immobiliare Fondiaria-Sai S.r.l., ora incorporata anchessa per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 4, I-__________
(già CO 4)
CO 5, I-
CO 6, I-
CO 7, I-
(patrocinate dallavv. PATR1 1, )
contro
CO 1
CO 2, __________
CO 3, __________
(patrocinati dall__________ PA 2, __________)
7.1Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000., lart. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e lonorario calcolato in funzione del valore litigioso, lautorità competente può derogare allart. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr.145'832'263.25determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 175'000.. Limpegno lavorativo del patrocinatore dei convenuti si è però limitato alla redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 6 pagine, presentato in tre esemplari del tutto analoghi per ognuno dei convenuti, sebbene la Camera avesse congiunto le tre cause. Pur tenendo conto di un colloquio con i clienti, ma non degli allegati spontanei di duplica, quadruplica e sestuplica non richiesti e senza rilievo per il giudizio odierno, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà media-bassa, più di quindici ore complessivamente. Lonorario minimoad valoremprevisto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorarioad horamdi oltre fr. 11'000., da ritenersi manifestamente sproporzionato.
pronuncia:1.Il reclamo nella causa diretta contro CO 1 è respinto.
1.1 Di conseguenza la sentenza impugnata (__________)è confermata.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).