Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 CPC per il rinvio dellart. 31 LEF).
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.Nella decisione impugnata il Pretore, a seguito dellavvenuto ritiro dellopposizione da parte dellescussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruolisenza ulteriori formalità, prescindendo sia dal prelevare le spese processuali sia dallassegnare ripetibili.
3.Nel reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretoredi non averle assegnato unindennità per ripetibili malgrado lescussa dovesse essere considerata come soccombenteinseguito al ritiro della propria opposizione. Poiché secondo lart. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar,RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 19'658.85le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 589.75 e fr. 3'440.30, la reclamante chiede di assegnarle unindennità per ripetibili di fr. 586.75, pari allimporto della nota di onorario del suo patrocinatore.
4.Orbene, essendo listanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dellopposizione da parte dellescussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dellart. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia lavvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare lopposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca limporto delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.In virtù dellart. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC;Trezziniin: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2aed. 2017,
n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett.
b) sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui lart. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità.Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a;Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dellindennità ripetibili(v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sullintera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a)Giusta lart. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo lart. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dellimporto calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo limportanzadella lite, le sue difficoltà, lampiezza del lavoro e il tempo impiegato dallavvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, lautorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)Al riguardolart. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per lindennizzo dellavvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto allimportanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dallaltra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2Nel caso specifico, lindennità per ripetibili di fr. 586.75 pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta prescritta allart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a fr. 590. (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati.Non sussistendo daltronde alcuna manifesta sproporzione tra lindennità in questione ele prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e limpegno minimo chegli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dellart. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La partecipazione alludienza di prima sede non era infatti in concreto né obbligatoria né necessaria.Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta unindennità per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75.Il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dellattribuzione dellindennità postulata.
6.La tassa del giudizio odierno,in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a fr. 100., seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75, non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 586.75per ripetibili.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 140. relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle fr. 100. per ripetibili.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
E. 4 Orbene, essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
E. 5 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa ( Bohnet , in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017,
n. 3 ad art. 68 CPC ). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett.
b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy , in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; T appy , op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
E. 5.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). b) Al riguardo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
E. 5.2 Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 586.75 pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta prescritta all’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a fr. 590.– (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati. Non sussistendo d’altronde alcuna manifesta sproporzione tra l’indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La partecipazione all’udienza di prima sede non era infatti in concreto né obbligatoria né necessaria. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75. Il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’attribuzione dell’indennità postulata.
E. 6 La tassa del giudizio odierno, in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a fr. 100.– , seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: “ La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 586.75 per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle fr. 100.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2017.169
Lugano
23 gennaio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017 dalla
RE 1
(patrocinata dallavv. PA 1,)
contro
CO 1
ritenuto
in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 marzo 2017 dallUfficio di esecuzione di Lugano, lallora PI 1 (che nel frattempo ha cambiato la propria ragione sociale in RE 1) ha escusso CO 1 per lincassodi fr. 19'685.85 e di fr. 1'161.15, indicando quale titoli di credito nel primo caso laripresa dellACB numero __________del 21.01.2015e nel secondo caso ildanno di mora secondo lart. 103/106 CO.
B.Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio 2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Alludienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare lopposizione al precetto esecutivo.
C.Statuendo direttamente al termine delludienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare unindennità per ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario e spese relativa allincarto in questione, con uno scritto del 18 settembre 2017 la patrocinatrice dellistante ha chiesto al Pretore di emanare una decisione che le riconoscesse unindennità per ripetibili. Con risposta del giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede di udienza, ritenendo la questione evasa.
D.Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2017 per ottenerne in via principale il parziale annullamento nel senso dellassegnazione di unindennità per ripetibili di fr. 589.75, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Invitata a presentareeventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1.La sentenza impugnata emanata in materia di rigetto dellopposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami come quello in rassegna inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 13 settembre 2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto sabato 23 settembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 25 settembre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dellart. 31 LEF).
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.Nella decisione impugnata il Pretore, a seguito dellavvenuto ritiro dellopposizione da parte dellescussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruolisenza ulteriori formalità, prescindendo sia dal prelevare le spese processuali sia dallassegnare ripetibili.
3.Nel reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretoredi non averle assegnato unindennità per ripetibili malgrado lescussa dovesse essere considerata come soccombenteinseguito al ritiro della propria opposizione. Poiché secondo lart. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar,RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 19'658.85le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 589.75 e fr. 3'440.30, la reclamante chiede di assegnarle unindennità per ripetibili di fr. 586.75, pari allimporto della nota di onorario del suo patrocinatore.
4.Orbene, essendo listanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dellopposizione da parte dellescussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dellart. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia lavvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare lopposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca limporto delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.In virtù dellart. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC;Trezziniin: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2aed. 2017,
n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett.
b) sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui lart. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità.Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a;Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dellindennità ripetibili(v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sullintera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a)Giusta lart. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo lart. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dellimporto calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo limportanzadella lite, le sue difficoltà, lampiezza del lavoro e il tempo impiegato dallavvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, lautorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)Al riguardolart. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per lindennizzo dellavvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto allimportanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dallaltra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2Nel caso specifico, lindennità per ripetibili di fr. 586.75 pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta prescritta allart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a fr. 590. (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati.Non sussistendo daltronde alcuna manifesta sproporzione tra lindennità in questione ele prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e limpegno minimo chegli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dellart. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La partecipazione alludienza di prima sede non era infatti in concreto né obbligatoria né necessaria.Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta unindennità per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75.Il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dellattribuzione dellindennità postulata.
6.La tassa del giudizio odierno,in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a fr. 100., seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75, non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 586.75per ripetibili.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 140. relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle fr. 100. per ripetibili.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).