Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 CPC).
a)Giusta lart. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 20'000. sino a fr. 50'000.le ripetibili sono stabilite tra il 10% e il 20% di esso, fermo restando che secondo lart. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dellimporto calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo limportanzadella lite, le sue difficoltà, lampiezza del lavoro e il tempo impiegato dallavvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, lautorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)Al riguardolart. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per lindennizzo dellavvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto allimportanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dallaltra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2Nel caso specifico, lindennità per ripetibili di fr. 652.65 pretesa dalla RE 1 si situa nei limiti della forchetta prescritta allart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b del suddetto Regolamento. In effetti, avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 22'732., le ripetibili possono essere fissate tra un minimo di fr. 450. (10% x 20% di fr. 22'732.) e un massimo di fr. 3'180. (20% x 70% dello stesso importo) arrotondati.
5.3Sennonché nel reclamo la RE 1 non motiva limporto richiesto se non con un rinvio implicito alla nota donorario delproprio patrocinatore, prodotta in prima sede solo dopo che la decisione sulle spese e ripetibili era stata emessa. Orbene, le parti possono presentare la nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC)fino alla fine del dibattimento in procedura ordinaria (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105) e fino alla fine delludienza di discussione dellistanza nelle procedure sommarie (o fino alla scadenza per la presentazione delle osservazioni scritte), dal momento che in linea di principio esse sono limitate a un solo scambio di allegati (art. 253 CPC). Qualora listante, come nella fattispecie, rinunci a presenziare alludienza, deve fare in modo di far pervenire al giudice la sua nota di spese entro il giorno delludienza, non potendo escludere chegli statuisca senza indugio al termine della stessa. Per poter tenere conto della nota, il giudice deve infatti comunicarla alla controparte, dandole loccasione di esprimersi al riguardo (DTF 140 III 159 consid. 3;Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 105). La nota in esame era quindi tardiva e per il divieto deinova(sopra consid. 1.2) non può essere presa in considerazione neppure in questa sede.
5.4Ciò posto, la causa era di difficoltà minima listante procedeva sulla scorta di un chiaro titolo di rigetto provvisorio, ossia un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) e ha richiesto dal suo patrocinatore (peraltro solito a rappresentarla in procedure di rigetto dellopposizione) un impegno molto contenuto, limitato alla redazionedi unistanza di poche righe, nel quale va anche riconosciuto un brevecolloquio con la propria cliente. Nelle circostanze descritte, e ricordato che la reclamante non ha partecipato alludienza, lindennità minima prevista dalla tariffa, di fr. 450. (pari a un po più di unora e mezza di lavoro a fr. 280./ora), appare una partecipazione adeguata allonorario dellavvocato e ai costi sopportati nellinteresse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e lIVA(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere tempestivamente esborsi straordinari.
Non sussistendo daltronde alcuna manifesta sproporzione tra lindennità in questione ele prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e limpegno minimo chegli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dellart. 13 cpv. 1 o 2 RTar.Il reclamo va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata in tal senso.
6.La tassa del giudizio odierno,in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,determinate in virtù dellart. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dellart. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 450. per ripetibili.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
E. 3 Nel reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un’indennità per ripetibili malgrado l’escussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione. Poiché secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1 ]) per un valore litigioso di fr. 22'732.– le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 454.65 e fr. 3'182.50, la reclamante chiede di assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 652.65, pari all’importo della nota di onorario del suo patrocinatore.
E. 4 Orbene, essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
E. 5 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa ( Bohnet , in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC ). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy , in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; T appy , op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
E. 5.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 10% e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). b) Al riguardo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
E. 5.2 Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 652.65 pretesa dalla RE 1 si situa nei limiti della forchetta prescritta all’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b del suddetto Regolamento. In effetti, avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 22'732.–, le ripetibili possono essere fissate tra un minimo di fr. 450.– (10% x 20% di fr. 22'732.–) e un massimo di fr. 3'180.– (20% x 70% dello stesso importo) arrotondati.
E. 5.3 Sennonché nel reclamo la RE 1 non motiva l’importo richiesto se non con un rinvio implicito alla nota d’onorario del proprio patrocinatore, prodotta in prima sede solo dopo che la decisione sulle spese e ripetibili era stata emessa. Orbene, le parti possono presentare la nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC) fino alla fine del dibattimento in procedura ordinaria (T appy , op. cit., n. 19 ad art. 105) e fino alla fine dell’udienza di discussione dell’istanza nelle procedure sommarie (o fino alla scadenza per la presentazione delle osservazioni scritte), dal momento che in linea di principio esse sono limitate a un solo scambio di allegati (art. 253 CPC). Qualora l’istante, come nella fattispecie, rinunci a presenziare all’udienza, deve fare in modo di far pervenire al giudice la sua nota di spese entro il giorno dell’udienza, non potendo escludere ch’egli statuisca senza indugio al termine della stessa. Per poter tenere conto della nota, il giudice deve infatti comunicarla alla controparte, dandole l’occasione di esprimersi al riguardo (DTF 140 III 159 consid. 3; Tappy , op. cit., n. 20 ad art. 105). La nota in esame era quindi tardiva e per il divieto dei nova (sopra consid. 1.2) non può essere presa in considerazione neppure in questa sede.
E. 5.4 Ciò posto, la causa era di difficoltà minima – l’istante procedeva sulla scorta di un chiaro titolo di rigetto provvisorio, ossia un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) – e ha richiesto dal suo patrocinatore (peraltro solito a rappresentarla in procedure di rigetto dell’opposizione) un impegno molto contenuto , limitato alla redazione di un’istanza di poche righe, nel quale va anche riconosciuto un breve colloquio con la propria cliente. Nelle circostanze descritte, e ricordato che la reclamante non ha partecipato all’udienza, l’indennità minima prevista dalla tariffa, di fr. 450.– (pari a un po’ più di un’ora e mezza di lavoro a fr. 280.–/ora), appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere tempestivamente esborsi straordinari. Non sussistendo d’altronde alcuna manifesta sproporzione tra l’indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata in tal senso.
E. 6 La tassa del giudizio odierno, in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio del l’art. 96 CPC , seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 652.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: “ La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 450.– per ripetibili.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 50.– e per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte. 3 . Notificazione a:
– ;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2017.168
Lugano
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del25 settembre 2017presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A.Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 marzo 2017 dallUfficio di esecuzione di Lugano, lallora PI 1 (che nel frattempo ha cambiato la propria ragione sociale in RE 1) ha escusso CO 1 per lincassodi fr. 22'732. e di fr. 368., indicando quale titoli di credito nel primo caso laripresa dellACB numero __________del 18.06.2013e nel secondo caso ildanno di mora secondo lart. 103/106 CO.
B.Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio 2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Alludienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare lopposizione al precetto esecutivo.
C.Statuendo direttamente al termine delludienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare unindennità per ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario e spese relativa allincarto in questione, con uno scritto del 18 settembre 2017 la patrocinatrice dellistante ha chiesto al Pretore di emanare una decisione che le riconoscesse unindennità per ripetibili. Con risposta del giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede di udienza, ritenendo la questione evasa.
D.Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2017 per ottenerne in via principale il parziale annullamento nel senso dellassegnazione di unindennità per ripetibili di fr. 652.65, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1.La sentenza impugnata emanata in materia di rigetto dellopposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami come quello in rassegna inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
3.Nel reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretoredi non averle assegnato unindennità per ripetibili malgrado lescussa dovesse essere considerata come soccombentein seguito al ritiro della propria opposizione. Poiché secondo lart. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi dipatrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar,RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 22'732.le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 454.65 e fr. 3'182.50, la reclamante chiede di assegnarle unindennità per ripetibili di fr. 652.65, pari allimporto della nota di onorario del suo patrocinatore.
4.Orbene, essendo listanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dellopposizione da parte dellescussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dellart. 107 cpv. 1 lett. e CPC le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia lavvio della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di ritirare lopposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca limporto delle ripetibili dovute, siccome la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.In virtù dellart. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC;Trezziniin: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2aed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui lart. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità.Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a;Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dellindennità ripetibili(v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sullintera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a)Giusta lart. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 20'000. sino a fr. 50'000.le ripetibili sono stabilite tra il 10% e il 20% di esso, fermo restando che secondo lart. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dellimporto calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo limportanzadella lite, le sue difficoltà, lampiezza del lavoro e il tempo impiegato dallavvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, lautorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)Al riguardolart. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per lindennizzo dellavvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto allimportanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dallaltra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2Nel caso specifico, lindennità per ripetibili di fr. 652.65 pretesa dalla RE 1 si situa nei limiti della forchetta prescritta allart. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b del suddetto Regolamento. In effetti, avuto riguardo a un valore litigioso di fr. 22'732., le ripetibili possono essere fissate tra un minimo di fr. 450. (10% x 20% di fr. 22'732.) e un massimo di fr. 3'180. (20% x 70% dello stesso importo) arrotondati.
5.3Sennonché nel reclamo la RE 1 non motiva limporto richiesto se non con un rinvio implicito alla nota donorario delproprio patrocinatore, prodotta in prima sede solo dopo che la decisione sulle spese e ripetibili era stata emessa. Orbene, le parti possono presentare la nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC)fino alla fine del dibattimento in procedura ordinaria (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105) e fino alla fine delludienza di discussione dellistanza nelle procedure sommarie (o fino alla scadenza per la presentazione delle osservazioni scritte), dal momento che in linea di principio esse sono limitate a un solo scambio di allegati (art. 253 CPC). Qualora listante, come nella fattispecie, rinunci a presenziare alludienza, deve fare in modo di far pervenire al giudice la sua nota di spese entro il giorno delludienza, non potendo escludere chegli statuisca senza indugio al termine della stessa. Per poter tenere conto della nota, il giudice deve infatti comunicarla alla controparte, dandole loccasione di esprimersi al riguardo (DTF 140 III 159 consid. 3;Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 105). La nota in esame era quindi tardiva e per il divieto deinova(sopra consid. 1.2) non può essere presa in considerazione neppure in questa sede.
5.4Ciò posto, la causa era di difficoltà minima listante procedeva sulla scorta di un chiaro titolo di rigetto provvisorio, ossia un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) e ha richiesto dal suo patrocinatore (peraltro solito a rappresentarla in procedure di rigetto dellopposizione) un impegno molto contenuto, limitato alla redazionedi unistanza di poche righe, nel quale va anche riconosciuto un brevecolloquio con la propria cliente. Nelle circostanze descritte, e ricordato che la reclamante non ha partecipato alludienza, lindennità minima prevista dalla tariffa, di fr. 450. (pari a un po più di unora e mezza di lavoro a fr. 280./ora), appare una partecipazione adeguata allonorario dellavvocato e ai costi sopportati nellinteresse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e lIVA(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere tempestivamente esborsi straordinari.
Non sussistendo daltronde alcuna manifesta sproporzione tra lindennità in questione ele prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra queste ultime e limpegno minimo chegli avrebbe dovuto profondere se la causa fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra in considerazione una sua riduzione nel senso dellart. 13 cpv. 1 o 2 RTar.Il reclamo va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata in tal senso.
6.La tassa del giudizio odierno,in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,determinate in virtù dellart. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dellart. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 450. per ripetibili.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).