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14.2017.143

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interposto dopo il ritiro dell’opposizione

Ticino · 2017-09-04 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interposto dopo il ritiro dell’opposizione

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2017 14.2017.143

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interposto dopo il ritiro dell’opposizione

Incarto n. 14.2017.143 Lugano 4 settembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2017.560 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 giugno 2017 dalla RE 1 (rappresentata dal fiduciario,) contro CO 1 giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'700.70 complessivi oltre agli interessi, indicando quali titoli di credito le pigioni di aprile e maggio 2017 così come altri costi connessi al contratto di locazione; che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud; che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2'800.–, oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno 2017, ponendo a carico dell’escutente i tre quarti delle spese processuali di fr. 370.– complessivi e la rimanenza a carico della convenuto, senza assegnare ripetibili; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” (recte: reclamo) del 22 ago­sto 2017 per ottenerne l’annullamento; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che nella convenzione del 13 luglio 2017 acclusa al reclamo quale doc. D le parti si danno atto che l’escusso ha ritirato l’op­­posizione al precetto esecutivo oggetto della lite, ciò che risulta anche dal registro delle esecuzioni; che il ritiro dell’opposizione è avvenuto il 6 luglio 2017; che la causa di rigetto dell’opposizione è quindi diventata senza oggetto già prima dell’emanazione, l’8 agosto 2017, della sentenza impugnata, mentre il reclamo in esame è irricevibile, siccome sin dall’inizio la RE 1 non aveva alcun interesse degno di protezione a far modificare la sentenza impugnata, essendo legittimata, giusta l’art. 88 LEF, a chiedere la continuazione dell’esecuzione, ormai non più sospesa dall’opposizione, già dal 6 luglio 2017; che le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che la ripartizione della tassa di prima sede effettuata dal Pretore aggiunto può rimanere immutata, giacché la RE 1 non l’ha esplicitamente contestata e la decisione impugnata pare a prima vista in ogni caso corretta, l’unico riconoscimento di debito firmato manualmente da CO 1 (come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF) presente negli atti del primo giudice essendo il contratto di locazione (doc. A), che permette di quantificare solo le pigioni di aprile e maggio 2017 (di fr. 2'800.–), mentre fatture non firmate dall’escusso o pagamenti d’acconto non sono titoli di rigetto (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5); che la produzione di nuovi documenti non è poi ammessa in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'900.70 (fr. 11'700.70 ./. 2'800.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).