Rigetto definitivo dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna non trasmessa al giudice del rigetto. Novum. Trasmissione del reclamo all’ufficio d’esecuzione come ricorso per denegata giustizia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2017 14.2017.142
Rigetto definitivo dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna non trasmessa al giudice del rigetto. Novum. Trasmissione del reclamo all’ufficio d’esecuzione come ricorso per denegata giustizia
Incarto n. 14.2017.142 Lugano 6 novembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2017.3292 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 22 giugno 2017 da CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'231.70, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con __________ __________, __________. Schadensersaztverfügung vom 27. Oktober 2014 i.S.: __________”; che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 22 giugno 2017 dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare ripetibili; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2017, facendo valere di essersi opposto al precetto esecutivo con uno scritto del 5 dicembre 2017, in cui ha dichiarato di non aver più avuto alcuna attività dopo il suo fallimento decretato nel 2014; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che presentato il 22 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 12 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo; che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla: che per contro il giudice non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1); che nella fattispecie, poiché è definitiva, la decisione formale emessa il 27 ottobre 2014 dalla cassa di compensazione della CO 1 in virtù dell’art. 52 cpv. 4 LAVS (doc. A accluso all’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa di fr. 16'231.70 posta in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF); che del resto il reclamante non lo contesta, ma si limita ad affermare di avere interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna, producendo un suo scritto in tal senso spedito all’UE di Lugano con raccomandata del 5 dicembre 2016 meno di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 26 novembre 2016 (doc. C); che, tuttavia, si tratta di un’allegazione e di un documento nuovi, e pertanto inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza; che fondato esclusivamente su un’allegazione irricevibile, il reclamo è a sua volta irricevibile; che, tuttavia, siccome l’opposizione del 5 dicembre 2016 pare a prima vista dover essere considerata quale opposizione per non ritorno a miglior fortuna (sono citati gli art. 265 e 265 a LEF e la pretesa posta in esecuzione, fondata su una decisione del 27 ottobre 2014, è verosimilmente anteriore al fallimento decretato nei confronti di RE 1 il 15 dicembre 2014), nella sua veste di autorità di vigilanza (art. 10 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]) questa Camera deve considerare il reclamo come un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’UE di Lugano, il quale non risulta essersi determinato sulla ricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna né l’ha trasmessa alla Pretura in conformità dell’art. 265 a cpv. 1 LEF (v. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265 a LEF); che occorre pertanto trasmettergli il reclamo con i suoi allegati con l’invito a emettere una decisione (di trasmissione o d’irricevibilità) in merito; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con il rilievo che RE 1 avrebbe potuto evitare il reclamo se avesse presentato osservazioni in prima sede; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'231.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. È trasmesso come ricorso per denegata giustizia all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché si determini nel senso dei considerandi sull’opposizione interposta da RE 1 il 5 dicembre 2016. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –; – Ufficio d’esecuzione di Lugano, Via Bossi 2a, 6900 Lugano (con una copia del reclamo e dei suoi allegati). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).