Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’esito della causa dipende da quanto sarà deciso nella vertenza parallela riguardante la fattura per il consumo di acqua (inc. n. 150/B/15/S), motivo per il quale essa dev’essere “abbandonata” .
E. 4 Nel reclamo il Comune di Lugano evidenzia come l’AIL SA non sia competente per trattare i reclami contro le fatture per le canalizzazioni e come le contestazioni formulate dall’escussa il 29 agosto 2012 e il 19 febbraio 2013 riguardassero solo la questione dell’acqua potabile. Il reclamante sottolinea d’altronde che sulla fattura relativa alla tassa per l’uso delle canalizzazioni sia chiaramente indicato quanto segue: “Contro la decisione sulla tassa è dato reclamo al Municipio di Lugano entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione. La decisione sulla tassa per l’uso delle canalizzazioni è equiparata ad una decisione giudiziaria definitiva (art. 80 cpv. 2 LEF)” . A suo parere, se l’escussa avesse voluto insorgere contro tale fattura, essa avrebbe dovuto rivolgersi al Municipio e non all’AIL SA, giacché l’art. 4 vLPamm (art. 6 LPamm) non è applicabile all’operato dell’AIL SA, poiché essa è una società anonima e non è considerata, almeno per quanto concerne le canalizzazioni, autorità amministrativa nel senso dell’art. 1 LPamm. In questo ambito il mandato di gestione dell’AIL SA concernerebbe unicamente l’emissione e la gestione delle fatture, mentre il contratto per la fornitura del servizio è in essere tra l’utente e il Comune di Lugano.
E. 5 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
E. 5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
E. 5.2 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura di fr. 955.30 emessa il 25 luglio 2012 dall’AIL SA relativa alle tasse per l’uso delle canalizzazioni per il periodo dal 15 giugno 2011 al 1° giugno 2012 (doc. A). Tale documento – e più precisamente la decisione acclusa quale seconda pagina che indica i parametri del calcolo, la competenza dell’AIL SA per emettere la tassa, le basi legali e i rimedi giuridici (cfr. sentenza della CEF 14.2015.231 del 24 marzo 2016 consid. 6.2) – costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Il Municipio di Lugano, che è ed era già nel 2011 l’autorità competente a emettere la tassa d’uso delle canalizzazioni, risultava infatti già allora avere delegato tale competenza all’AIL SA in virtù degli art. 4 n. 6 del regolamento comunale per il prelievo della tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre 2005 e 4 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni del 29 dicembre 2011 (dal 1° settembre 2012 la delega è fondata sull’art. 41 cpv. 6 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011, il quale all’art. 45 specifica ora che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai fini dell’esecuzione).
E. 5.3 Nelle sue osservazioni all’istanza del 29 ottobre 2015, CO 1 ha fatto valere di avere inviato all’AIL il 4 agosto 2012 SA un “reclamo per calcolo periodico tassa d’uso canalizzazione 2010-2012 e consumo acqua periodo 2010-2012” (doc. 2) diretto contro la fattura del 25 luglio 2012. L’escussa si duole di non aver mai ottenuto alcuna decisione in merito ed evidenzia che secondo l’art. 4 LPamm allora vigente l’AIL SA avrebbe dovuto trasmettere il gravame al Municipio per l’evasione. A sua mente la decisione non è pertanto esecutiva.
E. 5.4 Già
prima dell’entrata in vigore del Regolamento comunale delle canalizzazioni, che
all’art. 51 prevede espressamente la facoltà di reclamo al Municipio entro quindici
giorni contro le decisioni dei Servizi dell’Amministrazione comunale, un simile
rimedio giuridico era aperto ai contribuenti in virtù dell’art. 9 cpv. 5 della
legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), con possibilità di poi adire
eventualmente il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale
amministrativo con un ricorso munito di effetto sospensivo automatico (art. 208
LOC).
a)
Nel
caso specifico, tuttavia, il Municipio di Lugano
non ha emesso alcuna decisione formale sul reclamo di CO
1 del 4 agosto 2012 (doc. 2). Il fatto che l’escussa abbia inviato per errore
il reclamo all’AIL SA anziché al Municipio non è di rilievo in questa sede, poiché
secondo
l’art. 4 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1
), applicabile a tutti i procedimenti di diritto
amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali,
parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 vLPamm), l’autorità
incompetente deve trasmettere d’ufficio gli atti all’autorità competente. Il
reclamante sostiene che tale norma non sarebbe applicabile all’AIL SA, il cui
mandato sarebbe limitato all’emissione delle fatture e alla gestione delle
stesse. Sennonché già si è rilevato come il Comune di Lugano abbia delegato
alla società anche la facoltà di emettere le decisioni sulla tassa
d’uso delle canalizzazioni (sopra consid. 5.2),
competenza di cui essa ha del resto fatto uso proprio nel caso in esame (v.
doc. A). Il principio della buona fede nei rapporti tra autorità e amministrati
(art. 5 cpv. 3 Cost.) implica ad ogni buon conto che il Municipio risponda dell’operato
degli enti cui delega tutte o parte delle proprie competenze.
b)
D’altronde,
il semplice richiamo del
23 maggio 2013 (doc. B) non è parificabile a una
decisione amministrativa esecutiva, siccome non viene designato come tale nell’atto
stesso e non trae siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2015.153 del
17 dicembre 2015 consid. 5.1)
. Sospesa
dal reclamo dell’escussa (art. 208 LOC per analogia)
, la decisione del 25 luglio 2012 non costituisce
pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
.
c)
A scanso di equivoci, dev’essere puntualizzato
che il controllo rigoroso del titolo esecutivo cui ha proceduto la Camera nel
caso specifico non può dirsi eccessivo. Al privilegio (detto
“privilège du préalable”
,
Gilliéron
, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad
art. 79 LEF)
– riconosciuto alle
autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate
dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza
di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,
proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui
esse sono state parificate (cfr. sentenze CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno
2016 consid. 6). Perché soltanto con l’emissione di una decisione è data all’amministrato
la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale
indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le
decisioni delle autorità amministrative (art. 29
a
Cost.; sentenze della
CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6,
15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3
). Questo compito istituzionale non incombe alle
autorità d’esecuzione – come il giudice del rigetto o come questa Camera –, le
quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami
amministrativi né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità
amministrative. Si devono limitare a negare l’esecutività delle decisioni che
non sono formalmente ineccepibili.
d)
Nulla
muta alle precedenti considerazioni il fatto che la tassa d’uso delle
canalizzazioni sia calcolata sulla base del consumo d’acqua rilevato dall’Azienda
acqua potabile (art. 4 n. 3 e 6 del regolamento comunale per il prelievo della
tassa di allacciamento e della tassa d’uso delle canalizzazioni del 4 ottobre
2005 e art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza municipale sulla tassa d’uso delle canalizzazioni
del 29 dicembre 2011; ora art. 41 cpv. 6 del regolamento comunale delle
canalizzazioni del 29 novembre 2011). Nella fattispecie la decisione sul
consumo d’acqua risultava infatti esecutiva già da tempo, l’escussa non avendo
validamente ricorso contro la decisione
22 maggio 2013 del Municipio
(v. sentenza odierna nell’incarto parallelo 14.2016.41 consid. 6.3/b). Ad ogni
modo il Comune doveva fare in modo di presentare con l’istanza di rigetto dell’opposizione
una decisione esecutiva sul reclamo interposto dall’escussa contro la decisione
di tassazione dell’uso delle canalizzazioni. Il principio di celerità che
informa la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 84 cpv. 2 LEF) escludeva
una sospensione della procedura in attesa che il Municipio (e se del caso le
istanze superiori) si pronunciasse sul reclamo.
e)
Contrariamente
a quanto deciso dal Giudice di pace, ciò non motivava lo stralcio della causa,
ipotizzabile unicamente quando la causa diventa senza oggetto (in seguito a
transazione, acquiescenza, desistenza o altro motivo come il ritiro dell’esecuzione,
v. art. 241 e 242 CPC), bensì la reiezione dell’istanza, dal momento che difettava
un presupposto per il suo accoglimento, ovvero l’esistenza di una decisione
esecutiva. Non si giustifica però di riformare la sentenza impugnata su questo
punto, perché sia lo stralcio che la reiezione impediscono la continuazione
dell’esecuzione e non acquisiscono regiudicata materiale (v. DTF 140 III 461
consid. 2.5). Ci si può quindi limitare a respingere il reclamo.
E. 6 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo . Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 955.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2016.40
Lugano
15 settembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 795/A/15/S (rigetto definitivo dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2015 da
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dal Municipio di Lugano, Lugano)
contro
CO 1
(patrocinata dallavv. PA 1,)
in fatto: A.Le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), che gestiscono per conto del Comune di Lugano lAzienda acqua potabile e hanno inoltre ricevuto il mandato di emettere e dincassare le tasse per luso delle canalizzazioni, hanno emesso il 25 luglio 2012 nei confrontidi CO 1 una fattura di 1'960.95 relativa alla tassa di abbonamento e di consumo dellacqua potabile per il periodo intercorrente tra il 15 giugno 2011 e il 1° giugno 2012 e una di fr. 955.30 relativa alle tasse per luso delle canalizzazioni per lo stesso periodo. Il 4 agosto 2012, la cliente ha inoltrato reclamo in merito alle tasse per luso delle canalizzazioni 2010-2012 e a quelle emesse per il consumo dacqua nello stesso periodo, richiedendo una spiegazione sullaumento, qualificato come rilevante, avvenuto nel periodo 2011-2012. Il 17 agosto 2012 lAIL SA ha risposto in merito alle tasse di consumo dacqua e confermato la correttezza dellimporto fatturato. In uno scritto del 29 agosto 2012, CO 1 ha contestato le spiegazioni dellAIL SA e chiesto di correggere la bolletta per il consumo dacqua, e con scritto datato 13 ottobre 2012 ma trasmesso via fax solo il 12 dicembre 2012 ha ribadito la sua opposizione ai conteggi. Due giorni dopo, lAIL SA ha confermato quanto spiegato il 17 agosto 2012, mentre il 19 febbraio 2013 la cliente ha contestato ancora una volta tali spiegazioni.
B.Il 23 maggio 2013 il Municipio di Lugano ha quindi assegnato a CO 1 un ultimo termine per pagare la tassa duso delle canalizzazioni, avvertendola che scaduto infruttuosamente tale termine si sarebbe dato avvio alla procedura esecutiva. Il 5 giugno 2013 la cliente ha comunicato allAIL SA di attendere conferma scrittadi quanto discusso e richiesto più volte, manifestando la propria disponibilità a versare la somma richiesta qualedeposito in garanzia. In risposta, il 7 giugno 2013 lAIL SA ha precisato di avere ripreso nel 2004, in seguito allaggregazione del Comune di __________ a quello di Lugano, la gestione e la fatturazione dellAzienda acqua potabile comunale e di non essere a conoscenza delle modalità e procedure adottate da tale azienda per la fornitura di acqua potabile e il prelievo della tassa duso delle canalizzazioni.
4.Nel reclamo il Comune di Lugano evidenzia come lAIL SA non sia competente per trattare i reclami contro le fatture per le canalizzazioni e come le contestazioni formulate dallescussa il 29 agosto 2012 e il 19 febbraio 2013 riguardassero solo la questione dellacqua potabile. Il reclamante sottolinea daltronde che sulla fattura relativa alla tassa per luso delle canalizzazioni sia chiaramente indicato quanto segue:Contro la decisione sulla tassa è dato reclamo al Municipio di Lugano entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione. La decisione sulla tassa per luso delle canalizzazioni è equiparata ad una decisione giudiziaria definitiva (art. 80 cpv. 2 LEF). A suo parere, se lescussa avesse voluto insorgere contro tale fattura, essa avrebbe dovuto rivolgersi al Municipio e non allAIL SA, giacché lart. 4 vLPamm (art. 6 LPamm) non è applicabile alloperato dellAIL SA, poiché essa è una società anonima e non è considerata, almeno per quanto concerne le canalizzazioni, autorità amministrativa nel senso dellart. 1 LPamm. In questo ambito il mandato di gestione dellAIL SA concernerebbe unicamente lemissione e la gestione delle fatture, mentre il contratto per la fornitura del servizio è in essere tra lutente e il Comune di Lugano.
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1Giusta lart. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2Nella fattispecie listante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla fattura di fr. 955.30 emessa il 25 luglio 2012 dallAIL SA relativa alle tasse per luso delle canalizzazioni per il periodo dal 15 giugno 2011 al 1° giugno 2012 (doc. A). Tale documento e più precisamente la decisione acclusa quale seconda pagina che indica i parametri del calcolo, la competenza dellAIL SA per emettere la tassa, le basi legali e i rimedi giuridici (cfr. sentenza della CEF 14.2015.231 del 24 marzo 2016 consid. 6.2) costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dellart. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Il Municipio di Lugano, che è ed era già nel 2011 lautorità competente a emettere la tassaduso delle canalizzazioni, risultava infatti già allora avere delegato tale competenza allAIL SA in virtù degli art. 4 n. 6 del regolamento comunale per il prelievo della tassa di allacciamento e della tassa duso delle canalizzazioni del 4 ottobre 2005 e 4 dellordinanza municipale sulla tassa duso delle canalizzazioni del 29 dicembre 2011 (dal1° settembre 2012 la delega è fondata sullart. 41 cpv. 6del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011, il quale allart. 45 specifica ora che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai fini dellesecuzione).
5.3Nelle sue osservazioni allistanza del 29 ottobre 2015, CO 1 ha fatto valere di avere inviato allAIL il 4 agosto 2012 SA unreclamo per calcolo periodico tassa duso canalizzazione 2010-2012 e consumo acqua periodo 2010-2012(doc. 2) diretto contro la fattura del 25 luglio 2012. Lescussa si duole di non aver mai ottenuto alcuna decisione in merito ed evidenzia che secondo lart. 4 LPamm allora vigente lAIL SA avrebbe dovuto trasmettere il gravame al Municipio per levasione. A sua mente la decisione non è pertanto esecutiva.
5.4Già prima dellentrata in vigore del Regolamento comunale delle canalizzazioni, che allart. 51 prevede espressamente la facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni contro le decisioni dei Servizi dellAmministrazione comunale, un simile rimedio giuridico era aperto ai contribuenti in virtù dellart. 9 cpv. 5 della legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), con possibilità di poi adire eventualmente il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso munito di effetto sospensivo automatico (art. 208 LOC).
a)Nel caso specifico, tuttavia, il Municipio di Luganonon ha emesso alcuna decisione formale sul reclamo di CO 1 del 4 agosto 2012 (doc. 2). Il fatto che lescussa abbia inviato per errore il reclamo allAIL SA anziché al Municipio non è di rilievo in questa sede, poiché secondolart. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm, RL 3.3.1.1), applicabile a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 vLPamm), lautorità incompetente deve trasmettere dufficio gli atti allautorità competente. Il reclamante sostiene che tale norma non sarebbe applicabile allAIL SA, il cui mandato sarebbe limitato allemissione delle fatture e alla gestione delle stesse. Sennonché già si è rilevato come il Comune di Lugano abbia delegato alla società anche la facoltà di emettere le decisioni sulla tassaduso delle canalizzazioni (sopra consid. 5.2), competenza di cui essa ha del resto fatto uso proprio nel caso in esame (v. doc. A). Il principio della buona fede nei rapporti tra autorità e amministrati (art. 5 cpv. 3 Cost.) implica ad ogni buon conto che il Municipio risponda delloperato degli enti cui delega tutte o parte delle proprie competenze.
b)Daltronde,il semplice richiamo del23 maggio 2013 (doc. B) non è parificabile a una decisione amministrativa esecutiva, siccome non viene designato come tale nellatto stesso e non trae siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1). Sospesa dal reclamo dellescussa (art. 208 LOC per analogia), la decisione del 25 luglio 2012 non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dellopposizionein virtù dellart. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.
c)A scanso di equivoci, devessere puntualizzato che il controllo rigoroso del titolo esecutivo cui ha proceduto la Camera nel caso specifico non può dirsi eccessivo. Al privilegio (dettoprivilège du préalable,Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 79 LEF) riconosciuto alle autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere unesigenza di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate (cfr. sentenze CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6). Perché soltanto con lemissione di una decisione è data allamministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale indipendente dallamministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative (art. 29aCost.; sentenze della CEF 14.2016.25 e 26 del 2 giugno 2016 consid. 6,15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 3). Questo compito istituzionale non incombe alle autorità desecuzione come il giudice del rigetto o come questa Camera , le quali non sono competenti a verificare né la ricevibilità dei reclami amministrativi né la fondatezza delle decisioni emesse dalle autorità amministrative. Si devono limitare a negare lesecutività delle decisioni che non sono formalmente ineccepibili.
d)Nulla muta alle precedenti considerazioni il fatto che la tassa duso delle canalizzazioni sia calcolata sulla base del consumo dacqua rilevato dallAzienda acqua potabile (art. 4 n. 3 e 6 del regolamento comunale per il prelievo della tassa di allacciamento e della tassa duso delle canalizzazioni del 4 ottobre 2005 e art. 2 cpv. 1 dellordinanza municipale sulla tassa duso delle canalizzazioni del 29 dicembre 2011; ora art. 41 cpv. 6 del regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011). Nella fattispecie la decisione sul consumo dacqua risultava infatti esecutiva già da tempo, lescussa non avendo validamente ricorso contro la decisione22 maggio 2013 del Municipio(v. sentenza odierna nellincarto parallelo 14.2016.41 consid. 6.3/b). Ad ogni modo il Comune doveva fare in modo di presentare con listanza di rigetto dellopposizione una decisione esecutiva sul reclamo interposto dallescussa contro la decisione di tassazione delluso delle canalizzazioni. Il principio di celerità che informa la procedura di rigetto dellopposizione (art. 84 cpv. 2 LEF) escludeva una sospensione della procedura in attesa che il Municipio (e se del caso le istanze superiori) si pronunciasse sul reclamo.
e)Contrariamente a quanto deciso dal Giudice di pace, ciò non motivava lo stralcio della causa, ipotizzabile unicamente quando la causa diventa senza oggetto (in seguito a transazione, acquiescenza, desistenza o altro motivo come il ritiro dellesecuzione,
v. art. 241 e 242 CPC), bensì la reiezione dellistanza, dal momento che difettava un presupposto per il suo accoglimento, ovvero lesistenza di una decisione esecutiva. Non si giustifica però di riformare la sentenza impugnata su questo punto, perché sia lo stralcio che la reiezione impediscono la continuazione dellesecuzione e non acquisiscono regiudicata materiale (v. DTF 140 III 461 consid. 2.5). Ci si può quindi limitare a respingere il reclamo.
6.La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 955.30, non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).