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14.2016.243

Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Transazione giudiziale che prevede degli obblighi reciproci a saldo di ogni pretesa

Ticino · 2017-02-24 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il verbale dell’udienza tenutasi il 22 marzo 2016 dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud, firmato dalle parti e passato in giudicato, è parificato a sentenza esecutiva.

E. 4 Nel reclamo la RE 1 evidenzia in via preliminare che la giudice di pace non le ha assegnato alcun termine per duplicare alla replica dell’istante e che non è chiaro sulla base di quale motivazione l’istanza è stata accolta. Nel merito la reclamante argomenta che l’istante doveva eseguire i lavori pattuiti nell’ac­­cordo del 22 marzo 2016, o quantomeno attivarsi per la loro esecuzione, entro la fine di aprile 2016. Solo successivamente l’importo convenuto avrebbe dovuto essere pagato. A detta della reclamante l’istante non ha dimostrato di aver così agito, atteso che la sua prima comunicazione risale al 20 maggio 2016. La CO 1 non ha presentato pertanto alcuna offerta della prestazione entro il termine previsto nell’accordo transattivo. In ogni caso – epiloga l’escussa – gli interessi possono essere conteggiati solo dal 1° luglio 2016, considerato che unicamente lo scritto del 21 giugno 2016 può intendersi quale formale messa in mora. Assegnandoli dal 27 luglio 2015, il giudice ha comunque ecceduto i limiti posti dalla domanda dell’istante, che li chiedeva dal 1° maggio 2016.

E. 5 Nelle sue osservazioni l’istante ritiene che la mancata concessione della facoltà di duplica e la scarsa motivazione della sentenza impugnata sono violazioni sanate in sede di reclamo. Nel merito, essa qualifica come disgiunti gli impegni assunti dalle parti nell’accordo transattivo e incondizionato l’obbligo di pagamento a carico della reclamante. Ad ogni modo, allega l’istante, la convenuta non le ha comunicato delle date utili per l’esecuzio­­ne dei lavori, malgrado quanto promesso telefonicamente, né l’ha mai sollecitata a intervenire o costituita in mora, e ancora meno ha dimostrato che l’opera sia stata eseguita da un terzo. Anche se l’accordo fosse di natura sinallagmatica, essa conclude, il reclamo andrebbe respinto, ancorché, per quanto attiene agli interessi di mora, solo dal 1° maggio 2016 anziché dal 27 luglio 2015, poiché essa ha offerto di eseguire la propria prestazione “regolarmente, reiteratamente e vanamente” .

E. 6 La reclamante censura a ragione il fatto che il Giudice di pace non le abbia assegnato un termine per determinarsi con una duplica sulla replica dell’istante, limitandosi a notificargliela con la sentenza. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve infatti essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenze del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii; sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.1). Se il giudice ha fissato un termine a una parte, per parità di trattamento deve assegnarne uno uguale anche alla controparte per formulare eventuali sue determinazioni (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1). Sennonché nella fattispecie, la reclamante non trae alcuna conclusione dalla sua censura, giacché nel suo petitum essa si limita a chiedere la reiezione dell’istanza anziché proporre l’annulla­­mento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché proceda a completare l’istruttoria e a emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione dev’essere considerata qua­le rinuncia per atto concludente a tale richiesta (sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.2) . Essendo la causa matura per il giudizio, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

E. 7 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 7.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie, sottoscrivendo la transazione giudiziale del 22 marzo 2016 la convenuta si è riconosciuta debitrice della procedente di fr. 5'500.–, ovvero fr. 2'500.– entro il 15 aprile 2016 e i restanti fr. 3'000.– entro la fine di aprile 2016. Da parte sua la CO 1 si è impegnata a provvedere entro la fine di aprile 2016 al completamento dei lavori di tinteggio di due garages, dei locali SPA, del bagno e antibagno e del corridoio.

E. 7.2 Ora l’escussa ha assunto il proprio impegno “ a saldo di ogni pretesa per mercede derivante dai lavori di pittore eseguiti” (n. 1). E con la sottoscrizione di questo accordo, come nello stesso espressamente indicato, le parti hanno inteso estinguere ogni reciproca pretesa (n. 4). Analogamente a quanto avviene nell’ambito di un contratto bilaterale sinallagmatico, in concreto le parti poi si sono impegnate a fornire le loro prestazioni simultaneamente, ossia entro la fine di aprile 2016 (n. 1 e n. 2). Da quanto precede parrebbe quindi che le reciproche prestazioni siano state condizionate una all’esecuzione dell’altra, e questo alfine di estinguere contemporaneamente le rispettive pretese. a) Potrebbe invero anche apparire sostenibile una diversa interpretazione, secondo cui le parti avrebbero assunto due impegni indipendenti l’uno dall’altro, sicché il mancato adempimento del­l’uno o dell’altro non avrebbe comportato la decadenza dell’obbli­­go della controparte di eseguire la propria prestazione. Spetta però all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile : sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza di un titolo di rigetto del­l’opposizione, che deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti da lui prodotti (v. in materia di rigetto provvisorio S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al giudice che ha emesso la decisione in questione o ratificato la transazione giudiziaria (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2013.2 del 15 febbraio 2013 consid. 6) . In caso di dubbio, va quindi optato per l’interpretazione più favorevole all’escusso, ossia nel caso in esame l’esistenza di un accordo bilaterale perfetto. b) Ciò posto, la resistente sostiene a ragione che per avere diritto alla propria prestazione, alla parte di un contratto sinallagmatico basta avere validamente offerto la propria prestazione (art. 82 CO). Nel caso specifico essa afferma di avervi provveduto “regolarmente, reiteramente e vanamente” . Sennonché non produce indizi concreti a sostegno della sua allegazione. L’unico intervento da essa documentato risulta essere lo scritto del 20 maggio 2016 (doc. E), successivo alla scadenza della fine aprile pattuita per il completamento dei lavori, in cui del resto conferma di non avere eseguito la propria prestazione e di non essere intenzionata a eseguirla prima del pagamento della seconda rata di fr. 3'000.–, pur avendo la controparte versato tempestivamente la prima rata di fr. 2'500.–. E non spettava alla reclamante sollecitare l’inter­­vento o costituire l’istante in mora poiché la scadenza era già stata fissata (fine aprile) e incombeva a quest’ultima comunicare il programma dei lavori alla cliente, come dalla stessa richiesto con email del 17 aprile 2016 (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza). Non essendo stata dimostrata la realizzazione della condizione implicita dell’esigibilità della seconda rata convenuta nel la transazione giudiziale del 22 marzo 2016, la decisione impugnata si rivela giuridicamente errata in mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Il reclamo va dunque accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

E. 8 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di prima sede, determinate in virtù dell’art.

E. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 3.1.1.7.1 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di ripetibili in seconda sede formulata dalla RE 1 va invece respinta, siccome essa, non più patrocinata da un legale, non ha motivato di avere diritto a un’indennità d’inconvenienza, come invece imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è respinta.

2.   Le spese processuali di complessivi fr. 230.–, già anticipate dall’i­­stante, sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 420.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2016.243

Lugano

24 febbraio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2016.152 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 4 luglio 2016 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1

6.La reclamante censura a ragione il fatto che il Giudice di pace non le abbia assegnato un termine per determinarsi con una duplica sulla replica dell’istante, limitandosi a notificargliela con la sentenza. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve infatti essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenze del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii; sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.1). Se il giudice ha fissato un termine a una parte, per parità di trattamento deve assegnarne uno uguale anche alla controparte per formulare eventuali sue determinazioni (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).

Sennonché nella fattispecie, la reclamante non trae alcuna conclusione dalla sua censura, giacché nel suo petitum essa si limita a chiedere la reiezione dell’istanza anziché proporre l’annulla­­mento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché proceda a completare l’istruttoria e a emettere una nuovadecisione. Orbene, la sua omissione dev’essere considerata qua­lerinuncia per atto concludente a tale richiesta(sentenza della CEF 14.2013.44 del 24 aprile 2013 consid. 3.2). Essendo la causa matura per il giudizio, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

7.1Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie, sottoscrivendo la transazione giudiziale del 22 marzo 2016 la convenuta si è riconosciuta debitrice della procedente di fr. 5'500.–, ovvero fr. 2'500.– entro il 15 aprile 2016 e i restanti fr. 3'000.– entro la fine di aprile 2016. Da parte sua la CO 1 si è impegnata a provvedere entro la fine di aprile 2016 al completamento dei lavori di tinteggio di due garages, dei locali SPA, del bagno e antibagno e del corridoio.

7.2Ora l’escussa ha assunto il proprio impegno“a saldo di ogni pretesa per mercede derivante dai lavori di pittore eseguiti”(n. 1). E con la sottoscrizione di questo accordo, come nello stesso espressamente indicato, le parti hanno inteso estinguere ogni reciproca pretesa (n. 4). Analogamente a quanto avviene nell’ambito diun contratto bilaterale sinallagmatico, in concreto le parti poi si sono impegnate a fornire le loroprestazioni simultaneamente, ossia entro la fine di aprile 2016 (n. 1 e n. 2). Da quanto precede parrebbe quindi che le reciproche prestazioni siano state condizionate una all’esecuzione dell’altra, e questo alfine di estinguere contemporaneamente le rispettive pretese.

a)Potrebbe invero anche apparire sostenibile una diversa interpretazione, secondo cui le parti avrebbero assunto due impegni indipendenti l’uno dall’altro, sicché il mancato adempimento del­l’uno o dell’altro non avrebbe comportato la decadenza dell’obbli­­go della controparte di eseguire la propria prestazione. Spetta però all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza di un titolo di rigetto del­l’opposizione, che deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti da lui prodotti (v. in materia di rigetto provvisorio Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al giudice che ha emesso la decisione in questione o ratificato la transazione giudiziaria(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2013.2 del 15 febbraio 2013 consid. 6). In caso di dubbio, va quindi optato per l’interpretazione più favorevole all’escusso, ossia nel caso in esame l’esistenza di un accordo bilaterale perfetto.

b)Ciò posto, la resistente sostiene a ragione che per avere diritto alla propria prestazione, alla parte di un contratto sinallagmatico basta avere validamente offerto la propria prestazione (art. 82 CO). Nel caso specifico essa afferma di avervi provveduto“regolarmente, reiteramente e vanamente”. Sennonché non produceindizi concreti a sostegno della sua allegazione. L’unico intervento da essa documentato risulta essere lo scritto del 20 maggio 2016(doc. E), successivo alla scadenza della fine aprile pattuita per il completamento dei lavori, in cui del resto conferma di non avere eseguito la propria prestazione e di non essere intenzionata a eseguirla prima del pagamento della seconda rata di fr. 3'000.–, pur avendo la controparte versato tempestivamente la prima rata di fr. 2'500.–. E non spettava alla reclamante sollecitare l’inter­­vento o costituire l’istante in mora poiché la scadenza era già stata fissata (fine aprile) e incombeva a quest’ultima comunicare il programma dei lavori alla cliente, come dalla stessa richiesto con email del 17 aprile 2016 (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza). Non essendo stata dimostrata la realizzazione della condizione implicita dell’esigibilità della seconda rata convenuta nella transazione giudiziale del 22 marzo 2016, la decisione impugnata si rivela giuridicamente errata in mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo. Il reclamo va dunque accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è respinta.

2.   Le spese processuali di complessivi fr. 230.–, già anticipate dall’i­­stante, sono poste a suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 420.– per ripetibili.

–;

–.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).