opencaselaw.ch

14.2016.199

Rivendicazione da parte di un terzo della somma depositata dal debitore presso l’ufficio d’esecuzione quale garanzia per ottenere la libera disposizione dell’oggetto sequestrato. Appello. Valore litigioso. Cauzione processuale

Ticino · 2017-01-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato, da una parte, che l’attore

ha fondato la sua pretesa su un ordine di addebito del proprio conto di fr. 35'000.–

effettuato il 28 ottobre 2011 a favore dello studio legale che patrocina PI 1

con la menzione

"bonifico sequestro __________ "

, sulla decisione 7 ottobre 2011 con cui l’UEF di

Bellinzona, preso atto del versamento della richiesta garanzia di fr. 35'000.–

"da parte dell’escusso o del suo rappresentante"

, ha dissequestrato l’autovettura, e sulla sentenza 30

maggio 2012 della CEF, con cui avrebbe accertato che sua era la somma versata

in garanzia e suo il diritto di rivendicarne la restituzione. Dall’altra, il

primo giudice ha considerato che a conforto della tesi del convenuto, secondo

cui la condotta dell’attore sarebbe abusiva stante la sua connivenza con PI 1

tesa a danneggiare i creditori di quest’ultimo, dagli atti di causa era emerso

che AP 1 e PI 1 sono soci in affari, che l’op­­posizione di PI 1 a un

precedente sequestro dello stesso veicolo, fondata sull’asserita proprietà di AP

1, era stata tacciata come abusiva dal Pretore, la cui decisione è stata

confermata dalla CEF con sentenza del 28 luglio 2011, che anche l’opposizione

di AP 1 è stata respinta e che, infine, PI 1 si è distinto per svariati

tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità frapponendo negozi giuridici

con terze parti a lui legate professionalmente o per parentela.

Ciò

posto, il Pretore aggiunto ha reputato che i contrapposti elementi di prova

assunti in corso di causa si equiparano, sicché è l’attore, sul quale grava l’onere

della prova (art. 8 CC), a doversi considerare soccombente. La documentazione

bancaria da lui prodotta non basterebbe a comprovare la sua rivendicazione,

specialmente perché il patrocinatore di PI 1, trincerandosi dietro al segreto professionale,

ha rifiutato di precisare come e quando AP 1 si è rivolto a lui in merito al

pagamento dei fr. 35'000.–. Neppure le sentenze della CEF del 30 maggio

2012 – a mente del giudice di prime – potrebbero assurgere a piena prova della

tesi dell’attore, poiché sono state emesse in procedura sommaria, sulla base di

un esame limitato alla mera verosimiglianza.

E. 3 Nell’appello, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato credito alle asserzioni del convenuto, dando per assodate una serie di circostanze fattuali contestate, peraltro prive di rilevanza . Ciò vale, a suo dire, per la sua relazione d’affari con il debitore e per le responsabilità debitorie di quest’ultimo, che non possono in buona fede essergli opposte. Neppure la testimonianza dell’avv. PA 3 è di natura a inficiare le prove che titolare del credito di restituzione è l’appellante, tanto più che all’epoca del versamento della garanzia egli non era ancora patrocinato dal suo avvocato attuale. Infine, egli epiloga, la sentenza della CEF, pur non potendo costituire da sé sola piena prova della sua pretesa, ponderata con le altre risultanze probatorie ne dimostra la fondatezza "con un grado che va assai oltre quello della verosimiglianza" .

E. 4 Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (A. Stae­helin, op. cit., n. 1 ad art. 106). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Oggetto di un’azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma può anch’es­­sere la titolarità di un credito (Staehelin op. cit., n. 106 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF) come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti, ecc.). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art.

E. 4.1 Nel caso specifico, l’appellante chiede di accertare la propria qua­lità di "esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma (definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 " . Poiché il debitore PI 1 non è parte della procedura, come rettamente rilevato dal convenuto nelle osservazioni all’appello è inammissibile la conclusione del­l’attore laddove tende a farsi riconoscere nel merito il titolare del credito in questione (v. ad esempio: Vock/Müller, op. cit., pag. 183 ad 12; T schumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura mai avere effetti ma­teriali all’infuori dell’esecuzione in corso: A. Staehelin, op. cit.,

n. 30 ad art. 109; Wernli, in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’obiettivo dell’appellante è tuttavia chiaro, già per la scelta del tipo d’azione da lui promossa: svincolare l’importo depositato presso l’UE dal sequestro decretato a favore del creditore. Siccome tale implicita pretesa costituisce una parte – un “minus”

– della conclusione formulata dall’attore, giacché la questione della titolarità del diritto rivendicato dev’essere esaminata (solo) a titolo pregiudiziale, il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) non impedirebbe a questa Camera di ordinare il dissequestro della pretesa di restituzione del deposito di fr. 35'000.– ove la rivendicazione dell’appellante dovesse essere ritenuta fondata. Onde la ricevibilità dell’appello su questo punto.

E. 4.2 Il

Pretore aggiunto e le parti convengono che oggetto dell’azione in esame è un

credito diretto contro l’UE in restituzione della somma di fr. 35'000.–

depositata sul suo conto postale dall’avv. PA 3 quale garanzia nel senso dell’art.

277 LEF (doc. M accluso alla petizione). Non può del resto andare diversamente

giacché i fr. 35'000.– non sono stati consegnati all’UE in busta chiusa

bensì mediante bonifico del suo conto postale (v. sentenza della CEF 14.2016.47

del 25 luglio 2016 consid. 4.2/c). L’unica questione da risolvere in questa

procedura è pertanto quella di sapere se l’attore ha provato, come gli

incombeva, di essere il titolare di quel credito. Ora, il creditore di una

pretesa di restituzione di una somma depositata è il deponente, ovvero chi ha

concluso il contratto di deposito irregolare (art. 481 CO) con il depositario.

a)

Nel

caso specifico AP 1 non ha provato che il bonifico dei fr. 35'000.– sul

conto postale dell’UEF sia stato effettuato dal­l’avv. PA 3 a nome dello stesso

attore. Dagli atti si evince piuttosto che il legale ha provveduto al deposito

a nome del proprio cliente, PI 1, conformemente alla decisione del 7

ottobre 2011 con cui l’UEF ha autorizzato la

liberazione del veicolo

dal sequestro dopo il versamento di una garanzia

di fr. 35'000.– sul suo conto postale

“da parte

dell’escusso o del suo rappresentante”

(doc. F dispositivo n. 2). Ora, AP 1 non ha dimostrato che l’avv. PA 3 avrebbe

informato l’UEF di agire in realtà non per conto del proprio cliente ma per

conto dello stesso AP 1 né di avere ottenuto l’accordo dell’Ufficio a un

deposito in questi termini. Anzi, rinunciando a comunicare lo svincolo del­l’avv.

PA 3 dal segreto professionale entro il termine assegnatogli dal Pretore

aggiunto (verbale 21 ottobre 2015, pag. 8) l’atto­­re si è precluso la possibilità

di chiarire le circostanze del deposito, fermo restando che la testimonianza

dell’avv. PA 3 non sarebbe comunque bastata in sé

, determinante essendo anche chi l’UEF poteva in buona

fede considerare la sua controparte nella relazione di deposito.

b)

Nulla

muta alle considerazioni appena esposte il fatto che AP 1, il 28 ottobre 2011,

abbia fatto girare fr. 35'000.– da un conto intestato al proprio nome sul

conto cliente dell’avv. PA 3 (doc. D ed E). Ciò gli conferisce tutt’al più un

credito nei confronti del legale o del cliente di lui ma non verso l’UEF. Che l’avv.

PA 3 abbia impiegato quanto bonificatogli dall’attore per girare la nota somma

all’UEF non ha creato alcuna relazione giuridica tra questi ultimi dal momento

che il rappresentante non risulta avere comunicato all’Ufficio di agire per

conto di AP 1 (nello stesso modo che una banca non diventa acquirente dell’oggetto

comprato dal cliente per il solo fatto che quest’ultimo ha fatto capo a un

mutuo concessogli dalla banca per pagarne il prezzo).

c)

Non

giova neppure alla tesi dell’appellante la sentenza emessa il 30 maggio 2012 da

questa Camera (inc. 15.2012.53, doc. L) sul ricorso da lui interposto contro il

rifiuto dell’UEF di restituire il deposito di fr. 35'000.– dopo riattivazione

del sequestro sull’auto­­mobile. In effetti, le considerazioni espresse in

merito alla titolarità del diritto alla restituzione del deposito (consid. 3)

lo sono state nel quadro dell’esame della legittimazione a ricorrere di AP 1.

Orbene, all’autorità giudicante compete in quel contesto unicamente di

verificare che la pretesa vantata dal ricorrente (o più ampiamente dal postulante)

sia in sé degna di protezione (oltre che attuale, concreta e personale) senza

dovere – né potere – assicurarsi che la pretesa esiste davvero (questione, diversa,

attinente alla legittimazione attiva:

Bohnet

in: CPC commenté, 2011, n. 94-96 ad art. 59 CPC; cfr. pure

sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015 consid. 4)

.

Nella

sentenza del 30 maggio 2012, dunque, la Camera non ha accertato nel merito, con

autorità di cosa giudicata, che AP 1 è titolare del credito di restituzione

della garanzia, ma si è limitata a riconoscergli un interesse legittimo a

ricorrere contro il rifiuto dell’UE ritenendo, in base alle sole allegazioni e

documenti da lui addotti, che quanto restituito potrebbe andare al suo

beneficio. La Camera ha d’altronde

ordinato all’UE di restituire la som­ma

depositata non a AP 1 né ai patrocinatori di lui (lo Studio legale PA 1 e

Associati) bensì all’avv. PA 3 (doc. L dispositivo n. 1.2), ovvero a chi aveva

prestato la garanzia e che pure nella procedura di ricorso rappresentava PI 1.

Potrà anche darsi che quest’ultimo fosse poi stato obbligato, in base ai

rapporti interni, a retrocedere a AP 1 l’importo restituito. Rimane il fatto

che l’appellante non ha dimostrato, come gli incombeva (sopra consid. 4), di essere

titolare del credito di restituzione della garanzia nei confronti dell’UEF, nel

frattempo sequestrato a favore di AO 1.

E. 4.3 In definitiva, l’appello va respinto senza che sia necessario verificare se la pretesa vantata dall’appellante sia da considerare manifestamente abusiva. 5. Solo con le osservazioni all’appello, AO 1 ha chiesto che l’appellante sia tenuto a versare una cauzione di fr. 3'500.– a garanzia delle ripetibili. Che l’obbligo di fornire cauzione sussista anche per la procedura di appello è indubbio (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1). Che la prestazione di tale garanzia possa ancora essere chiesta dopo che i costi da garantire sono già sorti – come nella fattispecie, giacché non è stato ordinato un secondo scambio degli allegati – è discutibile (tendenzialmente favorevole: T appy in: CPC commenté, 2011, n. 14-15 ad art. 99 CPC; contra per quanto riguarda la procedura davanti al Tribunale federale: DTF 118 II 88 consid. 2). Ove la decisione sull’appello non possa essere emessa in tempi brevi, non pare potersi negare l’interesse della parte resistente di ottenere una cauzione per garantire l’eventuale suo diritto a ripetibili in caso di sopraggiunta insolvibilità dell’appellante prima dell’emanazione della sentenza. Resta il fatto, nella fattispecie, che con l’emanazione dell’odierno giudizio l’appellante, soccombente, è tenuto a versare alla controparte un’indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto. 6. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

E. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1Nel caso specifico, l’appellante chiede di accertare la propria qua­litàdi"esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma (definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 ".Poiché il debitore PI 1 non è parte della procedura, come rettamente rilevato dal convenuto nelle osservazioni all’appello è inammissibile la conclusione del­l’attore laddove tende a farsi riconoscere nel merito il titolare del credito in questione (v. ad esempio:Vock/Müller, op. cit., pag. 183 ad 12; Tschumyin: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina,l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura mai avere effetti ma­terialiall’infuori dell’esecuzione in corso: A.Staehelin, op. cit.,

n. 30 ad art. 109;Wernli, in:SchKG, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’obiettivo dell’appellante è tuttavia chiaro, già per la scelta del tipo d’azione da lui promossa: svincolare l’importo depositato presso l’UE dal sequestro decretato a favore del creditore. Siccome tale implicita pretesa costituisce una parte – un“minus”– della conclusione formulata dall’attore, giacché la questione della titolarità del diritto rivendicato dev’essere esaminata (solo) a titolo pregiudiziale, il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) non impedirebbe a questa Camera di ordinare il dissequestro della pretesa di restituzione del deposito di fr. 35'000.– ove la rivendicazione dell’appellante dovesse essere ritenuta fondata. Onde la ricevibilità dell’appello su questo punto.

4.2Il Pretore aggiunto e le parti convengono che oggetto dell’azione in esame è un credito diretto contro l’UE in restituzione della somma di fr. 35'000.– depositata sul suo conto postale dall’avv. PA 3 quale garanzia nel senso dell’art. 277 LEF (doc. M accluso alla petizione). Non può del resto andare diversamente giacché i fr. 35'000.– non sono stati consegnati all’UE in busta chiusa bensì mediante bonifico del suo conto postale (v. sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016 consid. 4.2/c). L’unica questione da risolvere in questa procedura è pertanto quella di sapere se l’attore ha provato, come gli incombeva, di essere il titolare di quel credito. Ora, il creditore di una pretesa di restituzione di una somma depositata è il deponente, ovvero chi ha concluso il contratto di deposito irregolare (art. 481 CO) con il depositario.

a)Nel caso specifico AP 1 non ha provato che il bonifico dei fr. 35'000.– sul conto postale dell’UEF sia stato effettuato dal­l’avv. PA 3 a nome dello stesso attore. Dagli atti si evince piuttosto che il legale ha provveduto al deposito a nome del proprio cliente, PI 1, conformemente alla decisione del 7ottobre 2011 con cui l’UEF ha autorizzato la liberazione del veicolodal sequestro dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.– sul suo conto postale“da parte dell’escusso o del suo rappresentante”(doc. F dispositivo n. 2). Ora, AP 1 non ha dimostrato che l’avv. PA 3 avrebbe informato l’UEF di agire in realtà non per conto del proprio cliente ma per conto dello stesso AP 1 né di avere ottenuto l’accordo dell’Ufficio a un deposito in questi termini. Anzi, rinunciando a comunicare lo svincolo del­l’avv. PA 3 dal segreto professionale entro il termine assegnatogli dal Pretore aggiunto (verbale 21 ottobre 2015, pag. 8) l’atto­­re si è precluso la possibilità di chiarire le circostanze del deposito, fermo restando che la testimonianza dell’avv. PA 3 non sarebbe comunque bastata in sé, determinante essendo anche chi l’UEF poteva in buona fede considerare la sua controparte nella relazione di deposito.

b)Nulla muta alle considerazioni appena esposte il fatto che AP 1, il 28 ottobre 2011, abbia fatto girare fr. 35'000.– da un conto intestato al proprio nome sul conto cliente dell’avv. PA 3 (doc. D ed E). Ciò gli conferisce tutt’al più un credito nei confronti del legale o del cliente di lui ma non verso l’UEF. Che l’avv. PA 3 abbia impiegato quanto bonificatogli dall’attore per girare la nota somma all’UEF non ha creato alcuna relazione giuridica tra questi ultimi dal momento che il rappresentante non risulta avere comunicato all’Ufficio di agire per conto di AP 1 (nello stesso modo che una banca non diventa acquirente dell’oggetto comprato dal cliente per il solo fatto che quest’ultimo ha fatto capo a un mutuo concessogli dalla banca per pagarne il prezzo).

c)Non giova neppure alla tesi dell’appellante la sentenza emessa il 30 maggio 2012 da questa Camera (inc. 15.2012.53, doc. L) sul ricorso da lui interposto contro il rifiuto dell’UEF di restituire il deposito di fr. 35'000.– dopo riattivazione del sequestro sull’auto­­mobile. In effetti, le considerazioni espresse in merito alla titolarità del diritto alla restituzione del deposito (consid. 3) lo sono state nel quadro dell’esame della legittimazione a ricorrere di AP 1. Orbene, all’autorità giudicante compete in quel contesto unicamente di verificare che la pretesa vantata dal ricorrente (o più ampiamente dal postulante) sia in sé degna di protezione (oltre che attuale, concreta e personale) senza dovere – né potere – assicurarsi che la pretesa esiste davvero (questione, diversa, attinente alla legittimazione attiva:Bohnetin: CPC commenté, 2011, n. 94-96 ad art. 59 CPC; cfr. pure sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015 consid. 4).

Nella sentenza del 30 maggio 2012, dunque, la Camera non ha accertato nel merito, con autorità di cosa giudicata, che AP 1 è titolare del credito di restituzione della garanzia, ma si è limitata a riconoscergli un interesse legittimo a ricorrere contro il rifiuto dell’UE ritenendo, in base alle sole allegazioni e documenti da lui addotti, che quanto restituito potrebbe andare al suobeneficio. La Camera ha d’altronde ordinato all’UE di restituire la som­madepositata non a AP 1 né ai patrocinatori di lui (lo Studio legale PA 1 e Associati) bensì all’avv. PA 3 (doc. L dispositivo n. 1.2), ovvero a chi aveva prestato la garanzia e che pure nella procedura di ricorso rappresentava PI 1. Potrà anche darsi che quest’ultimo fosse poi stato obbligato, in base ai rapporti interni, a retrocedere a AP 1 l’importo restituito. Rimane il fatto che l’appellante non ha dimostrato, come gli incombeva (sopra consid. 4), di essere titolare del credito di restituzione della garanzia nei confronti dell’UEF, nel frattempo sequestrato a favore di AO 1.

4.3In definitiva, l’appello va respinto senza che sia necessario verificare se la pretesa vantata dall’appellante sia da considerare manifestamente abusiva.

5.Solo con le osservazioni all’appello, AO 1 ha chiesto che l’appellante sia tenuto a versare una cauzione di fr. 3'500.– a garanzia delle ripetibili. Che l’obbligo di fornire cauzione sussista anche per la procedura di appello è indubbio (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1). Che la prestazione di tale garanzia possa ancora essere chiesta dopo che i costi da garantire sono già sorti – come nella fattispecie, giacché non è stato ordinato un secondo scambio degli allegati – è discutibile (tendenzialmente favorevole: Tappyin: CPC commenté, 2011, n. 14-15 ad art. 99 CPC;contraper quanto riguarda la procedura davanti al Tribunale federale: DTF 118 II 88 consid. 2). Ove la decisione sull’appello non possa essere emessa in tempi brevi, non pare potersi negare l’interesse della parte resistente di ottenere una cauzione per garantire l’eventuale suo diritto a ripetibili in caso di sopraggiunta insolvibilità dell’appellante prima dell’emanazione della sentenza.Resta il fatto, nella fattispecie, che con l’emanazione dell’odierno giudizio l’appellante, soccombente, è tenuto a versare alla controparte un’indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto.

pronuncia:1.L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.La richiesta di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza oggetto.

–;

–

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 13 LTG, come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con riferimento alla fascia media delle tariffe tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesto dalla fattispecie. 7. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2016.199

Lugano

27 gennaio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________(rivendicazione nel sequestro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 luglio 2012 da

AP 1()

contro

AO 1

giudicando sull’appello14 settembre 2016presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22 luglio 2016 dal Pretore aggiunto;

Considerando

in diritto:              1.La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC)allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg.

n. 53c [massima]).Nella fattispecie, la somma rivendicata ammonta a fr. 35'000.–.Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC. In effetti, contrariamente a quanto sostiene AO 1 le cause di rivendicazioni ai sensi dell’art. 109 LEF non rientrano nelle procedure "a tenore della LEF" enu­merate in modo esaustivo (Jeandinin: CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 309 CPC)all’art. 309 lett. b CPC (A.Staehelinin: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 29 ad art. 109 LEF;Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 15).

1.1Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPCa contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, siccome la notifica è avvenuta al patrocinatore di AP 1 il 25 luglio 2016 durante le ferie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e 56 n. 2 LEF), si pone la questione di sapere se il termine di 30 giorni è iniziato il 16 agosto (art. 146 cpv. 1 CPC) oppure già il 2 agosto (art. 145 cpv. 4 CPC e DTF 96 III 50 consid. 3), ed è pertanto scaduto il 15 settembre 2016 nella prima ipotesi e il 1° settembre 2016 nella seconda. L’appello, presentato il 14 settembre 2016, sarebbe infatti tempestivo in un caso e tardivo nel­l’altro.

Visto il carattere puramente esecutivo delle cause di rivendicazione a norma dell’art. 109 LEF quando oppongono il rivendicante al creditore (v. sotto consid. 4.1), vi sono validi motivi per ritenere applicabili al computo del termine di ricorso le norme della LEF su ferie e sospensioni (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; FF 2006, 6682-3;contraperò: DeniseWeingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 699 e 707). Il problema è che i rimedi giuridici menzionati nella decisione impugnata (a pag. 8 in fondo) rinviano alle ferie stabilite dal CPC (art. 145 cpv. 1). Tanto vale, in queste condizioni, lasciare la questione della tempestività aperta, l’ap­­pello dovendo ad ogni modo essere respinto.

1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

2.Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato, da una parte, che l’attore ha fondato la sua pretesa su un ordine di addebito del proprio conto di fr. 35'000.– effettuato il 28 ottobre 2011 a favore dello studio legale che patrocina PI 1 con la menzione"bonifico sequestro __________ ", sulla decisione 7 ottobre 2011 con cui l’UEF di Bellinzona, preso atto del versamento della richiesta garanzia di fr. 35'000.–"da parte dell’escusso o del suo rappresentante", ha dissequestrato l’autovettura, e sulla sentenza 30 maggio 2012 della CEF, con cui avrebbe accertato che sua era la somma versata in garanzia e suo il diritto di rivendicarne la restituzione. Dall’altra, il primo giudice ha considerato che a conforto della tesi del convenuto, secondo cui la condotta dell’attore sarebbe abusiva stante la sua connivenza con PI 1 tesa a danneggiare i creditori di quest’ultimo, dagli atti di causa era emerso che AP 1 e PI 1 sono soci in affari, che l’op­­posizione di PI 1 a un precedente sequestro dello stesso veicolo, fondata sull’asserita proprietà di AP 1, era stata tacciata come abusiva dal Pretore, la cui decisione è stata confermata dalla CEF con sentenza del 28 luglio 2011, che anche l’opposizione di AP 1 è stata respinta e che, infine, PI 1 si è distinto per svariati tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità frapponendo negozi giuridici con terze parti a lui legate professionalmente o per parentela.

Ciò posto, il Pretore aggiunto ha reputato che i contrapposti elementi di prova assunti in corso di causa si equiparano, sicché è l’attore, sul quale grava l’onere della prova (art. 8 CC), a doversi considerare soccombente. La documentazione bancaria da lui prodotta non basterebbe a comprovare la sua rivendicazione, specialmente perché il patrocinatore di PI 1, trincerandosi dietro al segreto professionale, ha rifiutato di precisare come e quando AP 1 si è rivolto a lui in merito al pagamento dei fr. 35'000.–. Neppure le sentenze della CEF del 30 maggio 2012 – a mente del giudice di prime – potrebbero assurgere a piena prova della tesi dell’attore, poiché sono state emesse in procedura sommaria, sulla base di un esame limitato alla mera verosimiglianza.

3.Nell’appello, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato credito alle asserzioni del convenuto, dando per assodate una serie di circostanze fattuali contestate, peraltro prive di rilevanza. Ciò vale, a suo dire, per la sua relazione d’affari con il debitore e per le responsabilità debitorie di quest’ultimo, che non possono in buona fede essergli opposte. Neppure la testimonianza dell’avv. PA 3 è di natura a inficiare le prove che titolare del credito di restituzione è l’appellante, tanto più che all’epoca del versamento della garanzia egli non era ancora patrocinato dal suo avvocato attuale. Infine, egli epiloga, la sentenza della CEF, pur non potendo costituire da sé sola piena prova della sua pretesa, ponderata con le altre risultanze probatorie ne dimostra la fondatezza"con un grado che va assai oltre quello della verosimiglianza".

4.Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire ipretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (A.Stae­helin,op. cit., n. 1 ad art. 106). Secondo l’art. 107 cpv. 1e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contestala sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Oggetto di un’azionedirivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma può anch’es­­serela titolarità di un credito (Staehelinop. cit., n. 106 ad art. 106;Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF) come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti, ecc.).Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1Nel caso specifico, l’appellante chiede di accertare la propria qua­litàdi"esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma (definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 ".Poiché il debitore PI 1 non è parte della procedura, come rettamente rilevato dal convenuto nelle osservazioni all’appello è inammissibile la conclusione del­l’attore laddove tende a farsi riconoscere nel merito il titolare del credito in questione (v. ad esempio:Vock/Müller, op. cit., pag. 183 ad 12; Tschumyin: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina,l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura mai avere effetti ma­terialiall’infuori dell’esecuzione in corso: A.Staehelin, op. cit.,

n. 30 ad art. 109;Wernli, in:SchKG, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’obiettivo dell’appellante è tuttavia chiaro, già per la scelta del tipo d’azione da lui promossa: svincolare l’importo depositato presso l’UE dal sequestro decretato a favore del creditore. Siccome tale implicita pretesa costituisce una parte – un“minus”– della conclusione formulata dall’attore, giacché la questione della titolarità del diritto rivendicato dev’essere esaminata (solo) a titolo pregiudiziale, il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) non impedirebbe a questa Camera di ordinare il dissequestro della pretesa di restituzione del deposito di fr. 35'000.– ove la rivendicazione dell’appellante dovesse essere ritenuta fondata. Onde la ricevibilità dell’appello su questo punto.

4.2Il Pretore aggiunto e le parti convengono che oggetto dell’azione in esame è un credito diretto contro l’UE in restituzione della somma di fr. 35'000.– depositata sul suo conto postale dall’avv. PA 3 quale garanzia nel senso dell’art. 277 LEF (doc. M accluso alla petizione). Non può del resto andare diversamente giacché i fr. 35'000.– non sono stati consegnati all’UE in busta chiusa bensì mediante bonifico del suo conto postale (v. sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016 consid. 4.2/c). L’unica questione da risolvere in questa procedura è pertanto quella di sapere se l’attore ha provato, come gli incombeva, di essere il titolare di quel credito. Ora, il creditore di una pretesa di restituzione di una somma depositata è il deponente, ovvero chi ha concluso il contratto di deposito irregolare (art. 481 CO) con il depositario.

a)Nel caso specifico AP 1 non ha provato che il bonifico dei fr. 35'000.– sul conto postale dell’UEF sia stato effettuato dal­l’avv. PA 3 a nome dello stesso attore. Dagli atti si evince piuttosto che il legale ha provveduto al deposito a nome del proprio cliente, PI 1, conformemente alla decisione del 7ottobre 2011 con cui l’UEF ha autorizzato la liberazione del veicolodal sequestro dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.– sul suo conto postale“da parte dell’escusso o del suo rappresentante”(doc. F dispositivo n. 2). Ora, AP 1 non ha dimostrato che l’avv. PA 3 avrebbe informato l’UEF di agire in realtà non per conto del proprio cliente ma per conto dello stesso AP 1 né di avere ottenuto l’accordo dell’Ufficio a un deposito in questi termini. Anzi, rinunciando a comunicare lo svincolo del­l’avv. PA 3 dal segreto professionale entro il termine assegnatogli dal Pretore aggiunto (verbale 21 ottobre 2015, pag. 8) l’atto­­re si è precluso la possibilità di chiarire le circostanze del deposito, fermo restando che la testimonianza dell’avv. PA 3 non sarebbe comunque bastata in sé, determinante essendo anche chi l’UEF poteva in buona fede considerare la sua controparte nella relazione di deposito.

b)Nulla muta alle considerazioni appena esposte il fatto che AP 1, il 28 ottobre 2011, abbia fatto girare fr. 35'000.– da un conto intestato al proprio nome sul conto cliente dell’avv. PA 3 (doc. D ed E). Ciò gli conferisce tutt’al più un credito nei confronti del legale o del cliente di lui ma non verso l’UEF. Che l’avv. PA 3 abbia impiegato quanto bonificatogli dall’attore per girare la nota somma all’UEF non ha creato alcuna relazione giuridica tra questi ultimi dal momento che il rappresentante non risulta avere comunicato all’Ufficio di agire per conto di AP 1 (nello stesso modo che una banca non diventa acquirente dell’oggetto comprato dal cliente per il solo fatto che quest’ultimo ha fatto capo a un mutuo concessogli dalla banca per pagarne il prezzo).

c)Non giova neppure alla tesi dell’appellante la sentenza emessa il 30 maggio 2012 da questa Camera (inc. 15.2012.53, doc. L) sul ricorso da lui interposto contro il rifiuto dell’UEF di restituire il deposito di fr. 35'000.– dopo riattivazione del sequestro sull’auto­­mobile. In effetti, le considerazioni espresse in merito alla titolarità del diritto alla restituzione del deposito (consid. 3) lo sono state nel quadro dell’esame della legittimazione a ricorrere di AP 1. Orbene, all’autorità giudicante compete in quel contesto unicamente di verificare che la pretesa vantata dal ricorrente (o più ampiamente dal postulante) sia in sé degna di protezione (oltre che attuale, concreta e personale) senza dovere – né potere – assicurarsi che la pretesa esiste davvero (questione, diversa, attinente alla legittimazione attiva:Bohnetin: CPC commenté, 2011, n. 94-96 ad art. 59 CPC; cfr. pure sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015 consid. 4).

Nella sentenza del 30 maggio 2012, dunque, la Camera non ha accertato nel merito, con autorità di cosa giudicata, che AP 1 è titolare del credito di restituzione della garanzia, ma si è limitata a riconoscergli un interesse legittimo a ricorrere contro il rifiuto dell’UE ritenendo, in base alle sole allegazioni e documenti da lui addotti, che quanto restituito potrebbe andare al suobeneficio. La Camera ha d’altronde ordinato all’UE di restituire la som­madepositata non a AP 1 né ai patrocinatori di lui (lo Studio legale PA 1 e Associati) bensì all’avv. PA 3 (doc. L dispositivo n. 1.2), ovvero a chi aveva prestato la garanzia e che pure nella procedura di ricorso rappresentava PI 1. Potrà anche darsi che quest’ultimo fosse poi stato obbligato, in base ai rapporti interni, a retrocedere a AP 1 l’importo restituito. Rimane il fatto che l’appellante non ha dimostrato, come gli incombeva (sopra consid. 4), di essere titolare del credito di restituzione della garanzia nei confronti dell’UEF, nel frattempo sequestrato a favore di AO 1.

4.3In definitiva, l’appello va respinto senza che sia necessario verificare se la pretesa vantata dall’appellante sia da considerare manifestamente abusiva.

5.Solo con le osservazioni all’appello, AO 1 ha chiesto che l’appellante sia tenuto a versare una cauzione di fr. 3'500.– a garanzia delle ripetibili. Che l’obbligo di fornire cauzione sussista anche per la procedura di appello è indubbio (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1). Che la prestazione di tale garanzia possa ancora essere chiesta dopo che i costi da garantire sono già sorti – come nella fattispecie, giacché non è stato ordinato un secondo scambio degli allegati – è discutibile (tendenzialmente favorevole: Tappyin: CPC commenté, 2011, n. 14-15 ad art. 99 CPC;contraper quanto riguarda la procedura davanti al Tribunale federale: DTF 118 II 88 consid. 2). Ove la decisione sull’appello non possa essere emessa in tempi brevi, non pare potersi negare l’interesse della parte resistente di ottenere una cauzione per garantire l’eventuale suo diritto a ripetibili in caso di sopraggiunta insolvibilità dell’appellante prima dell’emanazione della sentenza.Resta il fatto, nella fattispecie, che con l’emanazione dell’odierno giudizio l’appellante, soccombente, è tenuto a versare alla controparte un’indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto.

pronuncia:1.L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.La richiesta di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza oggetto.

–;

–

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).