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14.2016.166

Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo

Ticino · 2016-09-19 · Italiano TI
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Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.09.2016 14.2016.166

Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo

Incarto n. 14.2016.166 Lugano 19 settembre 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da RE 1 contro CO 1 Lugano giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di ese­cuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese; che s tatuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto l’istanza (recte: l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016, entro il termine di dieci giorni impartitole; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo; che l a sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG); che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC); che presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già il 17 giugno (tracciamento Easy­Track dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile; che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Per questi motivi, pronuncia:            1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. 3. Notificazione a: –; –; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).