Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante valesse titolo di rigetto definitivo dell’opposizione solo per le spese esecutive di fr. 59.30 stabilite definitivamente dall’ufficio d’esecuzione e non per il credito d’imposta relativo all’anno 2002, per cui l’unico titolo di rigetto agli atti è invece la decisione 27 maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli, che accerta un importo di fr. 10'061.25. Il Pretore ha così rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 10'120.55 (ossia fr. 10'061.25 + fr. 59.30) anziché per l’importo indicato nell’attestato di carenza di beni, di fr. 12'643.80, richiesto dall’istante.
E. 4 Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino critica la giurisprudenza di questa Camera sulla quale è fondata la sentenza impugnata, sostenendo nuovamente che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Il reclamante si duole che la “via indicata” dalla giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico, “alquanto impervia da percorrere”, specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.
E. 5 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
E. 5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).
E. 5.2 Nel caso specifico, il Pretore ha considerato a ragione che l’attestato di carenza di beni non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario; Curchod in: Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2000, n. 17 ad art. 165 LIFD; in ultimo luogo sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 settembre 2016 consid. 5.2) . Ha quindi correttamente rigettato l’opposizione dell’escusso in via definitiva per l’importo di fr. 10'061.25 figurante nella decisione di tassazione del 27 maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e valli (doc. B accluso all’istanza), la quale rappresenta invece un valido titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 5.1), così come per le spese esecutive stabilite in complessivi fr. 59.30 dall’Ufficio esecuzione e fallimento di Leventina nell’attestato di carenza di beni 8 ottobre 2014 accluso all’istanza (doc. C), poiché si tratta di decisione presa dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti).
E. 5.3 Lo Stato del Canton Ticino chiede tuttavia di estendere il rigetto all’intero importo (di fr. 12'643.80) figurante nell’attestato di carenza di beni agli atti, ovvero anche alla differenza di fr. 2'523.25, che a suo dire si riferisce agli interessi di mora decorsi dall’emanazione della tassazione fino al rilascio del primo attestato di carenza di beni del 28 maggio 2009 come pure alle spese esecutive relative all’esecuzione giunta a quel primo attestato e alla successiva esecuzione sfociata in un secondo attestato di carenza beni, del 13 settembre 2013, precedente a quello (il terzo) agli atti. a) Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo (in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-4 e 242 cpv. 4 LT). L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo e per eventuali spese di diffida (giusta gli art. 242 cpv. 3 e 244 cpv. 1 LT) ove l’autorità fiscale cantonale non abbia prodotto con l’istanza il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3), oppure, qualora il contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a contare dalla scadenza legale generale (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/a; cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2 a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD). b) Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter accertare l’importo degli interessi di ritardo e di eventuali spese di diffida (l’attestato di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 12'584.50), non avendo l’istante prodotto il conteggio definitivo dell’imposta né le eventuali diffide . E una verifica del calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione agli atti non permette di ricavare la data d’intimazione del conteggio. D’altronde non sono verificabili le spese delle due prime esecuzioni sfociate nei due primi attestati di carenza di beni dal momento che l’istante non li ha prodotti.
E. 5.4 Nondimeno
la reclamante tenta nuovamente (v. sentenze della CEF già citate
14.2015.163/164 e 14.2016.105) di rimettere in discussione la giurisprudenza di
questa Camera sulla base di due argomenti.
a)
Appoggiandosi su una sentenza
dell’
Obergericht
di
Turgovia (RBOG 1997 pag. 101),
lo Stato fa anzitutto valere
che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico
documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata
l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive
di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non
prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al
rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Lo Stato omette però di
considerare che per quanto attiene alla somma indicata quale “capitale” l’attestato
di carenza di beni si limita a certificare l’importo posto in esecuzione dall’escutente,
eventualmente modificato dal giudice che per avventura avrebbe rigettato
parzialmente l’opposizione. Non si tratta pertanto, su questo punto, di una
decisione, poiché l’ufficio d’esecuzione non è abilitato a procedere ad alcuna
verifica della fondatezza di quell’importo né delle menzioni relative agli
interessi moratori (tasso e data di decorrenza) figuranti sulla domanda d’esecuzione
(cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la
questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi
sul rigetto dell’opposizione eventualmente interposta dall’escusso nella
precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in
quell’esecuzione (sfociata nel noto e terzo attestato di carenza di beni) e non
nelle esecuzioni successive (S
taehelin
,
op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii).
È infatti l’autorità fiscale medesima ad avere la competenza
esclusiva di decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di
mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e
167 LIFD), solitamente mediante il conteggio, come sulle spese di diffida, nella
stessa diffida (
sentenza della
CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/d con riferimenti)
.
Fatto
sta, in definitiva, che l’attestato di carenza di beni non accerta
giudizialmente l’esistenza del credito in esso menzionato né appura gli
elementi necessari al calcolo degli interessi di ritardo, a eventuali spese di
diffida e alle spese di precedenti attestati di carenza di beni (sopra consid.
5.3/b). Il fatto poi che l’escusso non abbia sollevato obiezioni in merito
non è di rilievo perché la questione dell’importo posto in esecuzione dev’essere
esaminata d’ufficio (sopra consid. 5). La giurisprudenza turgoviese non può
quindi essere seguita. Quanto alla decisione 15 dicembre 2009 citata dal
reclamante (ZR 109/2010 pag. 162 seg. n. 43), l’
Obergericht
zurighese si
limita a precisare che l’attestato di carenza beni vale titolo di rigetto
definitivo non solo per le spese relative al suo rilascio ma anche per le
“altre” spese esecutive, maturate nell’esecuzione sfociata nell’attestato, pur
non dettagliate, purché l’importo totale sia esplicitamente menzionato in quell’atto.
La giurisprudenza ticinese, invero, non dice altro, tanto che nella fattispecie
la posta
“Spese PE/pignoramento/ rig. opp.”
di fr. 37.– viene riconosciuta accanto
alle
“ultime spese”
di fr. 22.30, che corrispondono al costo di
rilascio dell’attestato di carenza beni (v. sopra consid. 5.2).
b)
Il
reclamante si duole, in secondo luogo, che la “via indicata” dalla
giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico,
“alquanto
impervia da percorrere”
,
specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è
oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da
più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.
Non si disconoscono le difficoltà pratiche connesse all’esigenza, pur sempre di
legge (art. 80 LEF), di produrre più titoli di rigetto, ma nel caso concreto
essere sono accentuate dalla scelta dell’autorità fiscale di promuovere quattro
esecuzioni per lo stesso credito in sei anni (tra il 2009 e il 2015) e comunque
non la dispensano di organizzarsi per conservare i titoli relativi agli
interessi di mora e alle spese esecutive, con il rilievo che in caso di
annullamento di un attestato di carenza beni sostituito con uno nuovo relativo
allo stesso credito nel senso del modulo n. 36 il creditore può esigere che l’ufficio
d’esecuzione gli restituisca l’attestato sul quale è stato annotato l’annullamento
e non lo cancelli fisicamente. Ad ogni buon conto l’esigenza di conservare i
titoli di rigetto non è eccessiva ove appena si pensi all’obbligo fatto al
contribuente escusso di custodire la prova dei suoi pagamenti, anche a distanza
di più decenni, pena il rischio di non potere dimostrare l’estinzione di un’esecuzione
o di un attestato di carenza di beni, come illustra la sentenza di questa
Camera citata dallo stesso reclamante (inc. 15.2012.79 del 22 agosto 2012,
confermata dal Tribunale federale con decisione 5A_633/2012 del 17 dicembre
2002 consid. 3.3).
E. 6 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'523.25 tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza in prima sede, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2016.154
Lugano
10 gennaio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 9 dicembre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dellopposizione e se vi è identità tra lescutente indicato sul precetto esecutivo (come nellistanza) e il creditore designato nel titolo, tra lescusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1Giusta lart. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione cresciute in giudicato (art. 244 cpv. 3 LT).
5.2Nel caso specifico, il Pretore ha considerato a ragione chelattestato di carenza di beni non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali(art. 149 cpv. 2 LEFa contrario;Curchodin: Commentaire romand de la loi sur limpôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD;Freyin Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2000, n. 17 ad art. 165 LIFD; in ultimo luogo sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 settembre 2016 consid. 5.2). Ha quindi correttamente rigettato lopposizione dellescusso in via definitiva per limporto di fr. 10'061.25 figurante nella decisione di tassazione del 27 maggio 2002 dellUfficio circondariale di tassazione di Biasca e valli (doc. B accluso allistanza), la quale rappresenta invece un valido titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 5.1), così come per le spese esecutive stabilite in complessivi fr. 59.30 dallUfficio esecuzione e fallimento di Leventina nellattestato di carenza di beni 8 ottobre 2014 accluso allistanza (doc. C), poiché si tratta di decisione presa dallautorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti).
5.3Lo Stato del Canton Ticino chiede tuttavia di estendere il rigetto allintero importo (di fr. 12'643.80) figurante nellattestato di carenza di beni agli atti, ovvero anche alla differenza di fr. 2'523.25, che a suo dire si riferisce agli interessi di mora decorsi dallemanazione della tassazione fino al rilascio del primo attestato di carenza di beni del 28 maggio 2009 come pure alle spese esecutive relative allesecuzione giunta a quel primo attestato e alla successiva esecuzione sfociata in un secondo attestato di carenza beni, del 13 settembre 2013, precedente a quello (il terzo) agli atti.
a)Di principio, le decisioni esecutive nel senso dellart. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin,op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così limposta cantonale direttae gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo (in seguito DL, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate dacconto e una scadenza variabile alla data dintimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). Linteresse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso dinteresse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile allinizio di una procedura desecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate dacconto sono computate nellimposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e lautorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo allautorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-4 e 242 cpv. 4 LT).
Lopposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo e per eventuali spese di diffida (giusta gli art. 242 cpv. 3 e 244 cpv. 1 LT) ove lautorità fiscale cantonale non abbia prodotto con listanza il conteggio provvisorio o definitivo dellimposta né leventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3),oppure, qualora il contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a contare dalla scadenza legale generale (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata consid.5.4/a; cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD eRichner/Frei/Kaufmann/Meuter,Handkommentar zum DBG, 2aed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).
b)Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter accertare limporto degli interessi di ritardo e di eventuali spese di diffida (lattestato di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del capitale di fr.12'584.50), non avendo listante prodotto il conteggio definitivo dellimpostané le eventuali diffide. E una verifica del calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione agli atti non permette di ricavare la data dintimazione del conteggio. Daltronde non sono verificabili le spese delle due prime esecuzioni sfociate nei due primi attestati di carenza di beni dal momento che listante non li ha prodotti.
5.4Nondimeno la reclamante tenta nuovamente (v. sentenze della CEF già citate 14.2015.163/164 e 14.2016.105) di rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Camera sulla base di due argomenti.
a)Appoggiandosi su una sentenza dellObergerichtdi Turgovia (RBOG 1997 pag. 101),lo Stato fa anzitutto valereche lattestato di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata linesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non prodotti dallautorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Lo Stato omette però di considerare che per quanto attiene alla somma indicata quale capitale lattestato di carenza di beni si limita a certificare limporto posto in esecuzione dallescutente, eventualmente modificato dal giudice che per avventura avrebbe rigettato parzialmente lopposizione. Non si tratta pertanto, su questo punto, di una decisione, poiché lufficio desecuzione non è abilitato a procedere ad alcuna verifica della fondatezza di quellimporto né delle menzioni relative agli interessi moratori (tasso e data di decorrenza) figuranti sulla domanda desecuzione (cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi sul rigetto dellopposizione eventualmente interposta dallescusso nella precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in quellesecuzione (sfociata nel noto e terzo attestato di carenza di beni) e non nelle esecuzioni successive (Staehelin, op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii).È infatti lautorità fiscale medesima ad avere la competenza esclusiva di decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e 167 LIFD), solitamente mediante il conteggio, come sulle spese di diffida, nella stessa diffida (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/d con riferimenti).
Fatto sta, in definitiva, che lattestato di carenza di beni non accerta giudizialmente lesistenza del credito in esso menzionato né appura gli elementi necessari al calcolo degli interessi di ritardo, a eventuali spese di diffida e alle spese di precedenti attestati di carenza di beni (sopra consid. 5.3/b). Il fatto poi che lescusso non abbia sollevato obiezioni in merito non è di rilievo perché la questione dellimporto posto in esecuzione devessere esaminata dufficio (sopra consid. 5). La giurisprudenza turgoviese non può quindi essere seguita. Quanto alla decisione 15 dicembre 2009 citata dal reclamante (ZR 109/2010 pag. 162 seg. n. 43), lObergerichtzurighese si limita a precisare che lattestato di carenza beni vale titolo di rigetto definitivo non solo per le spese relative al suo rilascio ma anche per le altre spese esecutive, maturate nellesecuzione sfociata nellattestato, pur non dettagliate, purché limporto totale sia esplicitamente menzionato in quellatto. La giurisprudenza ticinese, invero, non dice altro, tanto che nella fattispecie la postaSpese PE/pignoramento/ rig. opp.di fr. 37. viene riconosciuta accanto alleultime spesedi fr. 22.30, che corrispondono al costo di rilascio dellattestato di carenza beni (v. sopra consid. 5.2).
b)Il reclamante si duole, in secondo luogo, che la via indicata dalla giurisprudenza cantonale sia, allatto pratico,alquanto impervia da percorrere, specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso lufficio desecuzione. Non si disconoscono le difficoltà pratiche connesse allesigenza, pur sempre di legge (art. 80 LEF), di produrre più titoli di rigetto, ma nel caso concreto essere sono accentuate dalla scelta dellautorità fiscale di promuovere quattro esecuzioni per lo stesso credito in sei anni (tra il 2009 e il 2015) e comunque non la dispensano di organizzarsi per conservare i titoli relativi agli interessi di mora e alle spese esecutive, con il rilievo che in caso di annullamento di un attestato di carenza beni sostituito con uno nuovo relativo allo stesso credito nel senso del modulo n. 36 il creditore può esigere che lufficio desecuzione gli restituisca lattestato sul quale è stato annotato lannullamento e non lo cancelli fisicamente. Ad ogni buon conto lesigenza di conservare i titoli di rigetto non è eccessiva ove appena si pensi allobbligo fatto al contribuente escusso di custodire la prova dei suoi pagamenti, anche a distanza di più decenni, pena il rischio di non potere dimostrare lestinzione di unesecuzione o di un attestato di carenza di beni, come illustra la sentenza di questa Camera citata dallo stesso reclamante (inc. 15.2012.79 del 22 agosto 2012, confermata dal Tribunale federale con decisione 5A_633/2012 del 17 dicembre 2002 consid. 3.3).
pronuncia:1.Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).