Sachverhalt
allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
6.3La legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella procedura di rigetto dellopposizione, la legittimazione dellistante verrà esaminata unitamente alla verifica dellesistenza del titolo di rigetto (v. sotto consid. 9). Come si vedrà nellaparte del presente giudizio dedicata a tale verifica, le censure del reclamante relative allalegittimazione attiva di CO 2sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.
7.In merito alla reiezione della sua richiesta di prestazione di una garanzia nel senso dellart. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione, perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e comunque incombeva allistante documentare il proprio patrimonio, non bastando al riguardo la semplice aspettativa dincassare una cifra milionaria.
7.1La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC). In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per lesecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC). Scopo dellistituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle spese giudiziarie o dellesecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in seguito alla sostituzione indipendente dalla sua volontà della controparte solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile(Jeandinin: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83 CPC;Gross/Zuberin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC)oppure quando il subentro tende ad aggirare lobbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta(v.Trezziniin: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 318).
7.2La cauzione giusta lart. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della controparte e a una valida motivazione. Secondo lart. 8 CC spetta a tale controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwanderin: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili trattandosi segnatamente dellinsolvibilità della parte subentrante (cfr.Göksu,op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio allart. 99 cpv. 1 lett. b CPC).
Ora, nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2di subentrare nella causa allesecutore testamentario, il reclamantesi è limitato a dare una vaga spiegazione sullimporto della cauzione (di fr. 8'000. a fr. 10'000.) senza spendere una parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni 22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di essere una persona sicuramente abbiente, essendo lerede di una signora che pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte non li abbia contestati in modo circostanziato(art. 150 cpv. 1 CPCa contrario; ad es. Brönnimannin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii;Schmidin:Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC). Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.
9.A dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una dichiarazione di cessione (Abtretungserklärung) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui lavv. dott. CO 1, in qualità diesecutore testamentario della successione fuE__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi della successionenei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di approvazione.
9.1Qualora lamministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dellart. 518 CC, soltanto questultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso diProzessstandschaft; v. DTF 116 II 131 consid.3b;Steinauer,Le droit des successions, 2aed. 2015, n. 1183a).Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di disposizione per ladempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in merito alla divisione, lesecutore testamentario deve conformarsi alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato un accordo (Steinauer, op. cit.,
n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).
a)Nel caso di specie neppure il reclamante contesta che lavv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della nota dichiarazione di cessione. Daltronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, lesplicita accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito.
b)Ciò posto, la sostituzione di parte(Parteiwechsel)nel senso dellart. 83 cpv. 1 CPC non va confusa con la sostituzione processuale(Prozessstandschaft)riconosciuta allesecutore testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà delloggetto litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto materiale, mentrela seconda riguarda unicamente lautorizzazione a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta Prozessführungsbefugnis,Gross/Zuber, op. cit., n. 7 ad art. 83).
Benché la cessione sia stata correttamente disposta dallesecutore testamentario (sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità) che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante in seguito allapertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC).Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con laccordo di divisione(art. 607 cpv. 2 CC)o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a)o dallesecutore testamentario (se nè stato istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece obbligatoria (Girsberger/Hermann,in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).
c)Nel caso di speciela firma dellavv. CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessionedel 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa già di per sé lesigenza formale dellart. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione è di conseguenza formalmente ineccepibile.
9.2Secondo alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dellobbligo di cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71 III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probstin: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19),ma non gli autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann,op. cit.,n. 25 ad art. 164), contrariamente a quanto afferma il reclamante.Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.
a)Del resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli autori citati da EugenBucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2aed. 1988, pag. 556 nota 80;Girsberger/Hermann,op. cit., n. 23 ad art. 164). Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann,op. cit.,
n. 25 ad art. 164). Egli deve in linea di massima potersi fidare dellatto di cessione (art. 167 CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida.
Nel caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. Lazione di riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di divisione non presta il fianco alla critica.
b)Il reclamante sostiene ancora che con lesplicito riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o alladempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento(bezugsnehmend)senzalcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa:PierreEngel, Traité des obligations en droit suisse, 2aed., 1997, pag. 151). Sia come sia, lapprezzamento del Pretore circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF 130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dellart. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). Lammissione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla critica.
10.Relativamente allestensione del credito vantato da CO 2, RE 1 espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________, ma costituirebbe tuttal più un titolo per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.
10.1Oggetto della nota cessione(doc. 46, v. sopra consid. 9)è linsieme dei diritti e degli obblighi della successionenei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale(sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigenUrteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014).Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dellesecutore testamentario) fr. 38'895'000. (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000. e ripetibili per fr. 180'000. a favore dellesecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta ununica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 quella per ripetibili , bensì lintero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________).
10.2Non è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione [5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in linea di principio indipendentemente dalla questione delleffetto sospensivo, il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale(in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appenacitati, la risposta al quesito non è infatti chiara neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale(v. anche Corboz,Commentaire de la LTF, 2aed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3Che la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 risulta daltronde, allinfuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione lesecutore testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, Zustimmungserklärung) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________) per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile anzi è provato che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________. La decisione impugnata è dunque lungi dallessere manifestamente errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il29 settembre 2015in prima sede.
11.Il reclamante chiede la reiezione dellistanza di rigetto anche perché, a suo dire, nel corso della presente procedura di opposizione iltitoloper cui esso era stato ordinato è mutato,essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente. In realtà, il titolo di rigetto (nel senso dellart. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni emesse nella causaterminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare che ladecisione ottenuta dal cedente vale anche quale titolo di rigetto definitivo dellopposizione a favore del cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa(sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2).Nella fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione (sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo punto il reclamo si riveli del tutto infondato evede così la sua sorte definitivamente segnata.
12.La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come purele ripetibili,dovute dal reclamante sia a CO 2 sia allavv. CO 1, il cui coinvolgimento si è reso necessario in ragione della contestazione infondata della cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dellart. 96 CPC,tali indennità vanno determinate in virtù delRegolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
12.1Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.non è contestato dalle parti, lonorario calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dellart. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840. (0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870. (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dellart. 13 cpv. 1 RTar né il reclamante ne ha invocato alcuno , limpegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in materia di rigetto dellopposizione.
12.2Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai sequestri a convalida dei quali listante ha promosso lesecuzione in rassegna (inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art. 83 cpv. 2 CPC), sicché lindennità minima prevista dalla tariffa può essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave che tenga conto dellonere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dellesecutore testamentario, giustificatosi dallinteresse e della responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere attribuita unindennità di fr. 14'000. e allavv. CO 1 una di fr. 7'000..
13.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000., supera agevolmente la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia:1.Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 3'000. relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000. a CO 2 e fr. 7'000. a CO 1.
3.Notificazione a:
avv. PA 1, c/o Studio legale __________, ;
Studio legale PA 3,
, ;
avv. PA 2, , .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato come la validità del precetto esecutivo – contestata dall’escusso poiché riportante l’erronea designazione della Comunione ereditaria quale creditrice nella domanda di esecuzione – sia stata accertata dall’Autorità di vigilanza con decisione del 3 dicembre 2013 (inc. n. __________). Egli ha poi dato atto che CO 2 è subentrata all’avv. dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC, ottenendone la cessione del credito della successione nei confronti dell’escusso derivante dalla decisione del 27 marzo 2014 del Tribunale federale, e pertanto da quanto stabilito nella sentenza del 17 settembre 2013 dell’ Obergericht di __________ impugnata dal debitore. Il primo giudice ha d’altronde respinto la domanda di edizione del contratto di divisione ereditaria cui fa riferimento l’atto di cessione, considerando che le pretese successorie, e dunque la loro titolarità, non dipendono da tale contratto, della cui validità, ad ogni modo, il magistrato non ha avuto motivo di dubitare. Il Pretore ha pure respinto le richieste intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva contestato che la controparte fosse facoltosa. Per quanto concerne la sentenza emessa il 17 settembre 2013 dall’ Obergericht del Canton __________, il Pretore ne ha verificato il carattere condannatorio (per fr. 38'895'000.– e fr. 200'000.–) e il passaggio in giudicato, il ricorso del convenuto essendo nel frattempo stato respinto dal Tribunale federale con decisione del 27 marzo 2014. Al contrario, egli non ha ritenuto che per le pretese di fr. 10'080.– e di fr. 4'000.– riconosciute nelle decisioni del 31 luglio 2012 dell’ Obergericht del Canton __________ e del 21 ottobre 2010 dell’ Obergericht del Canton __________ potesse essere rigettata l’opposizione, poiché, seppur esecutive, esse non risultano tra quelle espressamente cedute a CO 2. Per quanto concerne infine le pretese per la tassa e le spese relative alla procedura del sequestro di cui l’istante chiede la convalida con l’esecuzione in esame, il Pretore ha ricordato come la decisione al riguardo sia di competenza esclusiva dell’ufficio di esecuzione. Egli ha quindi accolto parzialmente l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente agli importi citati.
E. 4 Nel reclamo in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure formali: critica la reiezione della domanda d’edizione del contratto di successione e lamenta la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla sostituzione di parte dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid. 5), contesta l’ammissione della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone alla reiezione della richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid. 7). Nel merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa l’estensione delle pretese cedute, che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’ Obergericht __________ (consid. 10) e rileva infine che il titolo di rigetto definitivo è mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11).
E. 5 Come detto RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice non ha acquisito agli atti il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha dato atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli di esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la cessione si riferisce, è a detta del reclamante “ indispensabile” per accertare la validità di quest’ultima.
E. 5.1 CO 2 rileva a giusto titolo che la procedura di rigetto dell’opposizione è di carattere sommario (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 7a), sicché sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante (replica spontanea, pag. 4 ad 4), quella di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (v. sopra consid. 2). La ricevibilità della richiesta di edizione del contratto di divisione appare quindi discutibile. Sia come sia, essa andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova richiesta nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal Pretore a ragione (sotto consid. 9.2).
E. 5.2 Relativamente alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il giudice non è tenuto a emanare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art. 154 CPC, ad ogni modo non quando la richiesta, come nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014 consid. 1.3). Può quindi statuire sulla questione direttamente con la sentenza di merito, senza dover dapprima assegnare al richiedente un termine per replicare alle osservazioni della controparte sull’istanza di assunzione della prova. Non va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere impartito un termine per esprimersi sull’istanza (ovvero nel caso concreto quella di rigetto definitivo dell’opposizione) e su un’eventuale richiesta di edizione di documenti (art. 253 CPC), mentre all’istante (e richiedente) è riconosciuto unicamente il diritto a una replica spontanea (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6), senza preventiva assegnazione di termine (DTF 142 III 54-55 consid. 3.1.1), ciò che vale anche per un’eventuale duplica spontanea. Nel caso specifico, il diritto di essere sentito del reclamante è stato così sufficientemente garantito con la notifica delle osservazioni 22 ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla richiesta di edizione del contratto di divisione. Va pertanto respinta la conclusione formulata dal reclamante in via subordinata di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa assunzione agli atti del contratto di divisione.
E. 6 Il reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte, facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della cessione delle pretese per cui è stato richiesto il rigetto definitivo senza dapprima verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento di altri obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato nella dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce un indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO 2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.
E. 6.1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC a contrario). Con “ oggetto litigioso ” può essere intesa una cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa o un semplice diritto. Il termine “ alienazione ” è da intendersi in senso ampio: infatti non comprende solo la vendita, bensì qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o di un diritto – sia tramite cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato ( Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2 ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la comunicazione al giudice ( Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC, con rinvio all’art. 130 CPC per quel che riguarda la forma della comunicazione).
E. 6.2 La legittimazione attiva o passiva – in particolare quella del cessionario che chiede di subentrare nel processo (L ivschitz in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad art. 1 CPC
– è una questione di diritto materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424 consid. 3.1; DTF 118 Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di merito (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla reiezione o all’ammissione della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 203 e 229) . Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
E. 6.3 La legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella procedura di rigetto dell’opposizione, la legittimazione dell’istante verrà esaminata unitamente alla verifica dell’esistenza del titolo di rigetto (v. sotto consid. 9). Come si vedrà nella parte del presente giudizio dedicata a tale verifica, le censure del reclamante relative alla legittimazione attiva di CO 2 sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.
E. 7 In merito alla reiezione della sua richiesta di prestazione di una garanzia nel senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione, perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e comunque incombeva all’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.
E. 7.1 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC). In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC). Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile ( Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83 CPC; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC ) oppure quando il subentro tende ad aggirare l’obbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 318) .
E. 7.2 La cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi ( Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante (cfr. Göksu, op. cit ., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC). Ora, nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa all’esecutore testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni 22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ; ad es. B rönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC) . Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.
E. 8 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) . Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenze della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 5 e 14.2014.168 del 16 aprile 2015, RtiD 2015 II 900 n. 59c, consid. 4).
E. 8.1 Nella fattispecie, la decisione 17 settembre 2013 con cui l’ Obergericht di __________ ha condannato RE 1 a corrispondere alla comunione ereditaria fr. 38'895'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2001 e fr. 200'0000.– (doc. B, pag. 38 ad 3 e 7 del dispositivo), costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quegli importi, poiché è esecutiva (e ciò già basta) ed è comunque nel frattempo passata in giudicato, il ricorso presentato dal convenuto essendo stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 27 marzo 2014 (doc. H). Non è invece necessario verificare gli altri titoli invocati dall’istante siccome egli non ha impugnato la decisione negativa del Pretore al riguardo.
E. 8.2 I l reclamante considera nondimeno che CO 2 non possa validamente prevalersi della decisione dell’ Obergericht__________ come titolo di rigetto definitivo, perché non avrebbe dimostrato di essere cessionaria delle pretese accertate giudizialmente (consid. 9) e perché la cessione sulla quale si fonda non menziona la sentenza dell’ Obergericht (consid. 10). Inoltre, il titolo di rigetto definitivo sarebbe a suo dire mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11).
E. 9 A dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una dichiarazione di cessione (“ Abtretungserklärung ”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi della successione nei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di approvazione.
E. 9.1 Q ualora l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso di “ Prozessstandschaft ” ; v. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer , Le droit des successions, 2 a ed. 2015 , n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato un accordo ( Steinauer , op. cit.,
n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii). a) Nel caso di specie neppure il reclamante contesta che l’avv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della nota dichiarazione di cessione. D’altronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito. b) Ciò posto, la sostituzione di parte (“Parteiwechsel”) nel senso dell’art. 83 cpv. 1 CPC non va confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta “ Prozessführungsbefugnis ”, Gross/Zuber , op. cit., n. 7 ad art. 83). Benché la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecutore testamentario (sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità) che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante in seguito all’apertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; S teinauer , op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece obbligatoria ( Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO). c) Nel caso di specie la firma dell’avv. CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione è di conseguenza formalmente ineccepibile.
E. 9.2 Secondo alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71 III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da P robst in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19), ma non gli autori del Basler Kommentar ( Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 25 ad art. 164) , contrariamente a quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria. a) Del resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli autori citati da Eugen Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2 a ed. 1988, pag. 556 nota 80; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 23 ad art. 164) . Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti ( Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 25 ad art. 164 ). Egli deve in linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167 CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; P robst , op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida. Nel caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di divisione non presta il fianco alla critica. b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”) senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel , Traité des obligations en droit suisse, 2 a ed., 1997, pag. 151) . Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF 130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). L’ammissione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla critica.
E. 10 Relativamente all’estensione del credito vantato da CO 2 , RE 1 espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dell’ Obergericht di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.
E. 10.1 Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insieme dei diritti e degli obblighi della successione nei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale (“sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”) . Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dell’ Obergericht di __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dell’esecutore testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.– e ripetibili per fr. 180'000.– a favore dell’esecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta un’unica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 – quella per ripetibili –, bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell’ Obergericht di __________).
E. 10.2 Non è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione [5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo, il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appena citati, la risposta al quesito non è infatti chiara neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche C orboz , Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
E. 10.3 Che la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che c on esplicito riferimento alla cessione l’esecutore testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, “ Zustimmungserklärung ”) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________) per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile – anzi è provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nell a decisione del 17 settembre 2013 dell’ Obergericht di __________. La decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in prima sede.
E. 11 Il reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto anche perché, a suo dire, nel corso della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso era stato ordinato è mutato, “essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente” . In realtà, il titolo di rigetto (nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2 in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare che la decisione ottenuta dal cedente vale anche quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2). Nella fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione (sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo punto il reclamo si riveli del tutto infondato e vede così la sua sorte definitivamente segnata .
E. 12 2 Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai sequestri a convalida dei quali l’istante ha promosso l’esecuzione in rassegna (inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art. 83 cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave che tenga conto dell’onere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dell’esecutore testamentario, giustificatosi dall’interesse e della responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.
E. 12.1 Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.– non è contestato dalle parti, l’onorario calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840.– (0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar – né il reclamante ne ha invocato alcuno –, l’impegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in materia di rigetto dell’opposizione.
E. 13 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.– a CO 1. 3. Notificazione a:
– avv. PA 1, c/o Studio legale __________, ;
– Studio legale PA 3, , ;
– avv. PA 2, , . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
E. 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________).
10.2Non è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione [5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in linea di principio indipendentemente dalla questione delleffetto sospensivo, il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale(in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appenacitati, la risposta al quesito non è infatti chiara neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale(v. anche Corboz,Commentaire de la LTF, 2aed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3Che la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 risulta daltronde, allinfuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione lesecutore testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, Zustimmungserklärung) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________) per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile anzi è provato che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________. La decisione impugnata è dunque lungi dallessere manifestamente errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il29 settembre 2015in prima sede.
11.Il reclamante chiede la reiezione dellistanza di rigetto anche perché, a suo dire, nel corso della presente procedura di opposizione iltitoloper cui esso era stato ordinato è mutato,essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente. In realtà, il titolo di rigetto (nel senso dellart. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni emesse nella causaterminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare che ladecisione ottenuta dal cedente vale anche quale titolo di rigetto definitivo dellopposizione a favore del cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa(sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2).Nella fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione (sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo punto il reclamo si riveli del tutto infondato evede così la sua sorte definitivamente segnata.
12.La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come purele ripetibili,dovute dal reclamante sia a CO 2 sia allavv. CO 1, il cui coinvolgimento si è reso necessario in ragione della contestazione infondata della cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dellart. 96 CPC,tali indennità vanno determinate in virtù delRegolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
12.1Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.non è contestato dalle parti, lonorario calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dellart. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840. (0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870. (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dellart. 13 cpv. 1 RTar né il reclamante ne ha invocato alcuno , limpegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in materia di rigetto dellopposizione.
12.2Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai sequestri a convalida dei quali listante ha promosso lesecuzione in rassegna (inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art. 83 cpv. 2 CPC), sicché lindennità minima prevista dalla tariffa può essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave che tenga conto dellonere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dellesecutore testamentario, giustificatosi dallinteresse e della responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere attribuita unindennità di fr. 14'000. e allavv. CO 1 una di fr. 7'000..
13.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000., supera agevolmente la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia:1.Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 3'000. relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000. a CO 2 e fr. 7'000. a CO 1.
3.Notificazione a:
avv. PA 1, c/o Studio legale __________, ;
Studio legale PA 3,
, ;
avv. PA 2, , .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2016.15
Lugano
15 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente,
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 ottobre 2013 da
avv. dott.CO 1,
(patrocinato dallavv.PA 2,)
ora sostituito dalla cessionaria delle sue pretese
CO 2,
(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 3, )
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo25 gennaio 2016presentato da RE 1 contro la decisione emessa 13 gennaio 2016 dal Pretore;
C.Con scritto del 10 agosto 2015 CO 2 ha informato il Pretore di essere cessionaria della pretesa della comunione ereditaria, producendo al proposito fra le altre cose latto di cessione del 10 marzo 2015, e la dichiarazione di approvazione (Zustimmungserklärung) sottoscritta dallesecutore testamentario e dalla Fondazione quale coerede. Con decisione del 12 agosto 2015 il Pretore ha annesso agli atti la documentazione prodotta da CO 2 e ha assegnato a RE 1 un termine per presentare eventuali osservazioni in merito alla sostituzione della parte nelle procedure. Il 29 settembre 2015 il debitore ha chiesto in via preliminare che CO 2 fosse obbligata a produrre il contratto di divisione ereditaria menzionato nellatto di cessione e a corrispondere fr. 8'000. a 10'000. a garanzia delle spese processuali e delle ripetibili in ognuna delle procedure pendenti nei suoi confronti. Con risposta del 22 ottobre 2015, CO 2 si è opposta alle richieste del debitore.
F.Nelle loro osservazioni del 18 febbraio 2016, sia lavv. CO 1 sia CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 febbraio dal reclamante e l11 marzo 2016 da CO 2, essi hanno ribadito le loro posizioni.
G.Il 25 maggio 2016 il reclamante ha chiesto lassunzione agli atti della decisione 9 maggio 2016 con cui la Procura del Canton __________ ha aperto un procedimento penale nei confronti dellavv. CO 1. Stante lesito del giudizio odierno, tale istanza non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
1.3Presentati per la prima volta col reclamo, la decisione dell8 gennaio 2016 dellObergerichtdel Canton __________ e la dichiarazione giurata(Eidesstattliche Erklärung)del 22 gennaio 2016 sono documenti nuovi e pertanto irricevibili, che vanno quindi estromessi dallincarto. Parimenti, tutte le allegazioni di fatti nuovi (reclamo, punti 9 e seguenti) che RE 1 adduce riferendosi ai suddetti documenti, in particolare quelle relative al procedimento penale recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dellavv. dott. CO 1 per loperato da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario, sono inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini del presente giudizio. Irricevibile è pure ladecisione del 9 maggio 2016 della Procura del Canton __________ (sopra consid. G), prodotta dal reclamante con scritto del 25 maggio 2016.
3.Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato come la validità del precetto esecutivo contestata dallescusso poiché riportante lerronea designazione della Comunione ereditaria quale creditrice nella domanda di esecuzione sia stata accertata dallAutorità di vigilanza con decisione del 3 dicembre 2013 (inc. n. __________). Egli ha poi dato atto che CO 2 è subentrata allavv. dott. CO 1 sulla scorta dellart. 83 cpv. 1 CPC, ottenendone la cessione del credito della successione nei confronti dellescusso derivante dalla decisione del 27 marzo 2014 del Tribunale federale, e pertanto da quanto stabilito nella sentenza del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________ impugnata dal debitore. Il primo giudice ha daltronde respinto la domanda di edizione del contratto di divisione ereditaria cui fa riferimento latto di cessione, considerando che le pretese successorie, e dunque la loro titolarità, non dipendono da tale contratto, della cui validità, ad ogni modo, il magistrato non ha avuto motivo di dubitare. Il Pretore ha pure respinto le richieste intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso dellart. 83 cpv. 3 CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva contestato che la controparte fosse facoltosa.
Per quanto concerne la sentenza emessa il 17 settembre 2013 dallObergerichtdel Canton __________, il Pretore ne ha verificato il carattere condannatorio (per fr. 38'895'000. e fr. 200'000.) e il passaggio in giudicato, il ricorso del convenuto essendo nel frattempo stato respinto dal Tribunale federale con decisione del 27 marzo 2014. Al contrario, egli non ha ritenuto che per le pretese di fr. 10'080. e di fr. 4'000. riconosciute nelle decisioni del 31 luglio 2012 dellObergerichtdel Canton __________ e del 21 ottobre 2010 dellObergerichtdel Canton __________ potesse essere rigettata lopposizione, poiché, seppur esecutive, esse non risultano tra quelle espressamente cedute a CO 2. Per quanto concerne infine le pretese per la tassa e le spese relative alla procedura del sequestro di cui listante chiede la convalida con lesecuzione in esame, il Pretore ha ricordato come la decisione al riguardo sia di competenza esclusiva dellufficio di esecuzione. Egli ha quindi accolto parzialmente listanza e rigettato lopposizione in via definitiva limitatamente agli importi citati.
4.Nel reclamo in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure formali: critica la reiezione della domanda dedizione del contratto di successione e lamenta la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla sostituzione di parte dopo la reiezione della domanda dedizione (sotto consid. 5), contesta lammissione della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone alla reiezione della richiesta di cauzione giusta lart. 83 cpv. 3 CPC (consid. 7).
Nel merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa lestensione delle pretese cedute, che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dellObergericht __________(consid. 10) e rileva infine che il titolo di rigetto definitivo è mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11).
5.Come detto RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice non ha acquisito agli atti il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha dato atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli di esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la cessione si riferisce, è a detta del reclamante indispensabileper accertare la validità di questultima.
5.1CO 2 rileva a giusto titolo che la procedura di rigetto dellopposizione è di carattere sommario (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 7a), sicché sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2lett. aCPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante (replica spontanea, pag. 4 ad 4), quella di rigetto dellopposizioneè una procedura documentale (v. sopra consid. 2).La ricevibilità della richiesta di edizione del contratto di divisione appare quindi discutibile. Sia come sia, essa andava respinta per lassenza di rilevanza giuridica della prova richiesta nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal Pretore a ragione (sotto consid. 9.2).
5.2Relativamente alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in virtù dellesigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il giudice non è tenuto a emanare unordinanza separata sulle prove giusta lart. 154 CPC,ad ogni modo non quando la richiesta, come nella fattispecie, verte su un documento(sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014 consid. 1.3). Può quindi statuire sulla questione direttamente con la sentenza di merito, senza dover dapprima assegnare al richiedente un termine per replicare alle osservazioni della controparte sullistanza di assunzione della prova.
Non va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta devessere impartito un termine per esprimersi sullistanza (ovvero nel caso concreto quella di rigetto definitivo dellopposizione) e su uneventuale richiesta di edizione di documenti (art. 253 CPC), mentre allistante (e richiedente) è riconosciuto unicamente il diritto a una replica spontanea (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6), senza preventiva assegnazione di termine (DTF 142 III 54-55 consid. 3.1.1), ciò che vale anche per uneventuale duplica spontanea. Nel caso specifico, il diritto di essere sentito del reclamante è stato così sufficientemente garantito con la notifica delle osservazioni 22 ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla richiesta di edizione del contratto di divisione. Va pertanto respinta la conclusione formulata dal reclamante in via subordinata di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa assunzione agli atti del contratto di divisione.
6.Il reclamante contesta daltronde lammissione della sostituzione di parte, facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della cessione delle pretese per cui è stato richiesto il rigetto definitivo senza dapprima verificare se la stessa era subordinata a condizioni o alladempimento di altri obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato nella dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce un indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO 2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano linvalidità, di modo chegli può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.
6.1Se loggetto litigioso è alienato durante il processo, lacquirente può subentrare nel processo al posto dellalienante (art. 83 cpv. 1 CPC)senza il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC a contrario). Con oggetto litigioso può essere intesa una cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa o un semplice diritto. Il termine alienazione è da intendersi in senso ampio: infatti non comprende solo la vendita, bensì qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o di un diritto sia tramite cessione, donazione o permuta o qualsiasi mutamento di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato (Jeandinin: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 83 CPC;Graber/Freiin: Basler Kommentar, ZPO, 2ªedizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la comunicazione al giudice (Göksuin: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC, con rinvio allart. 130 CPC per quel che riguarda la forma della comunicazione).
6.2La legittimazione attiva o passiva in particolare quella del cessionario che chiede di subentrare nel processo (Livschitzin: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad art. 1 CPC è una questione di diritto materiale che devessere verificata dufficioin qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424 consid. 3.1; DTF 118 Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di merito (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla reiezione o allammissione della causa e non alla sua inammissibilità (cfr.Zinggin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 171 ad art. 59 CPC;Trezziniin: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008 dell11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
6.3La legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella procedura di rigetto dellopposizione, la legittimazione dellistante verrà esaminata unitamente alla verifica dellesistenza del titolo di rigetto (v. sotto consid. 9). Come si vedrà nellaparte del presente giudizio dedicata a tale verifica, le censure del reclamante relative allalegittimazione attiva di CO 2sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.
7.In merito alla reiezione della sua richiesta di prestazione di una garanzia nel senso dellart. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione, perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e comunque incombeva allistante documentare il proprio patrimonio, non bastando al riguardo la semplice aspettativa dincassare una cifra milionaria.
7.1La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC). In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per lesecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC). Scopo dellistituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle spese giudiziarie o dellesecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in seguito alla sostituzione indipendente dalla sua volontà della controparte solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile(Jeandinin: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83 CPC;Gross/Zuberin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC)oppure quando il subentro tende ad aggirare lobbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta(v.Trezziniin: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 318).
7.2La cauzione giusta lart. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della controparte e a una valida motivazione. Secondo lart. 8 CC spetta a tale controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwanderin: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili trattandosi segnatamente dellinsolvibilità della parte subentrante (cfr.Göksu,op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio allart. 99 cpv. 1 lett. b CPC).
Ora, nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2di subentrare nella causa allesecutore testamentario, il reclamantesi è limitato a dare una vaga spiegazione sullimporto della cauzione (di fr. 8'000. a fr. 10'000.) senza spendere una parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni 22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di essere una persona sicuramente abbiente, essendo lerede di una signora che pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte non li abbia contestati in modo circostanziato(art. 150 cpv. 1 CPCa contrario; ad es. Brönnimannin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii;Schmidin:Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC). Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.
9.A dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una dichiarazione di cessione (Abtretungserklärung) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui lavv. dott. CO 1, in qualità diesecutore testamentario della successione fuE__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi della successionenei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di approvazione.
9.1Qualora lamministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dellart. 518 CC, soltanto questultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente lattivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso diProzessstandschaft; v. DTF 116 II 131 consid.3b;Steinauer,Le droit des successions, 2aed. 2015, n. 1183a).Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di disposizione per ladempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in merito alla divisione, lesecutore testamentario deve conformarsi alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato un accordo (Steinauer, op. cit.,
n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).
a)Nel caso di specie neppure il reclamante contesta che lavv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della nota dichiarazione di cessione. Daltronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, lesplicita accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito.
b)Ciò posto, la sostituzione di parte(Parteiwechsel)nel senso dellart. 83 cpv. 1 CPC non va confusa con la sostituzione processuale(Prozessstandschaft)riconosciuta allesecutore testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà delloggetto litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto materiale, mentrela seconda riguarda unicamente lautorizzazione a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta Prozessführungsbefugnis,Gross/Zuber, op. cit., n. 7 ad art. 83).
Benché la cessione sia stata correttamente disposta dallesecutore testamentario (sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità) che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante in seguito allapertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC).Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con laccordo di divisione(art. 607 cpv. 2 CC)o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a)o dallesecutore testamentario (se nè stato istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece obbligatoria (Girsberger/Hermann,in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).
c)Nel caso di speciela firma dellavv. CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessionedel 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa già di per sé lesigenza formale dellart. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione è di conseguenza formalmente ineccepibile.
9.2Secondo alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dellobbligo di cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71 III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probstin: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19),ma non gli autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann,op. cit.,n. 25 ad art. 164), contrariamente a quanto afferma il reclamante.Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.
a)Del resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli autori citati da EugenBucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2aed. 1988, pag. 556 nota 80;Girsberger/Hermann,op. cit., n. 23 ad art. 164). Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann,op. cit.,
n. 25 ad art. 164). Egli deve in linea di massima potersi fidare dellatto di cessione (art. 167 CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida.
Nel caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. Lazione di riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di divisione non presta il fianco alla critica.
b)Il reclamante sostiene ancora che con lesplicito riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o alladempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento(bezugsnehmend)senzalcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa:PierreEngel, Traité des obligations en droit suisse, 2aed., 1997, pag. 151). Sia come sia, lapprezzamento del Pretore circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF 130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dellart. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). Lammissione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla critica.
10.Relativamente allestensione del credito vantato da CO 2, RE 1 espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________, ma costituirebbe tuttal più un titolo per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.
10.1Oggetto della nota cessione(doc. 46, v. sopra consid. 9)è linsieme dei diritti e degli obblighi della successionenei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale(sämtliche Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigenUrteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014).Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dellesecutore testamentario) fr. 38'895'000. (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000. e ripetibili per fr. 180'000. a favore dellesecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta ununica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 quella per ripetibili , bensì lintero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________).
10.2Non è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione [5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in linea di principio indipendentemente dalla questione delleffetto sospensivo, il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale(in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appenacitati, la risposta al quesito non è infatti chiara neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale(v. anche Corboz,Commentaire de la LTF, 2aed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3Che la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014 risulta daltronde, allinfuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione lesecutore testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, Zustimmungserklärung) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________) per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile anzi è provato che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dellObergerichtdi __________. La decisione impugnata è dunque lungi dallessere manifestamente errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il29 settembre 2015in prima sede.
11.Il reclamante chiede la reiezione dellistanza di rigetto anche perché, a suo dire, nel corso della presente procedura di opposizione iltitoloper cui esso era stato ordinato è mutato,essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente. In realtà, il titolo di rigetto (nel senso dellart. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni emesse nella causaterminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare che ladecisione ottenuta dal cedente vale anche quale titolo di rigetto definitivo dellopposizione a favore del cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa(sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2).Nella fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione (sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo punto il reclamo si riveli del tutto infondato evede così la sua sorte definitivamente segnata.
12.La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come purele ripetibili,dovute dal reclamante sia a CO 2 sia allavv. CO 1, il cui coinvolgimento si è reso necessario in ragione della contestazione infondata della cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dellart. 96 CPC,tali indennità vanno determinate in virtù delRegolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
12.1Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.non è contestato dalle parti, lonorario calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dellart. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840. (0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870. (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dellart. 13 cpv. 1 RTar né il reclamante ne ha invocato alcuno , limpegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in materia di rigetto dellopposizione.
12.2Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai sequestri a convalida dei quali listante ha promosso lesecuzione in rassegna (inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art. 83 cpv. 2 CPC), sicché lindennità minima prevista dalla tariffa può essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave che tenga conto dellonere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dellesecutore testamentario, giustificatosi dallinteresse e della responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere attribuita unindennità di fr. 14'000. e allavv. CO 1 una di fr. 7'000..
13.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000., supera agevolmente la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia:1.Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 3'000. relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000. a CO 2 e fr. 7'000. a CO 1.
3.Notificazione a:
avv. PA 1, c/o Studio legale __________, ;
Studio legale PA 3,
, ;
avv. PA 2, , .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).