Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Nel reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico le ripetibili possono essere fissate tra fr. 21.25 e fr. 124.–, tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”. Nella fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad almeno 2.1 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 134.– (compresa l’IVA), tenuto conto della nota d’onorario e spese annessa all’istanza .
E. 4 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243) . E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; T appy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
E. 4.1 Nel caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio sulla censura.
E. 4.2 Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2 CPC).
a)
Giusta
l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.–
le ripetibili
sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti,
le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue
difficoltà, l’ampiezza
del lavoro
e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)
Nel caso specifico, avuto riguardo ad un valore
litigioso di complessivi fr. 850.–, in linea di massima le ripetibili
possono dunque essere fissate tra fr. 30.– (15% x 20% di fr. 850.–) e
fr. 150.– (25% x 70% di fr. 850.–) arrotondati.
Non risulta, d’altronde, che la causa in esame
abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello
usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile,
né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità
tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti
della tariffa di legge. In prima sede la procedente aveva rivendicato
un’indennità di fr. 462.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se un
mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente
un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La questione può comunque
essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede la rifusione
di soli fr. 134.– complessivi, che rappresentano circa una mezz’ora di lavoro
in base alla tariffa di fr. 220.–/ora risultante dalla nota d’onorario esposta
dal patrocinatore della reclamante, oltre alle spese. Ciò appare una
partecipazione finanche esigua all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate
nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA
(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista
dalla tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza
di prima sede riformato in tal senso.
E. 5 Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 134.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 134.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 100.– già anticipata dalla parte istante è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 134.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2016.12
Lugano
21 marzo 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. SO.2015.181 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 3 dicembre 2015 da
RE 1
(patrocinata dallavv. PA 1)
contro
CO 1
4.In virtù dellart. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC;Trezziniin: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui lart. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità.Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a;Tappy,in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dellindennità ripetibili(v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sullintera questione v. anche lesentenze della CEF14.2014.58del30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
4.1Nel caso in esameil Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda dindennità per ripetibili formulata dallistante. Lincarto gli andrebbe quindi retrocesso perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio sulla censura.
4.2Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
a)Giusta lart. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo lart. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dellimportocalcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo limportanza della lite, le sue difficoltà, lampiezzadel lavoro e il tempo impiegato dallavvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, lautorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b)Nel caso specifico, avuto riguardo ad un valore litigioso di complessivi fr. 850., in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 30. (15% x 20% di fr. 850.) e fr. 150. (25% x 70% di fr. 850.) arrotondati.Non risulta, daltronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dellopposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso lalto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la procedente aveva rivendicato unindennità di fr. 462. per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se un mandato esauritosi in unistanza di poche righe giustificasse ragionevolmente un dispendio di tempo di quellordine di grandezza. La questione può comunque essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede la rifusione di soli fr. 134. complessivi, che rappresentano circa una mezzora di lavoro in base alla tariffa di fr. 220./ora risultante dalla nota donorario esposta dal patrocinatore della reclamante, oltre alle spese. Ciò appare una partecipazione finanche esigua allonorario dellavvocato e alle spese sopportate nellinteresse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e lIVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto lindennità massima prevista dalla tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
5.Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 134., la tassa del giudizio odierno, di fr. 100. (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 134., non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 100. già anticipata dalla parte istante è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondere allRE 1 fr. 134. per ripetibili.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 100. relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere fr. 100. allRE 1 per ripetibili.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).