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14.2016.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per intervenuto ritiro del reclamo

Ticino · 2016-08-05 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per intervenuto ritiro del reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2016 14.2016.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per intervenuto ritiro del reclamo

Incarto n. 14.2016.116 Lugano 5 agosto 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Walser, vicepresidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2015.3906 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 settembre 2015 da CO 1 (patrocinato dal PA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 23 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda della CO 1 per l’incasso di fr. 10'410.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013; preso atto dello scritto di RE 1 pervenuto a questa Camera il 4 agosto 2016, con cui dichiara di ritirare il reclamo e chiede la restituzione dell’anticipo delle spese giudiziarie di fr. 230.– da lei versato; ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC); considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia; posto dunque che l’anticipo delle spese giudiziarie non può essere restituito integralmente alla reclamante soccombente, ma va comunque ridotto proporzionalmente in ragione degli atti compiuti; precisato infine che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'410.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. La tassa di giustizia ridotta in fr. 100.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico. 3. Notificazione a:

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–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                   Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).