opencaselaw.ch

14.2015.70

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta. Irricevibilità del reclamo diretto in realtà contro la decisione di tassazione passata in giudicato

Ticino · 2015-04-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta. Irricevibilità del reclamo diretto in realtà contro la decisione di tassazione passata in giudicato

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.04.2015 14.2015.70

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta. Irricevibilità del reclamo diretto in realtà contro la decisione di tassazione passata in giudicato

Incarti n. 14.2015.70 14.2015.71 Lugano 7 aprile 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Simoni statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nelle cause SO.2015.273 e SO.2015.276 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 15 gennaio 2015 da Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sui reclami del 3 aprile 2015 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 24 marzo 2015 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 13'190.55 più interessi al 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 2'051.35 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta cantonale 2008, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la tassa di diffida del 31 marzo 2014; che con precetto esecutivo n. __________ dello stesso 7 ottobre 2014, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 anche per l’incasso di fr. 13'011.45 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 1'725.85 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta cantonale 2009, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la tassa di diffida del 31 marzo 2014; che avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze 15 gennaio 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che la parte convenuta si è opposta alle i­stanze con osservazioni scritte del 26 febbraio 2015, mentre nelle sue repliche del 4 marzo l’istante ha confermato le sue domande; che statuendo con decisioni 24 marzo 2015 (inc. SO.2015.276 per quanto riguarda l’imposta 2008 e SO.2015.273 per quella del 2009), il Pretore ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in entrambi i casi le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante; che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 3 aprile 2015 (rispettivamente inc. 14.2015.71 e 14.2015.70) per ottenere che “la tassazione d’ufficio per il 2008 [rispettivamente per il 2009] venga rettificata, calcolando quanto da [lui] dichiarato e comprovato, che se ’punizione’ debba esserci, che essa sia perlomeno ragionevole alla stregua di una multa e non di cifre al di fuori del reale, che vi sia una proporzionalità ragionevole e che [gli] sia concesso un colloquio personale, più volte richiesto, ma sempre senza esito”; che essendo i reclami in esame riferiti a cause fondate su fatti analoghi che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente; che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che per questo motivo la Camera di diritto tributario (CDT) ha trasmesso i reclami alla scrivente Camera per competenza, visto che l’oggetto dell’impugnazione sono le decisioni di rigetto dell’op­posizione e non le decisioni di tassazione; che come già ricordato al reclamante nell’ambito delle procedure intese all’incasso delle imposte comunali 2008 e 2009 (sentenza inc. 14.2014.255/6 dell’8 gennaio 2015), questa Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3); che nel caso specifico il reclamante si è nuovamente limitato a criticare la correttezza delle decisioni di tassazione d’ufficio notificategli il 6 novembre 2013, lamentando un’“abissale discrepanza” con i dati delle proprie dichiarazioni d’imposte, inoltrate quasi un anno dopo, il 18 settembre 2014; che tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal Pretore; che i reclami si rivelano così inammissibili, ciò che rende senza oggetto il colloquio chiarificatore auspicato dal reclamante; che

– per inciso – già si è spiegato nella precedente causa che l’esame del giudice del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1); che nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte cantonali 2008 e 2009 sono incontestabilmente passate in giudicato, la contestazione formulata dal reclamante solo il 18 settembre 2014 essendo manifestamente tardiva, ove si pensi che il termine di reclamo alla CDT è di 30 giorni (art. 206 LT), come indicato sulle decisioni fiscali in questione e nella risposta 24 settembre 2014 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città; che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni), si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari; che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 14'787.30 (inc. 14.2015.70) e fr. 15'291.90 (inc. 14.2015.71), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2015.273 (esecuzione n. __________) è inammissibile. 2. Il reclamo nella causa SO.2015.276 (esecuzione n. __________) è inammissibile. 3. Non si riscuotono oneri processuali. 4. Notificazione a: –;

–  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).