opencaselaw.ch

14.2015.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa per estinzione dell’esecuzione in seguito a pagamento. Assenza d’interesse legittimo dell’escusso a interporre reclamo

Ticino · 2015-04-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa per estinzione dell’esecuzione in seguito a pagamento. Assenza d’interesse legittimo dell’escusso a interporre reclamo

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Non si riscuotono spese processuali.

E. 4 Notificazione a: –e __________; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giornico. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2015 14.2015.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa per estinzione dell’esecuzione in seguito a pagamento. Assenza d’interesse legittimo dell’escusso a interporre reclamo

Incarto n. 14.2015.42 Lugano 3 aprile 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Simoni statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 19 dicembre 2014 da CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, il Comune di Sobrio ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'116.85 (imposta comunale

2010) oltre agli interessi del 2.5% dal 1° maggio 2014, di fr. 50.50 (interessi aggiornati al 30 aprile 2014) e di fr. 30.– (tassa di diffida), dedotto l’acconto di fr. 174.05 versato dall’escusso il 1° maggio 2014; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2014 il Comune di Sobrio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico; che preso atto della richiesta di stralcio dell’istante, avendo l’e­­scus­so pagato il dovuto, con decisione 17 febbraio 2015 il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico dell’istante; che contro la sentenza appena citata (e altre sette dello stesso giudice) RE 1, con la moglie __________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenere tutta una serie di misure (convocazione personale e di testimoni, produzione di richieste e osservazioni a svariate autorità, avvio di accertamenti e inchieste), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte comunali, cantonali e federali; che in quanto formulato a nome di __________, il reclamo è irricevibile, poiché essa non è destinataria della sentenza impugnata e non allega alcun interesse degno di protezione a contestarla; che anche il reclamo di RE 1, a sua volta, è irricevibile, perché la decisione impugnata non comporta alcun inconveniente concreto per lui – con lo stralcio dell’istanza l’esecuzione, sospesa dall’opposizione interposta dall’escusso (art. 78 LEF), rimane bloccata, e le spese sono state poste a carico della controparte –, sicché egli non ha alcun interesse legittimo attuale a contestarla; che è la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC); che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'023.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile. 2. Il reclamo di __________ è irricevibile. 3. Non si riscuotono spese processuali. 4. Notificazione a: –e __________; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giornico. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).