Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.12.2015 14.2015.197
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
Incarto n. 14.2015.197 Lugano 10 dicembre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa n. 10/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 9 luglio 2015 da Comune di Lugano, Lugano contro RE 1 giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2015 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta comunale 2010 di fr. 1'128.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 22 aprile 2015, degli interessi di mora aggiornati sino al 21 aprile 2015 di fr. 129.05 e della tassa di diffida di fr. 50.–; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio 2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Breno, il quale, s tatuendo con decisione del 10 ottobre 2015, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza impugnata è stato depositato nella casella di RE 1 il 13 ottobre 2015 (v. tracciamento dell’invio n. __________); che la raccomandata, a causa di un ordine di trattenuta del destinatario, è rimasta in giacenza fino a quando egli l’ha ritirata, il 2 novembre 2015; che, tuttavia, la notifica di un atto giudiziario si reputa avvenuta, al più tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali l’atto è conservato in giacenza all’ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), seppure il destinatario abbia organizzato un fermo posta o abbia impartito alla posta un ordine di trattenuta, purché si dovesse aspettare comunicazioni dal tribunale (sentenza del Tribunale federale 8C_861/2013 del 22 maggio 2014 consid. 2, con un rinvio alla DTF 134 V 49); che nel caso di specie, avendo RE 1 presentato una duplica il 7 settembre 2015, egli doveva aspettarsi la notifica della sentenza; che pertanto, iniziato il 20 ottobre alla scadenza dei 7 giorni di giacenza postale, il termine di reclamo di 10 giorni è scaduto il 30 ottobre 2015; che presentato il 4 novembre 2015 il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della non entrata in materia e dell’analogia del reclamo in esame con altri tre reclami tardivi presentati da RE 1, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni; che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'307.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante, cui è restituito il maggior anticipo. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).