Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro del reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2015 14.2015.186
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro del reclamo
Incarto n. 14.2015.186 Lugano 26 ottobre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 18 settembre 2015 da Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sulla richiesta 19 ottobre 2015 presentata da RE 1 di sospendere fino alla fine dell’anno la procedura conclusasi con la decisione emessa il 13 ottobre 2015 dal Giudice di pace, da qualificarsi giuridicamente come un reclamo contro tale decisione; preso atto che con scritto 22 ottobre 2015 RE 1 ha comunicato di “annullare la [sua] richiesta”; atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC); considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale andrebbero poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); atteso che nel caso specifico le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, già oggetto di diverse esecuzioni, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: –;
– Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).