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14.2015.168

Ticino · 2015-09-02 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di giudizio che esulano dalla competenza dell’autorità giudiziaria superiore. Reclamo irricevibile

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2015 14.2015.168

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di giudizio che esulano dalla competenza dell’autorità giudiziaria superiore. Reclamo irricevibile

Incarto n. 14.2015.168 Lugano 5 ottobre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cassina statuendo nella causa SO.2015.717 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 luglio 2015 da CO 1 (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'316.75, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come a sentenza 9 aprile 2013 emanata dal Tribunale penale cantonale”; che avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 luglio 2015 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona; che statuendo con sentenza del 2 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e posto a carico dell’escusso le spese processuali di complessivi fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2015 chiedendo, testualmente (a pag. 3): “1-Che venga aperto un procedimento penale per risolvere i casi di evasione fiscale che avevo denunciato, per smascherare l’associazio­ne a delinquere di stampo mafioso e l’evasione fiscale all’interno del ministero pubblico ticinese del Dipartimento istituzioni ticinese e nella politica ticinese, porre fine alle violazione dei diritti umani e la mancanza del rispetto della dignità umana nei miei confronti del Ministero pubblico Ticinese, 2-Che la Corte di Diritto Pubblico informi il Tribunale Federale e le autorità federali competenti di aprire un procedimento penale, 3-Che venga obbligato il Ministero pubblico ad annullare le richieste di credito nei miei confronti relative a controlli telefonici abusivi non autorizzati, 4-Che il Tribunale Federale mi tuteli da simili abusi di potere e di autorità, oltre che di mancato rispetto della dignità umana, del Ministero Pubblico di Lugano, 5-Che il Tribunale informi il ministero pubblico della Confederazione e il Procuratore Federale in merito per aggiornarlo sulla mia inchiesta su __________, e che l’MPC intervenga.” che, certo, la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che, tuttavia, la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3); che nella fattispecie nessuna delle domande di giudizio formulate da RE 1 rientra nella competenza di questa Camera, limitata alla conferma della decisione impugnata, alla sua riforma o al suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 CPC); che non incombe in particolare alla Camera aprire procedimenti penali o fiscali né ricercare attivamente l’esistenza di reati penali negli incarti di sua competenza, e neppure fungere da postino per conto del reclamante, le cui richieste manifestamente sono rivolte ad altre autorità (Ministero pubblico ticinese e federale, Tribunale federale); che il reclamo si rivela così irricevibile; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), non ponendosi invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; che

– a scanso di equivoci – un’eventuale istanza di assistenza giudiziaria, peraltro non esplicitamente formulata in sede di reclamo, sarebbe comunque dovuta essere respinta a prescindere dalla questione dell’indigenza, il reclamo apparendo d’acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'316.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).