Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
E. 3 In ambedue le decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di tassazione accluse alle istanze costituiscono titolo di rigetto definitivo limitatamente a fr. 6'284.60 per quanto attiene all’imposta federale e limitatamente a fr. 8'327.55 per quanto riguarda quella cantonale. Per abbondanza e riferendosi all’art. 149 LEF, egli ha osservato che gli attestati di carenza beni non sono invece titoli di rigetto definitivo.
E. 4 Nei rispettivi reclami, dopo avere ricordato la giurisprudenza della Camera secondo cui l’opposizione a un’esecuzione vertente su un credito di diritto pubblico può essere rigettata solo in via definitiva sulla base di una decisione amministrativa esecutiva che ne accerta l’esistenza e l’importo, e mai in via provvisoria sulla scorta di un attestato di carenza di beni rilasciato in una precedente esecuzione relativa allo stesso credito, la Confederazione Svizzera come lo Stato del Canton Ticino concludono che il Pretore ha violato l’art. 320 CPC per non avere concesso in entrambe le procedure il rigetto definitivo dell’opposizione per l’intero credito posto in esecuzione. Nelle sue osservazioni, CO 1 dichiara di non comprendere “in alcun modo il contenuto e il senso” dei reclami, chiede “aiuto per la loro inquadratura” e in merito alla propria situazione finanziaria rileva in particolare che il suo minimo esistenziale è stato stabilito in circa fr. 3'000.–, l’eccedenza rimanendo a disposizione dell’ufficio d’esecuzione.
E. 5 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
E. 5.1 Nel caso specifico, non è contestato che ambedue le decisioni di tassazione agli atti (doc. C) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione) e valgono pertanto entrambe titolo di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta 2009 di fr. 6'284.60 e per l’imposta cantonale 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito dal Pretore. Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi crediti certificati negli attestati di carenza di beni acclusi alle istanze (doc. B), pari rispettivamente a fr. 7'624.50 (fr. 7'570.30 per “capitale” oltre a fr. 54.20 per “spese PE/pignoramento/rig. opp.”) e a fr. 10'087.65 (fr. 10'027.– per “capitale” oltre a fr. 60.65 per “spese PE/pignoramento/rig. opp.”).
E. 5.2 Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’attestato di carenza di beni, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 54.20 e fr. 60.65), ancorché in base non alle decisioni di tassazione bensì agli attestati di carenza di beni.
E. 5.3 In
ciascuna delle esecuzioni in esame, la differenza tra il “capitale” menzionato
sull’attestato di carenza di beni e l’importo stabilito nella decisione di
tassazione, pari a fr. 1'285.70 (fr. 7'570.30 ./. 6'284.60) per l’imposta
federale e a fr. 1'699.45 (fr. 10'027.– ./. 8'327.55) per quella
cantonale, si riferisce verosimilmente agli interessi maturati sull’imposta fino
al rilascio del (precedente) attestato di carenza, avvenuto il 20 settembre
2013 per la prima e il 7 maggio 2013 per la seconda, a eventuali spese di
diffida e alle spese esecutive esposte in quegli precedenti attestati (v. doc.
B alla voce “Titolo e data del credito”). Al riguardo le decisioni di
tassazione agli atti non forniscono alcuna informazione mentre l’assenza di
contestazione degli attestati di carenza beni agli atti da parte dell’escussa
non può giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione anche per queste
somme, poiché, come visto (sopra consid. 5.2), gli attestati di carenza di beni
non sono decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF.
a)
Di
principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di
rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro
passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (
Staehelin,
op. cit., n. 49
ad art. 80
). Per le decisioni di
tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo
diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta
e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni
successivi alla loro scadenza
(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine
stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è
fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo
(in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1°
maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza
variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art.
240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo
giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso d’interesse è
stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione
rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto
sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e
l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro
cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
Sul
piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno
civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la
notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato
dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza
[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio
di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa
(art. 3 dell’ordinanza).
b)
Nel
caso di specie, mancano tutti gli elementi per potere calcolare gli interessi
di ritardo, eventuali spese di diffida e le spese esecutive relative al primo
attestato di carenza di beni. Le istanti, in effetti, non hanno prodotto i
conteggi definitivi dell’imposta,
né
le eventuali diffide (v. art. 242 cpv. 3-4, 244 cpv. 1 e 165 cpv. 1 LIFD)
e neppure il primo attestato di carenza beni.
E un calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché dalla documentazione
agli atti non si riesce a ricavare l’ammontare delle rate d’acconto né la data
d’intimazione del conguaglio. Il reclamo va pertanto respinto per quanto
attiene alle suddette differenze di fr. 1'285.70 per l’imposta federale e di
fr. 1'699.45 per quella cantonale.
E. 5.4 In definitiva, dunque, le decisioni fiscali e gli atti di carenza di beni agli atti giustificano il rigetto dell’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80 nel caso dell’incasso dell’imposta federale diretta 2009 (fr. 6'284.60 + fr. 54.20) e a fr. 8'388.20 per quanto concerne l’imposta cantonale 2008 (fr. 8'327.55 + fr. 60.65).
E. 6 Quanto alle difficoltà economiche allegate da CO 1 per la prima volta con le osservazioni al reclamo, oltre a essere irricevibili poiché nuove (v. sopra consid. 1.3), esse non sono comunque un motivo che, secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto – né tantomeno la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione. Semmai, la convenuta potrà far valere tale censura davanti all’ufficio d’esecuzione, il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre se il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2015.90/91 del 30 aprile 2015).
E. 7 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’escussa non avendo formulato alcuna domanda al proposito (art. 105 cpv. 2 CPC). Vista l’esiguità dell’esito conseguito dai reclamanti, i dispositivi su spese e ripetibili di prima sede possono rimanere immutati.
E. 8 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'339.90 nella causa n. 14.2015.163 e di fr. 1'760.10 nella causa n. 14.2015.164, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:
Dispositiv
- Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. (600)__________ dellUfficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.6'338.80. 2.Le spese processuali di complessivi fr. 360. relative al reclamo presentato dalla Confederazione Svizzera sono poste a suo carico. 3.Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (inc. 14.2015.164) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2014.456) è così riformato:
- Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. (600)__________ dellUfficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.8'388.20. 4.Le spese processuali di complessivi fr. 360. relative al reclamo presentatodallo Stato del Canton Ticinosono poste a suo carico. 5.Notificazione a: Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2015.163
14.2015.164
Lugano
9 dicembre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause SO.2015.454 e SO.2015/456 (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 16 luglio 2015 rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna, e
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(entrambi rappr. dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 1° settembre 2015 presentati dalla Confederazione Svizzera (inc. 14.2015.163) e dallo Stato del Canton Ticino (inc. 14.2015.164) contro le decisioni emesse il 24 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A.Con precetto esecutivo n. (600)__________ emesso l8 maggio 2015 dallUfficio di esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per lincasso di fr. 7'624.50, indicando quale titolo di credito:Attestato carenza beni No. __________ di fr. 7'624.50 emesso il 16.03.2015 dallUfficio esecuzione Mendrisio Imposta federale diretta 2009.
B.Con precetto esecutivo n. (600)__________ dello stesso 8 maggio 2015, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per lincasso di fr. 10'087.65, indicando quale titolo di credito:Attestato carenza beni No. __________ di fr. 10'087.65 del 16.03.2015 emesso dallUfficio esecuzione Mendrisio Imposta cantonale 2008.
C.Avendo CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 16 luglio 2015 sia la Confederazione Svizzera che lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
D.Statuendo con decisioni del 24 agosto 2015 (inc. SO.2015.454 per quanto riguarda limposta federale diretta del 2009 e inc. SO.2015.456 per quella cantonale del 2008), il Pretore ha parzialmente accolto ambedue le istanze: la prima rigettando lopposizione in via definitiva limitatamente a fr. 6'284.60 eponendo a carico della convenuta il 90% delle spese processuali di fr. 250.e a carico dellistante il restante 10%; la seconda rigettando lopposizione in via definitiva limitatamente a fr. 8'327.55, ponendo a carico della convenuta l80% delle spese processuali di fr. 320. e il rimanente 20% a carico dellistante. Non sono state attribuite indennità.
E.Contro le sentenze appena citate sia la Confederazione Svizzera sia lo Stato del Canton Ticino sono insortia questa Cameraognuno con un reclamo del 1° settembre 2015per ottenerne la riforma nel senso dellaccoglimento integrale delle rispettive istanze. Nelle sue osservazioni dell11 settembre 2015, CO 1ha dichiarato di non comprendere il contenuto dei reclami a lei notificati e chiesto alla Camera di spiegarle come si deve comportare.
Considerando
in diritto: 1.Le sentenze impugnate emanate in materia di rigetto dellopposizione sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano la stessa parte convenuta e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone lautonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi il 1° settembre 2015 contro le sentenze notificate al rappresentante delle parti istanti il 25 agosto, in concreto i reclami sono senzaltro tempestivi.
1.3La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dallart. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che lescusso provi con documenti che dopo lemanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove lescusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.In ambedue le decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di tassazione accluse alle istanze costituiscono titolo di rigetto definitivo limitatamente a fr. 6'284.60 per quanto attiene allimposta federale e limitatamente a fr. 8'327.55 per quanto riguarda quella cantonale. Per abbondanza e riferendosi allart. 149 LEF, egli ha osservato che gli attestati di carenza beni non sono invece titoli di rigetto definitivo.
4.Nei rispettivi reclami, dopo avere ricordato la giurisprudenza della Camera secondo cui lopposizione a unesecuzione vertente su un credito di diritto pubblico può essere rigettata solo in via definitiva sulla base di una decisione amministrativa esecutiva che ne accerta lesistenza e limporto, e mai in via provvisoria sulla scorta di un attestato di carenza di beni rilasciato in una precedente esecuzione relativa allo stesso credito, la Confederazione Svizzera come lo Stato del Canton Ticino concludono che il Pretore ha violato lart. 320 CPC per non avere concesso in entrambe le procedure il rigetto definitivo dellopposizione per lintero credito posto in esecuzione. Nelle sue osservazioni, CO 1 dichiara di non comprendere in alcun modo il contenuto e il senso dei reclami, chiede aiuto per la loro inquadratura e in merito alla propria situazione finanziaria rileva in particolare che il suo minimo esistenziale è stato stabilito in circa fr. 3'000., leccedenza rimanendo a disposizione dellufficio desecuzione.
5.Giusta lart. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione cresciute in giudicato (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1Nel caso specifico, non è contestato cheambedue ledecisioni di tassazione agli atti (doc. C) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione) e valgono pertanto entrambe titolo di rigetto definitivo per limposta federale diretta 2009 di fr. 6'284.60 e per limposta cantonale 2008 di fr. 8'327.55, come daltronde stabilito dal Pretore. Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi crediti certificati negli attestati di carenza di beni acclusi alle istanze (doc. B), pari rispettivamente a fr. 7'624.50 (fr. 7'570.30 per capitale oltre a fr. 54.20 per spese PE/pignoramento/rig. opp.) e a fr. 10'087.65 (fr. 10'027. per capitale oltre a fr. 60.65 per spese PE/pignoramento/rig. opp.).
5.2Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che lattestato di carenza di beni, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nellatto, stabilite in modo autoritativo dallufficio desecuzione, ossia dallautorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 54.20 e fr. 60.65), ancorché in base non alle decisioni di tassazione bensì agli attestati di carenza di beni.
5.3In ciascuna delle esecuzioni in esame, la differenza tra il capitale menzionato sullattestato di carenza di beni e limporto stabilito nella decisione di tassazione, pari a fr. 1'285.70 (fr. 7'570.30 ./. 6'284.60) per limposta federale e a fr. 1'699.45 (fr. 10'027. ./. 8'327.55) per quella cantonale, si riferisce verosimilmente agli interessi maturati sullimposta fino al rilascio del (precedente) attestato di carenza, avvenuto il 20 settembre 2013 per la prima e il 7 maggio 2013 per la seconda, a eventuali spese di diffida e alle spese esecutive esposte in quegli precedenti attestati (v. doc. B alla voce Titolo e data del credito). Al riguardo le decisioni di tassazione agli atti non forniscono alcuna informazione mentre lassenza di contestazione degli attestati di carenza beni agli atti da parte dellescussa non può giustificare il rigetto definitivo dellopposizione anche per queste somme, poiché, come visto (sopra consid. 5.2), gli attestati di carenza di beni non sono decisioni esecutive nel senso dellart. 80 LEF.
a)Di principio, le decisioni esecutive nel senso dellart. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin,op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così limposta cantonale direttae gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo (in seguito DL, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate dacconto e una scadenza variabile alla data dintimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). Linteresse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso dinteresse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile allinizio di una procedura desecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate dacconto sono computate nellimposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e lautorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo allautorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
Sul piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dellanno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dellordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile allinizio di una procedura desecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 dellordinanza).
b)Nel caso di specie, mancano tutti gli elementi per potere calcolare gli interessi di ritardo, eventuali spese di diffida e le spese esecutive relative al primo attestato di carenza di beni. Le istanti, in effetti, non hanno prodotto i conteggi definitivi dellimposta,né le eventuali diffide (v. art. 242 cpv. 3-4, 244 cpv. 1 e 165 cpv. 1 LIFD)e neppure il primo attestato di carenza beni. E un calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché dalla documentazione agli atti non si riesce a ricavare lammontare delle rate dacconto né la data dintimazione del conguaglio. Il reclamo va pertanto respinto per quanto attiene alle suddette differenze di fr. 1'285.70 per limposta federale e di fr. 1'699.45 per quella cantonale.
5.4In definitiva, dunque, le decisioni fiscali e gli atti di carenza di beni agli atti giustificano il rigetto dellopposizione in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80 nel caso dellincasso dellimposta federale diretta 2009 (fr. 6'284.60 + fr. 54.20) e a fr. 8'388.20 per quanto concerne limposta cantonale 2008 (fr. 8'327.55 + fr. 60.65).
6.Quanto alledifficoltà economiche allegate da CO 1per la prima volta con le osservazioni al reclamo, oltre a essere irricevibili poiché nuove (v. sopra consid. 1.3), essenon sono comunque un motivo che, secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto né tantomeno la Camera a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dellopposizione. Semmai, la convenuta potrà far valere tale censura davanti allufficio desecuzione, il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre se il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2015.90/91 del 30 aprile 2015).
7.La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza pressoché totale dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, lescussa non avendo formulato alcuna domanda al proposito (art. 105 cpv. 2 CPC). Vista lesiguità dellesito conseguito dai reclamanti, i dispositivi su spese e ripetibili di prima sede possono rimanere immutati.
8.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'339.90 nella causa n. 14.2015.163 e di fr. 1'760.10 nella causa n. 14.2015.164, non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo della Confederazione Svizzera (inc. 14.2015.163) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2014.454) è così riformato:
1. Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. (600)__________ dellUfficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.6'338.80.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 360. relative al reclamo presentato dalla Confederazione Svizzera sono poste a suo carico.
3.Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (inc. 14.2015.164) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2014.456) è così riformato:
1. Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. (600)__________ dellUfficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr.8'388.20.
4.Le spese processuali di complessivi fr. 360. relative al reclamo presentatodallo Stato del Canton Ticinosono poste a suo carico.
5.Notificazione a:
Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).