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14.2015.16

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

Ticino · 2015-10-01 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

E. 2 Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

E. 3 Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2015 14.2015.16

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

Incarto n. 14.2015.16 Lugano 1 ottobre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cassina statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2014.856 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014 da CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale ordinario di ____n. __________ del 19 dicembre 2013, con riferimento a una “provvisionale” ammon­tante a € 10'000.– (pari a fr. 12'200.–); che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como; che statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera “la decisione di condanna al pagamento di una provvisionale di € 10'000.– a favore di CO 1 contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como” e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indenni­tà di fr. 870.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo punto; che parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello postulando l’an­­nullamento del dispositivo (n. 1.1) riferito alla domanda d’exe­­quatur; che con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.14), la predetta Camera ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 600.–; che siffatta sentenza è passata in giudicato; che nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo; che siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando altri motivi d’impugna­­zione di quello su cui già si è statuito; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).