Opposizione al sequestro
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 novembre 2013, pag. 3 e 5 ad 11).
1.3
La Camera
esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono
dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
Nella fattispecie, la RE 1 ha indicato sulla prima pagina del reclamo – e non nel dispositivo come superficialmente
affermato dalla controparte – il numero (__________) di un sequestro diverso di
quello oggetto della sentenza impugnata (invece correttamente identificata con
il n. SO.2013.3910) e che verte su altri beni, ossia le relazioni bancarie presso
la C__________ SA (oggetto dei reclami n. 14.2014.15/16 pendenti dinanzi a
questa Camera, sopra consid. D). Si tratta manifestamente di una svista, che
non ha creato alcun rischio di confusione né per le parti né per la Camera. Non richiede quindi alcun intervento particolare, all’infuori di questo chiarimento
(cfr. B
ohnet
, in: CPC commenté,
2011, n. 24 ad art. 132 CPC).
1.4
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a)
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b)
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC),
verificatisi sia prima (questione nuovamente lasciata aperta dal
Tribunale federale nella sentenza 5A_980/2013 del 16 luglio 2014, consid.
4.2.3) che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (v. sentenza
della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura
dello scambio degli allegati
(sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio
1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o
arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin
in: CPC commenté, 2011, n. 5-6
ad art. 320 CPC con rimandi).
c)
Nella
fattispecie, la sequestrante ha prodotto nuovi documenti dopo la presentazione
delle osservazioni al reclamo, ovvero dopo la chiusura dello scambio degli
allegati (v. sopra ad F). Secondo la giurisprudenza della Camera testé ricordata
tale documentazione è irricevibile. La reclamante pretende nondimeno di farla
ammettere agli atti alla stregua dei documenti acclusi alle osservazioni al
reclamo presentate dalla controparte. Essa misconosce, tuttavia, che i documenti
in questione, unitamente alle osservazioni, chiudono lo scambio degli allegati
e per tale motivo sono ricevibili, a differenza degli atti e documenti
inoltrati successivamente. D’altronde, ammettere senza limiti di tempo documenti
anche voluminosi contraddirebbe il carattere sommario della procedura di
sequestro – già messo a dura prova nella fattispecie con l’inoltro di allegati
di complessivamente oltre 100 pagine e di numerosi documenti (fatta astrazione
delle notifiche di fatti nuovi) –, di cui il legislatore ha tenuto conto
aprendo unicamente la via del reclamo senza riguardo al valore litigioso. Del
resto, la documentazione che la reclamante pretende di versare agli atti non tende
a evitare “misure di garanzia molto incisive, alle quali deve esser posto fine
non appena i presupposti che le giustificano (p. es. pagamento del debito)
vengono a mancare” – obiettivo che il legislatore si era prefissato quando ha
introdotto l’art. 278 cpv. 3 LEF (Messaggio concernente la revisione della LEF
dell’8 maggio 1991, FF 1991 pag. 124) – ma esattamente il contrario. I documenti
in questione non vanno pertanto ammessi agli atti.
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili,
salvo
che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure
siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della
CEF
14.2011.113
dell
’8
settembre 2011
,
consid. 6.5
)
. Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore rileva come CO 1 abbia prodotto con l’opposizione
una serie di documenti concernenti il proseguimento delle procedure penali in
Italia, aggiornata a ottobre del 2013, che fa apparire la sua posizione
processuale in una luce assai differente rispetto a quella esistente al momento
in cui il sequestro è stato concesso sulla sola base dei documenti prodotti
dall’istante. In effetti – prosegue il primo giudice – con ordinanza 26 aprile
2013 il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale ordinario di __________
non ha convalidato il sequestro preventivo ordinato dal Pubblico Ministero
(PM), non reputando sussistere i reati di truffa e di usura ipotizzati dagli inquirenti,
e l’appello proposto dal PM contro tale decisione è stato respinto dal
Tribunale ordinario di __________ l’8 luglio 2013. D’altronde, con decisione
del 17 ottobre 2013 la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza
8 aprile 2013 del Tribunale del Riesame di __________ relativa alla decisione
17 marzo 2013 del GIP che confermava l’ordinanza di applicazione della custodia
cautelare in carcere di CO 1, ordinandone l’immediata scarcerazione. Per il Pretore
risulta quindi che in Italia l’unico reato imputato al debitore che fino ad
allora sia stato confermato anche solo a livello cautelare
(fumus commissi
delicti)
sia quello di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 CCit.), ma al riguardo il Tribunale di __________
ha già dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile proposta dalla
banca sequestrante, poiché per quel reato la parte lesa è l’organo di controllo
bancario.
Per
quanto attiene al procedimento penale in Svizzera, in cui CO 1 è imputato per
riciclaggio di denaro (art. 305
bis
CP), il Pretore evidenzia come lo
stesso appaia strettamente connesso alle vicende penali in Italia, ma la
documentazione agli atti più recente arriva al massimo al giugno del 2013,
ovvero prima che la situazione processuale dell’imputato sia fortemente mutata
in Italia. Fondata su ipotesi di reato che non hanno trovato conferma nelle
istanze superiori italiane, la tesi della parte sequestrante, a giudizio del
primo giudice, risulta fortemente compromessa come pure la quantificazione del
suo credito, che si basa sull’assunto tutto da dimostrare secondo cui l’ingente
patrimonio attribuibile a CO 1 è di provenienza illecita. La sequestrante, d’altronde,
non avrebbe sostanziato la propria pretesa dal profilo del risarcimento per
violazione contrattuale e indebito arricchimento. In queste circostanze, il
Pretore ha respinto l’istanza senza esaminare i due altri presupposti per la
concessione del sequestro (verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza
di beni appartenenti al debitore).
4.
Per
quanto riguarda la verosimiglianza del credito, la RE 1 rimprovera al primo giudice di avere dimenticato che il procedimento penale aperto nel
Cantone Ticino nei confronti del debitore per titolo di riciclaggio di denaro
dimostra, poiché è tuttora in corso, che a monte, dal profilo del diritto sia
svizzero che italiano (condizione della doppia punibilità), esistono a suo
carico sufficienti indizi di reati patrimoniali punibili annoverabili nella
categoria dei crimini, ciò che esclude che l’unico procedimento ancora pendente
in Italia sia quello per “ostacolo in concorso all’esercizio e alle funzioni
delle pubbliche autorità di vigilanza”, tale reato essendo punibile al massimo
come contravvenzione (reclamo n. 23-24, 28-30, 40-43). Afferma inoltre la
reclamante che il Pretore è caduto nella “trappola processuale” tesa dal
debitore, non avvedendosi che la documentazione prodotta da CO 1 riguarda reati
diversi da quelli a lui addebitati. E ha pure perso di vista che sia sul fronte
italiano che su quello svizzero dalle indagini è emerso che il debitore fa
parte di “un gruppo organizzato di soggetti stabilmente dediti alla
realizzazione di delitti contro il patrimonio per finalità di profitto e in
conflitto con RE 1” (reclamo n. 45 segg., specialmente n. 47, 53-54). Ora, la
condizione dell’esistenza di sufficienti indizi di reato posto dall’art. 197
cpv. 1 lett. b CPP perché si possa ordinare un sequestro penale sarebbe ben più
rigorosa e sostanziale della “plausibilità semplice” richiesta dall’art. 272
LEF (reclamo, n. 66).
La
reclamante censura altresì il fatto che il Pretore abbia dimenticato come essa
si sia costituita accusatrice privata nel procedimento svizzero per
riciclaggio, in qualità di vittima sia degli atti di riciclaggio sia dei reati
patrimoniali “a monte”, mentre egli ha per contro messo in evidenza che la RE 1 non era stata ammessa quale parte civile nel procedimento italiano per ostacolo all’attività
di vigilanza (reclamo n. 30, 44, 59, 70 e 74). In merito all’ammontare del
proprio danno, la reclamante lo valuta perlomeno pari alle somme che gli
inquirenti svizzeri (per € 13.3 milioni) e italiani (per € 17.8 milioni)
hanno posto sotto sequestro penale (n. 31-36).
4.1
Come
allegato dalla reclamante, i documenti prodotti da CO 1 in prima sede, che
hanno convinto il Pretore a ritenere che la sua situazione processuale era
mutata in modo rilevante rispetto a quella esistente al momento della
concessione del sequestro, si riferiscono ad una parte sola dei reati a lui imputati,
e più precisamente al delitto per ostacolo all’attività di vigilanza giusta l’art.
2638 del Codice civile italiano (doc. 3: decisione del Tribunale di __________,
che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile della RE 1) e a
diversi reati a lui contestati in concorso con altri dirigenti della banca,
tutti commessi a danno della RE 1 e a favore della banca N__________ (usura
pluriaggravata, ostacolo aggravato all’esercizio delle funzioni delle pubbliche
autorità di vigilanza per aver celato un contratto tra la N__________ e la RE 1, infedeltà patrimoniale aggravata, false comunicazioni sociali aggravate)
(doc. 4: decisione 17 ottobre 2013 con cui la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione di __________ ordina l’immediata
scarcerazione di CO 1; doc. 8: sentenza 26 aprile 2013 dell’Ufficio del GIP del
Tribunale ordinario di __________ che respinge la domanda di convalida del sequestro
15 aprile 2013 disposto di urgenza dall’ufficio del PM in particolare sul
patrimonio di CO 1; doc. 9: sentenza del 13 luglio 2013 del Tribunale di __________
che rigetta l’appello proposto dal PM avverso la decisione 26 aprile 2013 del
GIP).
a)
Ora,
dal decreto di sequestro probatorio presso terzi disposto dalla Procura
pubblica il 6 febbraio 2013 (doc. I, pag. 3) emerge che il debitore è pure
indagato con altri dirigenti della RE 1 (apparentemente noti nell’ambiente come
“la banda del 5%”, doc. G pag. 45-6, doc. M), per sospetto di reato di
associazione per delinquere finalizzato alla truffa continuata, posta in essere
in danno della banca. Risulta dalle prime ricostruzioni che essi si sarebbero
accordati con alcune controparti della banca per ottenere a titolo personale
retrocessioni, le cosiddette “stecche” (cfr. doc. N pag. 4-5).
b)
Ciò
posto, il Pretore non ha affatto ignorato quest’ultimo fronte delle inchieste,
ma ha ritenuto che ad eccezione dell’imputazione per ostacolo all’esercizio
delle funzioni pubbliche dell’autorità di vigilanza – procedimento in cui la RE 1 non è stata ammessa quale parte civile (doc. 3 prodotto in prima sede) – “le altre ipotesi
di reato non trovan[o] un riscontro puntuale e concreto” (sentenza impugnata,
pag. 8). Tale apprezzamento non può dirsi manifestamente errato. Infatti, l’unico
documento dell’inchiesta italiana citato nel reclamo (ad n. 58 e 60) in merito
all’ipotizzato reato di associazione per delinquere è il decreto di sequestro
probatorio presso terzi (doc. I), che è piuttosto scarno e generico sugli
indizi di reato. Quello principale sembra fondato sugli stessi averi da sequestrare
(“che hanno, nella specie, evidente valenza dimostrativa degli ipotizzati
reati”)
e la
“sproporzione degli importi scudati rispetto alle entrate
ufficiali degli indagati e a tutte le altre fonti di reddito a loro riconducibili”
,
ciò che lascia supporre che l’origine di tali attivi sia ancora tutta da
determinare. Tenuto conto anche della sorte riservata al sequestro disposto dal
PM nell’inchiesta relativa al caso della banca N__________, il Pretore poteva
senz’arbitrio considerare insufficiente il decreto di sequestro 6 febbraio
2013 – peraltro di natura solo probatoria – quale indizio a favore della tesi
della sequestrante.
c)
Il
Pretore non ha neppure ignorato il procedimento avviato dal Ministero pubblico
ticinese per riciclaggio di denaro (art. 305
bis
CP), ma l’ha ritenuto
“strettamente
connesso alle vicende penali del CO 1 in Italia”
e fondato su documenti che
agli atti “arrivano al massimo al mese di giugno 2013”, ossia prima dell’emanazione delle ordinanze prodotte dall’opponente (sentenza impugnata,
pag. 7 in basso). E in effetti, l’unico documento relativo alla procedura
ticinese (pluri)citato nel reclamo (le osservazioni 6 maggio 2013 della PP Micocci
alla Corte dei reclami penali sul reclamo della __________ contro il sequestro
penale di beni diversi di quelli qui in oggetto, doc. V) non fornisce altre o
più precise informazioni sugli indizi di presunto reato di associazione per
delinquere a carico di CO 1 raccolti dalle autorità italiane, ma si fonda (v.
pag. 2) unicamente sulle decisioni di fermo e di applicazione della misura
cautelare personale, poi revocate il 17 ottobre 2013 (doc. 4 e sopra consid.
4.1) nonché sul decreto di sequestro probatorio presso terzi (doc. I), sul
quale già ci si è determinati (sopra consid. 4.1/b). In queste condizioni non appare
determinante che RE 1 sia stata ammessa quale accusatrice privata nella
procedura autonoma ticinese per riciclaggio di denaro (reclamo ad 44 e doc. O).
È d’altronde
inutile disquisire se la condizione dell’esistenza di sufficienti indizi di
reato posto dall’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP (perché si possa ordinare un
sequestro penale) sia più o meno rigorosa della verosimiglianza richiesta dall’art.
272 LEF. L’unica autorità, infatti, competente per valutare se siano adempiuti
i presupposti per decretare un sequestro LEF è il giudice del sequestro, il
quale non è vincolato all’apprezzamento dell’autorità penale. Ed è solo
tenuto a considerare gli indizi oggettivi e concreti di reato appurati in sede
penale, a patto che la documentazione relativa a tali accertamenti sia stata
prodotta in sede civile. In queste circostanze, non è in concreto arbitrario
ritenere in base agli atti di prima sede che la sequestrante non ha sufficientemente
reso verosimile che
“l’ingente patrimonio attribuibile a CO 1 sia di
provenienza illecita e più in particolare conseguente ad atti illeciti compiuti
ai danni della RE 1”
(sentenza, pag. 8).
4.2
Ciò
posto, rimane da esaminare – visti i limiti del potere di cognizione
dell’autorità superiore (sopra consid. 1.4/b) – se l’apprezzamento del Pretore
è ancora sostenibile alla luce delle allegazioni di fatto nuove contenute nel
reclamo (da n. 80 a n. 95) e dei documenti annessi (doc. 11-20). Al riguardo,
solo l’interrogatorio del debitore del 24 maggio 2013 (doc. 14) appare degno di
nota, non gli atti preparatori (doc. 11-13) né la documentazione relativa a un
altro sequestro (presso la C__________, doc. 15-18). Quanto agli estratti di
stampa (doc. 19), oltre a essere problematici dal punto di vista dell’affidabilità
delle fonti (che potrebbero anche essere gli stessi denuncianti), ad ogni modo
essi si limitano a confermare l’esistenza d’indagini in corso, che del resto
non paiono tutte coinvolgere il debitore, senza fornire dati sufficientemente
precisi – peraltro non messi in rilievo dalla reclamante – perché si possano
determinare e quantificare eventuali sue pretese nei confronti di CO 1. Nello
scritto 18 novembre 2010 della PP Minotti Perucchi (doc. 20), infine, CO 1 non
è neppure citato, mentre dallo scritto 20 gennaio 2014 della PP Micocci (doc.
8) si evince che le informazioni fornite dalle autorità inquirenti italiane
erano, in quella data, insufficienti a ordinare i sequestri richiesti in via rogatoria.
a)
Ora,
non si disconosce che in occasione del suo interrogatorio tenutosi a __________
il 24 maggio 2013, CO 1 è rimasto molto evasivo circa la discrepanza esistente
tra i suoi redditi professionali e gli averi milionari sequestrati in cassette
di sicurezza aperte in Svizzera relativi a conti aperti a Singapore, Monaco e Lussemburgo
(reclamo n. 82-87 e doc. 14, pag. 90-1, 93, 96, 103, 114-5). Sennonché sul
piano penale egli poteva legittimamente avvalersi della facoltà di non
rispondere. E in sede civile non incombeva a lui di rendere verosimile “l’origine
lecita e trasparente del [suo] patrimonio” (osservazioni al reclamo, pag. 36)
bensì alla sequestrante di portare indizi oggettivi e concreti sulla provenienza
delittuosa degli attivi sequestrati e sulla sua qualità di vittima (cfr. sopra
consid. 2.1).
b)
A
sostegno della sua tesi, la reclamante evoca la sproporzione esistente tra il
salario che versava al debitore (€ 200-300 mila lordi, ossia €150-250 mila
netti: reclamo ad n. 92, con riferimento al doc. N pag. 4) e gli attivi
sequestrati, che ammontano a € 17.8 milioni in Italia e a € 13.3
milioni in Svizzera, a cui occorre aggiungere quanto emerge dalla documentazione
rinvenuta nelle cassette di sicurezza sequestrate in Svizzera, ovvero quasi
€ 20 milioni (doc. 14 annesso al reclamo, pag. 96 e 114) (reclamo, n. 63/f
e 92). Da parte sua, CO 1 giudica irrilevante il riferimento al suo stipendio
lordo in rapporto a tali attivi, ricordando di essersi limitato a sfruttare le
sue particolari conoscenze finanziarie sui mercati internazionali (che l’hanno
portato ai vertici di svariati istituti di credito) e di discendere da una
famiglia assai benestante (doc. 18 o AA). Sottolinea come gli averi di cui egli
disponeva prima che la sequestrante lo assumesse (doc. 14 pag. 13) non possano
in ogni caso essere frutto di truffe a danno della stessa (osservazioni al
reclamo, pag. 36 ad 82-87).
c)
Oltre
al suo reddito di € 250-300 mila lordi, CO 1 pareva possedere, già nel
2009, un patrimonio di € 11-12 milioni, in parte composto di beni fondiari
donati dal padre (cfr. doc. 17-18 acclusi al reclamo). D’altronde, egli
sostiene di aver guadagnato diversi milioni (almeno uno all’anno) con attività
di
trading
in proprio, sfruttando la propria esperienza come dirigente
di diversi istituti bancari e l’“economia di scale” che a suo dire gli consentiva
la sua funzione di direttore dell’area finanza in seno alla sequestrante (cfr. doc.
14, pag. 12-13, 74-77). Ora, tenuto conto del fatto che CO 1 ha aperto dei
conti in Svizzera già dal 1992 (pag. 24 segg.), ovvero ben prima che entrasse
al servizio della RE 1 nel giugno del 2001, pare verosimile che almeno una
parte dei beni sequestrati sia del tutto estranea alla sua attività presso la
sequestrante.
d)
Il
problema è che la reclamante non ha fornito indicazioni in merito e se ne
evincono poche dalla documentazione agli atti. Certo, dall’ultimo spezzone del
noto verbale (doc. 14, pag. 114-5) emergono tre bonifici di complessivi € 1'300'000.–
nel 2007 su un conto della __________ di __________, intestato alla __________,
ma i cui attivi sono a detta del debitore provento della sua attività di
trading
,
la cui documentazione è stata scovata in una cassetta di sicurezza di lui presso
__________ SA (cfr. anche doc. O, pag. 2). D’altronde, confrontando l’estratto
del conto __________ 31 dicembre 2011 prodotto dal debitore, che presentava un
saldo di € 3'204.– (doc. 10 di prima sede), si può constatare che è poi
salito a € 2'543'120.– il 30 aprile 2013 (doc. O). Fatto sta, però, che
non si raggiunge ancora la somma di fr. 43'168'700.– vantata dalla
sequestrante. Certo, non si possono nascondere seri dubbi sul fatto che CO 1
abbia potuto accumulare in finalmente pochi anni oltre € 50 milioni in
modo del tutto lecito, ancorché in base agli atti non si possa nemmeno escluderlo
categoricamente. Ma anche se parte degli attivi fosse di origine delittuosa la
reclamante non ha, in questa procedura, fornito indizi oggettivi e concreti che
rendano verosimile la sua pretesa qualità di vittima dei presunti reati
patrimoniali. Al momento attuale è comunque impossibile quantificare anche solo
approssimativamente il credito fatto valere dalla sequestrante.
4.3
Dovendo
concludere, anche alla luce delle allegazioni e dei documenti nuovi presentati
in sede di reclamo, la sentenza impugnata merita, nell’esito, di essere
confermata, perché ora come allora la tesi della reclamante non è sorretta da
sufficienti indizi oggettivi e concreti. Difettando questo presupposto
primordiale è impossibile disquisire sulla verosimiglianza delle allegazioni della
sequestrante (sopra consid. 2.1). Come giustamente rilevato dal Pretore, ad
ogni modo,
“fintanto che gli atti penali relativi ad altri eventuali procedimenti
a carico del CO 1 rimarranno secretati, o comunque fino a quando l’avanzare
delle procedure penali non permetteranno di ripristinare il grado di
verosimiglianza richiesto in ambito di sequestro LEF, il blocco dei beni potrà
essere garantito comunque dai sequestri penali”
(sentenza impugnata, pag. 8
verso il basso). E se saranno revocati non pare che potranno essere sostituiti
con sequestri LEF, in ogni caso non se la reclamante continuerà, come in questa
sede, a fondare il proprio credito unicamente su illeciti penali (reclamo, n.
26-30). Infondato, il reclamo deve in definitiva essere respinto senza che sia
necessario esaminare gli altri presupposti del sequestro.
5.
Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61
cpv. 1 OTLEF)
e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza
della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base a
un valore litigioso non inferiore a fr. 20'00'000.– (sopra consid. 4.2/b e
DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), tenuto conto delle prestazioni fornite dal
patrocinatore di CO 1 e della natura cautelare della causa (art. 11 cpv. 2 e 5
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore
litigioso, come visto, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2.
La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 2'000.–, già anticipata dalla
reclamante, è posta a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 25'000.– per
ripetibili.
3.
Notificazione
a:
–
,,
–
,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.11.2014 14.2014.17
Opposizione al sequestro
Incarto n. 14.2014.17 Lugano 24 novembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta dei giudici: Jaques, presidente, Walser e Grisanti vicecancelliera: Simoni statuendo nella causa SO.2013.3910 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza (opposizione) 20 settembre 2013 da CO 1 (patrocinato dall’avv.PA 2) contro RE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 e,) giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 gennaio 2014 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. CO 1 è stato per circa dieci anni il responsabile dell’area finanza della banca RE 1 (in seguito “RE 1”). Il 14 febbraio 2013, su ordine del Pubblico Ministero di __________ egli è stato arrestato con l’accusa di aver commesso durante anni, con altri dipendenti della RE 1, numerosi reati patrimoniali ai danni della banca. Da parte sua, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha aperto nei confronti dello stesso CO 2 un procedimento penale per il titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) e, con ordine di perquisizione e di sequestro del 19 febbraio 2013, ha imposto alla banca C__________ SA di __________ d’identificare le relazioni riconducibili all’imputato (in particolare la n. __________ e i sottoconti n. __________ __________ e __________ __________), sequestrandone la documentazione e gli averi. B. Con istanza 7 agosto 2013 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la banca __________ SA, __________, di “tutti gi averi patrimoniali depositati mediante conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a CO 1, __________, ed in particolare le relazioni n. __________ 112, __________ e __________”, il tutto fino a concorrenza di un credito di fr. 43'168'700.– oltre interessi del 5% dal 14 febbraio 2013 per “risarcimento danno da atto illecito (art. 41 CO), da violazione contrattuale (art. 321 e e 398 CO) e da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)”. Quale causa del sequestro l’istante ha indicato il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 7 agosto 2013, a cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha dato immediata esecuzione (verbale n. __________), con istanza 20 settembre 2013 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 26 novembre 2013 il debitore sequestrato ha confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. D. Con ulteriore istanza del 9 agosto 2013 diretta contro CO 1 a garanzia delle medesime pretese, la RE 1 ha chiesto allo stesso Pretore di decretare il sequestro presso la C__________ SA dei summenzionati conti (sopra ad A). Sia il debitore che il titolare dei conti sequestrati hanno presentato opposizione al decreto di sequestro, poi accolta per il primo e dichiarata senza oggetto per il secondo. Sui reclami inoltrati dalla sequestrante la Camera ha statuito in data odierna con decisione separata (inc. 14.2014.15 e 14.2014.16). E. Statuendo con decisione del 7 gennaio 2014 il Pretore ha accolto l’opposizione di CO 1 e ha revocato il sequestro eseguito presso la __________ SA, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 10'000.– a favore dell’opponente. F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2014 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2014, CO 1 ha concluso in via principale per l’inammissibilità “dell’appello” (recte: reclamo) e in via subordinata per la sua reiezione. In sede di replica e duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni. Il 28 febbraio e il 12 marzo 2014 la reclamante ha notificato alcuni fatti e mezzi di prova nuovi. Con osservazioni del 3 aprile 2014, CO 1 ha chiesto che tali notifiche non fossero ammesse agli atti. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) . 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 20 gennaio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore della reclamante l’8 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, ricordato che, per legge, ove l’ultimo giorno del termine sia un sabato la scadenza è riportata al primo giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). 1.2 La legittimazione della RE 1 a inoltrare reclamo si fonda sulla sua qualità d’istante in prima sede, quella di CO 1 a resistere sul fatto che rivendica la titolarità di una delle relazioni bancarie sequestrate, la n. __________ (verbale dell’udienza 26 novembre 2013, pag. 3 e 5 ad 11). 1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nella fattispecie, la RE 1 ha indicato sulla prima pagina del reclamo – e non nel dispositivo come superficialmente affermato dalla controparte – il numero (__________) di un sequestro diverso di quello oggetto della sentenza impugnata (invece correttamente identificata con il n. SO.2013.3910) e che verte su altri beni, ossia le relazioni bancarie presso la C__________ SA (oggetto dei reclami n. 14.2014.15/16 pendenti dinanzi a questa Camera, sopra consid. D). Si tratta manifestamente di una svista, che non ha creato alcun rischio di confusione né per le parti né per la Camera. Non richiede quindi alcun intervento particolare, all’infuori di questo chiarimento (cfr. B ohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 132 CPC). 1.4 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3). b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima (questione nuovamente lasciata aperta dal Tribunale federale nella sentenza 5A_980/2013 del 16 luglio 2014, consid. 4.2.3) che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (v. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi). c) Nella fattispecie, la sequestrante ha prodotto nuovi documenti dopo la presentazione delle osservazioni al reclamo, ovvero dopo la chiusura dello scambio degli allegati (v. sopra ad F). Secondo la giurisprudenza della Camera testé ricordata tale documentazione è irricevibile. La reclamante pretende nondimeno di farla ammettere agli atti alla stregua dei documenti acclusi alle osservazioni al reclamo presentate dalla controparte. Essa misconosce, tuttavia, che i documenti in questione, unitamente alle osservazioni, chiudono lo scambio degli allegati e per tale motivo sono ricevibili, a differenza degli atti e documenti inoltrati successivamente. D’altronde, ammettere senza limiti di tempo documenti anche voluminosi contraddirebbe il carattere sommario della procedura di sequestro – già messo a dura prova nella fattispecie con l’inoltro di allegati di complessivamente oltre 100 pagine e di numerosi documenti (fatta astrazione delle notifiche di fatti nuovi) –, di cui il legislatore ha tenuto conto aprendo unicamente la via del reclamo senza riguardo al valore litigioso. Del resto, la documentazione che la reclamante pretende di versare agli atti non tende a evitare “misure di garanzia molto incisive, alle quali deve esser posto fine non appena i presupposti che le giustificano (p. es. pagamento del debito) vengono a mancare” – obiettivo che il legislatore si era prefissato quando ha introdotto l’art. 278 cpv. 3 LEF (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, FF 1991 pag. 124) – ma esattamente il contrario. I documenti in questione non vanno pertanto ammessi agli atti. 2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). 2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). 2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell ’8 settembre 2011, consid. 6.5) . Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore rileva come CO 1 abbia prodotto con l’opposizione una serie di documenti concernenti il proseguimento delle procedure penali in Italia, aggiornata a ottobre del 2013, che fa apparire la sua posizione processuale in una luce assai differente rispetto a quella esistente al momento in cui il sequestro è stato concesso sulla sola base dei documenti prodotti dall’istante. In effetti – prosegue il primo giudice – con ordinanza 26 aprile 2013 il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale ordinario di __________ non ha convalidato il sequestro preventivo ordinato dal Pubblico Ministero (PM), non reputando sussistere i reati di truffa e di usura ipotizzati dagli inquirenti, e l’appello proposto dal PM contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale ordinario di __________ l’8 luglio 2013. D’altronde, con decisione del 17 ottobre 2013 la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza 8 aprile 2013 del Tribunale del Riesame di __________ relativa alla decisione 17 marzo 2013 del GIP che confermava l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere di CO 1, ordinandone l’immediata scarcerazione. Per il Pretore risulta quindi che in Italia l’unico reato imputato al debitore che fino ad allora sia stato confermato anche solo a livello cautelare (fumus commissi delicti) sia quello di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CCit.), ma al riguardo il Tribunale di __________ ha già dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile proposta dalla banca sequestrante, poiché per quel reato la parte lesa è l’organo di controllo bancario. Per quanto attiene al procedimento penale in Svizzera, in cui CO 1 è imputato per riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP), il Pretore evidenzia come lo stesso appaia strettamente connesso alle vicende penali in Italia, ma la documentazione agli atti più recente arriva al massimo al giugno del 2013, ovvero prima che la situazione processuale dell’imputato sia fortemente mutata in Italia. Fondata su ipotesi di reato che non hanno trovato conferma nelle istanze superiori italiane, la tesi della parte sequestrante, a giudizio del primo giudice, risulta fortemente compromessa come pure la quantificazione del suo credito, che si basa sull’assunto tutto da dimostrare secondo cui l’ingente patrimonio attribuibile a CO 1 è di provenienza illecita. La sequestrante, d’altronde, non avrebbe sostanziato la propria pretesa dal profilo del risarcimento per violazione contrattuale e indebito arricchimento. In queste circostanze, il Pretore ha respinto l’istanza senza esaminare i due altri presupposti per la concessione del sequestro (verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza di beni appartenenti al debitore). 4. Per quanto riguarda la verosimiglianza del credito, la RE 1 rimprovera al primo giudice di avere dimenticato che il procedimento penale aperto nel Cantone Ticino nei confronti del debitore per titolo di riciclaggio di denaro dimostra, poiché è tuttora in corso, che a monte, dal profilo del diritto sia svizzero che italiano (condizione della doppia punibilità), esistono a suo carico sufficienti indizi di reati patrimoniali punibili annoverabili nella categoria dei crimini, ciò che esclude che l’unico procedimento ancora pendente in Italia sia quello per “ostacolo in concorso all’esercizio e alle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza”, tale reato essendo punibile al massimo come contravvenzione (reclamo n. 23-24, 28-30, 40-43). Afferma inoltre la reclamante che il Pretore è caduto nella “trappola processuale” tesa dal debitore, non avvedendosi che la documentazione prodotta da CO 1 riguarda reati diversi da quelli a lui addebitati. E ha pure perso di vista che sia sul fronte italiano che su quello svizzero dalle indagini è emerso che il debitore fa parte di “un gruppo organizzato di soggetti stabilmente dediti alla realizzazione di delitti contro il patrimonio per finalità di profitto e in conflitto con RE 1” (reclamo n. 45 segg., specialmente n. 47, 53-54). Ora, la condizione dell’esistenza di sufficienti indizi di reato posto dall’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP perché si possa ordinare un sequestro penale sarebbe ben più rigorosa e sostanziale della “plausibilità semplice” richiesta dall’art. 272 LEF (reclamo, n. 66). La reclamante censura altresì il fatto che il Pretore abbia dimenticato come essa si sia costituita accusatrice privata nel procedimento svizzero per riciclaggio, in qualità di vittima sia degli atti di riciclaggio sia dei reati patrimoniali “a monte”, mentre egli ha per contro messo in evidenza che la RE 1 non era stata ammessa quale parte civile nel procedimento italiano per ostacolo all’attività di vigilanza (reclamo n. 30, 44, 59, 70 e 74). In merito all’ammontare del proprio danno, la reclamante lo valuta perlomeno pari alle somme che gli inquirenti svizzeri (per € 13.3 milioni) e italiani (per € 17.8 milioni) hanno posto sotto sequestro penale (n. 31-36). 4.1 Come allegato dalla reclamante, i documenti prodotti da CO 1 in prima sede, che hanno convinto il Pretore a ritenere che la sua situazione processuale era mutata in modo rilevante rispetto a quella esistente al momento della concessione del sequestro, si riferiscono ad una parte sola dei reati a lui imputati, e più precisamente al delitto per ostacolo all’attività di vigilanza giusta l’art. 2638 del Codice civile italiano (doc. 3: decisione del Tribunale di __________, che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile della RE 1) e a diversi reati a lui contestati in concorso con altri dirigenti della banca, tutti commessi a danno della RE 1 e a favore della banca N__________ (usura pluriaggravata, ostacolo aggravato all’esercizio delle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza per aver celato un contratto tra la N__________ e la RE 1, infedeltà patrimoniale aggravata, false comunicazioni sociali aggravate) (doc. 4: decisione 17 ottobre 2013 con cui la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione di __________ ordina l’immediata scarcerazione di CO 1; doc. 8: sentenza 26 aprile 2013 dell’Ufficio del GIP del Tribunale ordinario di __________ che respinge la domanda di convalida del sequestro 15 aprile 2013 disposto di urgenza dall’ufficio del PM in particolare sul patrimonio di CO 1; doc. 9: sentenza del 13 luglio 2013 del Tribunale di __________ che rigetta l’appello proposto dal PM avverso la decisione 26 aprile 2013 del GIP). a) Ora, dal decreto di sequestro probatorio presso terzi disposto dalla Procura pubblica il 6 febbraio 2013 (doc. I, pag. 3) emerge che il debitore è pure indagato con altri dirigenti della RE 1 (apparentemente noti nell’ambiente come “la banda del 5%”, doc. G pag. 45-6, doc. M), per sospetto di reato di associazione per delinquere finalizzato alla truffa continuata, posta in essere in danno della banca. Risulta dalle prime ricostruzioni che essi si sarebbero accordati con alcune controparti della banca per ottenere a titolo personale retrocessioni, le cosiddette “stecche” (cfr. doc. N pag. 4-5). b) Ciò posto, il Pretore non ha affatto ignorato quest’ultimo fronte delle inchieste, ma ha ritenuto che ad eccezione dell’imputazione per ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’autorità di vigilanza – procedimento in cui la RE 1 non è stata ammessa quale parte civile (doc. 3 prodotto in prima sede) – “le altre ipotesi di reato non trovan[o] un riscontro puntuale e concreto” (sentenza impugnata, pag. 8). Tale apprezzamento non può dirsi manifestamente errato. Infatti, l’unico documento dell’inchiesta italiana citato nel reclamo (ad n. 58 e 60) in merito all’ipotizzato reato di associazione per delinquere è il decreto di sequestro probatorio presso terzi (doc. I), che è piuttosto scarno e generico sugli indizi di reato. Quello principale sembra fondato sugli stessi averi da sequestrare (“che hanno, nella specie, evidente valenza dimostrativa degli ipotizzati reati”) e la “sproporzione degli importi scudati rispetto alle entrate ufficiali degli indagati e a tutte le altre fonti di reddito a loro riconducibili”, ciò che lascia supporre che l’origine di tali attivi sia ancora tutta da determinare. Tenuto conto anche della sorte riservata al sequestro disposto dal PM nell’inchiesta relativa al caso della banca N__________, il Pretore poteva senz’arbitrio considerare insufficiente il decreto di sequestro 6 febbraio 2013 – peraltro di natura solo probatoria – quale indizio a favore della tesi della sequestrante. c) Il Pretore non ha neppure ignorato il procedimento avviato dal Ministero pubblico ticinese per riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP), ma l’ha ritenuto “strettamente connesso alle vicende penali del CO 1 in Italia” e fondato su documenti che agli atti “arrivano al massimo al mese di giugno 2013”, ossia prima dell’emanazione delle ordinanze prodotte dall’opponente (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). E in effetti, l’unico documento relativo alla procedura ticinese (pluri)citato nel reclamo (le osservazioni 6 maggio 2013 della PP Micocci alla Corte dei reclami penali sul reclamo della __________ contro il sequestro penale di beni diversi di quelli qui in oggetto, doc. V) non fornisce altre o più precise informazioni sugli indizi di presunto reato di associazione per delinquere a carico di CO 1 raccolti dalle autorità italiane, ma si fonda (v. pag. 2) unicamente sulle decisioni di fermo e di applicazione della misura cautelare personale, poi revocate il 17 ottobre 2013 (doc. 4 e sopra consid. 4.1) nonché sul decreto di sequestro probatorio presso terzi (doc. I), sul quale già ci si è determinati (sopra consid. 4.1/b). In queste condizioni non appare determinante che RE 1 sia stata ammessa quale accusatrice privata nella procedura autonoma ticinese per riciclaggio di denaro (reclamo ad 44 e doc. O). È d’altronde inutile disquisire se la condizione dell’esistenza di sufficienti indizi di reato posto dall’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP (perché si possa ordinare un sequestro penale) sia più o meno rigorosa della verosimiglianza richiesta dall’art. 272 LEF. L’unica autorità, infatti, competente per valutare se siano adempiuti i presupposti per decretare un sequestro LEF è il giudice del sequestro, il quale non è vincolato all’apprezzamento dell’autorità penale. Ed è solo tenuto a considerare gli indizi oggettivi e concreti di reato appurati in sede penale, a patto che la documentazione relativa a tali accertamenti sia stata prodotta in sede civile. In queste circostanze, non è in concreto arbitrario ritenere in base agli atti di prima sede che la sequestrante non ha sufficientemente reso verosimile che “l’ingente patrimonio attribuibile a CO 1 sia di provenienza illecita e più in particolare conseguente ad atti illeciti compiuti ai danni della RE 1” (sentenza, pag. 8). 4.2 Ciò posto, rimane da esaminare – visti i limiti del potere di cognizione dell’autorità superiore (sopra consid. 1.4/b) – se l’apprezzamento del Pretore è ancora sostenibile alla luce delle allegazioni di fatto nuove contenute nel reclamo (da n. 80 a n. 95) e dei documenti annessi (doc. 11-20). Al riguardo, solo l’interrogatorio del debitore del 24 maggio 2013 (doc. 14) appare degno di nota, non gli atti preparatori (doc. 11-13) né la documentazione relativa a un altro sequestro (presso la C__________, doc. 15-18). Quanto agli estratti di stampa (doc. 19), oltre a essere problematici dal punto di vista dell’affidabilità delle fonti (che potrebbero anche essere gli stessi denuncianti), ad ogni modo essi si limitano a confermare l’esistenza d’indagini in corso, che del resto non paiono tutte coinvolgere il debitore, senza fornire dati sufficientemente precisi – peraltro non messi in rilievo dalla reclamante – perché si possano determinare e quantificare eventuali sue pretese nei confronti di CO 1. Nello scritto 18 novembre 2010 della PP Minotti Perucchi (doc. 20), infine, CO 1 non è neppure citato, mentre dallo scritto 20 gennaio 2014 della PP Micocci (doc.
8) si evince che le informazioni fornite dalle autorità inquirenti italiane erano, in quella data, insufficienti a ordinare i sequestri richiesti in via rogatoria. a) Ora, non si disconosce che in occasione del suo interrogatorio tenutosi a __________ il 24 maggio 2013, CO 1 è rimasto molto evasivo circa la discrepanza esistente tra i suoi redditi professionali e gli averi milionari sequestrati in cassette di sicurezza aperte in Svizzera relativi a conti aperti a Singapore, Monaco e Lussemburgo (reclamo n. 82-87 e doc. 14, pag. 90-1, 93, 96, 103, 114-5). Sennonché sul piano penale egli poteva legittimamente avvalersi della facoltà di non rispondere. E in sede civile non incombeva a lui di rendere verosimile “l’origine lecita e trasparente del [suo] patrimonio” (osservazioni al reclamo, pag. 36) bensì alla sequestrante di portare indizi oggettivi e concreti sulla provenienza delittuosa degli attivi sequestrati e sulla sua qualità di vittima (cfr. sopra consid. 2.1). b) A sostegno della sua tesi, la reclamante evoca la sproporzione esistente tra il salario che versava al debitore (€ 200-300 mila lordi, ossia €150-250 mila netti: reclamo ad n. 92, con riferimento al doc. N pag. 4) e gli attivi sequestrati, che ammontano a € 17.8 milioni in Italia e a € 13.3 milioni in Svizzera, a cui occorre aggiungere quanto emerge dalla documentazione rinvenuta nelle cassette di sicurezza sequestrate in Svizzera, ovvero quasi € 20 milioni (doc. 14 annesso al reclamo, pag. 96 e 114) (reclamo, n. 63/f e 92). Da parte sua, CO 1 giudica irrilevante il riferimento al suo stipendio lordo in rapporto a tali attivi, ricordando di essersi limitato a sfruttare le sue particolari conoscenze finanziarie sui mercati internazionali (che l’hanno portato ai vertici di svariati istituti di credito) e di discendere da una famiglia assai benestante (doc. 18 o AA). Sottolinea come gli averi di cui egli disponeva prima che la sequestrante lo assumesse (doc. 14 pag. 13) non possano in ogni caso essere frutto di truffe a danno della stessa (osservazioni al reclamo, pag. 36 ad 82-87). c) Oltre al suo reddito di € 250-300 mila lordi, CO 1 pareva possedere, già nel 2009, un patrimonio di € 11-12 milioni, in parte composto di beni fondiari donati dal padre (cfr. doc. 17-18 acclusi al reclamo). D’altronde, egli sostiene di aver guadagnato diversi milioni (almeno uno all’anno) con attività di trading in proprio, sfruttando la propria esperienza come dirigente di diversi istituti bancari e l’“economia di scale” che a suo dire gli consentiva la sua funzione di direttore dell’area finanza in seno alla sequestrante (cfr. doc. 14, pag. 12-13, 74-77). Ora, tenuto conto del fatto che CO 1 ha aperto dei conti in Svizzera già dal 1992 (pag. 24 segg.), ovvero ben prima che entrasse al servizio della RE 1 nel giugno del 2001, pare verosimile che almeno una parte dei beni sequestrati sia del tutto estranea alla sua attività presso la sequestrante. d) Il problema è che la reclamante non ha fornito indicazioni in merito e se ne evincono poche dalla documentazione agli atti. Certo, dall’ultimo spezzone del noto verbale (doc. 14, pag. 114-5) emergono tre bonifici di complessivi € 1'300'000.– nel 2007 su un conto della __________ di __________, intestato alla __________, ma i cui attivi sono a detta del debitore provento della sua attività di trading, la cui documentazione è stata scovata in una cassetta di sicurezza di lui presso __________ SA (cfr. anche doc. O, pag. 2). D’altronde, confrontando l’estratto del conto __________ 31 dicembre 2011 prodotto dal debitore, che presentava un saldo di € 3'204.– (doc. 10 di prima sede), si può constatare che è poi salito a € 2'543'120.– il 30 aprile 2013 (doc. O). Fatto sta, però, che non si raggiunge ancora la somma di fr. 43'168'700.– vantata dalla sequestrante. Certo, non si possono nascondere seri dubbi sul fatto che CO 1 abbia potuto accumulare in finalmente pochi anni oltre € 50 milioni in modo del tutto lecito, ancorché in base agli atti non si possa nemmeno escluderlo categoricamente. Ma anche se parte degli attivi fosse di origine delittuosa la reclamante non ha, in questa procedura, fornito indizi oggettivi e concreti che rendano verosimile la sua pretesa qualità di vittima dei presunti reati patrimoniali. Al momento attuale è comunque impossibile quantificare anche solo approssimativamente il credito fatto valere dalla sequestrante. 4.3 Dovendo concludere, anche alla luce delle allegazioni e dei documenti nuovi presentati in sede di reclamo, la sentenza impugnata merita, nell’esito, di essere confermata, perché ora come allora la tesi della reclamante non è sorretta da sufficienti indizi oggettivi e concreti. Difettando questo presupposto primordiale è impossibile disquisire sulla verosimiglianza delle allegazioni della sequestrante (sopra consid. 2.1). Come giustamente rilevato dal Pretore, ad ogni modo, “fintanto che gli atti penali relativi ad altri eventuali procedimenti a carico del CO 1 rimarranno secretati, o comunque fino a quando l’avanzare delle procedure penali non permetteranno di ripristinare il grado di verosimiglianza richiesto in ambito di sequestro LEF, il blocco dei beni potrà essere garantito comunque dai sequestri penali” (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso). E se saranno revocati non pare che potranno essere sostituiti con sequestri LEF, in ogni caso non se la reclamante continuerà, come in questa sede, a fondare il proprio credito unicamente su illeciti penali (reclamo, n. 26-30). Infondato, il reclamo deve in definitiva essere respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti del sequestro. 5. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base a un valore litigioso non inferiore a fr. 20'00'000.– (sopra consid. 4.2/b e DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), tenuto conto delle prestazioni fornite dal patrocinatore di CO 1 e della natura cautelare della causa (art. 11 cpv. 2 e 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 2'000.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 25'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –,, –, Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).