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14.2014.158

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo. Stralcio

Ticino · 2014-07-31 · Italiano TI
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Incarto n.14.2014.158

Lugano

31 luglio 2014/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2014.510 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2014 da:

RE 1

(rappr. da: RA 1,)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dal Pretore;

ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sen­tenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;

decreta:1.Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

–;

–.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).