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Incarto n.14.2014.121
Lugano
22 luglio 2014/jm
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:
CO 1,
CO 2,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto linteressato a recedere dalla lite;
decreta:1.Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).