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14.2014.121

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

Ticino · 2014-07-22 · Italiano TI
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Incarto n.14.2014.121

Lugano

22 luglio 2014/jm

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:

CO 1,

CO 2,

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;

decreta:1.Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

–;

–;

–.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).