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14.2013.54

Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Ticino · 2013-03-25 · Italiano TI
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Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC.

In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3)  il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (

Giroud

, Basler Kommentar zum SchKG

II, 2

a

ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther

,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8

a

ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347;

Brönnimann

, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des

Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag.

172).

b)

Nel caso in

esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 5 aprile 2013 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 3'667.45 a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. 782082, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per quel che

riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per

ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di

Lugano al 28 marzo 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono

pendenti 20 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 31'065.90 e che

a suo carico per il periodo dal 3 dicembre 2010 al 17 gennaio 2013 sono stati

emessi 13 attestati di carenza di beni per un valore complessivo di fr.

17'377.80, mentre dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio al 26 marzo 2013 risultano pendenti 21 esecuzioni per un importo

complessivo di fr. 47'618.60. Determinante è che delle 41 esecuzioni pendenti

nei confronti del reclamante, per la maggior parte promosse per il mancato

pagamento di tasse e oneri sociali, nel corso del 2012 per 7 procedure è già

stato eseguito il pignoramento, mentre sempre nel 2012 rispettivamente nell’anno

in corso per ulteriori 10 procedure è stata presentata la domanda di

proseguimento. Ciò porta a ritenere che il convenuto non è in grado di far

fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri

sociali. A proposito della sua intenzione di vendere una proprietà immobiliare

sua e di sua moglie sita a __________ per beneficiare della liquidità che gli

permetterebbe di tacitare tutti i suoi creditori, va osservato che lo scritto

del potenziale acquirente Stefano Gautschi del 5 aprile 2013 prodotto agli

atti, non solo è subordinato alla condizione che il mappale sia libero da

qualsiasi impegno e oneri, ma non fornisce alcuna certezza in merito ad un

termine effettivo stabilito per l’acquisto e alle modalità di pagamento, mentre

la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo.

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del

convenuto non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per

pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità

di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende

che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso

verosimile.

E. 2 La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.-- è posta a carico di RE 1.

E. 3 Notificazione:

- __________; - __________;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2013 14.2013.54

Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Incarto n. 14.2013.54 Lugano 18 aprile 2013 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 17 gennaio 2013 da CO 1 contro RE 1 patrocinato dall’PA 1 sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenza del 25 marzo 2013 (SO.2013.78) ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da lunedì 25 marzo 2013 alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis.” decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 5 aprile 2013 ne postula l’annullamento; preso atto che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato; rilevato che con disposizione ordinatoria dell’8 aprile 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto : A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'238.25 oltre interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 27 febbraio 2013 il convenuto non è comparso. C. Con decisione del 25 marzo 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00. D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 5 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 3'667.45 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D). Il reclamante rileva poi di essere a giorno con i pagamenti dei fornitori e delle spese correnti e che è in grado di saldare integralmente le sue esecuzioni ammontanti a fr. 96'062.30 pendenti presso l’Ufficio esecuzione di Lugano e l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. E), riconducibili quasi totalmente a pretese per oneri sociali e imposte, mediante la vendita di una proprietà situata a __________, attualmente disabitata. Tale proprietà e solo minimamente gravata, per cui quasi tutto il ricavato può essere destinato a pagare i suoi creditori. Sua moglie, proprietaria della metà dell’immobile, ha già dato il suo consenso per la vendita complessiva, mentre con l’acquirente __________ G__________ le trattative sono già quasi concluse (doc. F e G). Il prezzo fissato  in fr. 370'000.-- permetterà di tacitare tutti i creditori e beneficiare di ulteriore liquidità. Considerando in diritto: 1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag. 172). b) Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 5 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 3'667.45 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 782082, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 28 marzo 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 20 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 31'065.90 e che a suo carico per il periodo dal 3 dicembre 2010 al 17 gennaio 2013 sono stati emessi 13 attestati di carenza di beni per un valore complessivo di fr. 17'377.80, mentre dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 26 marzo 2013 risultano pendenti 21 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 47'618.60. Determinante è che delle 41 esecuzioni pendenti nei confronti del reclamante, per la maggior parte promosse per il mancato pagamento di tasse e oneri sociali, nel corso del 2012 per 7 procedure è già stato eseguito il pignoramento, mentre sempre nel 2012 rispettivamente nell’anno in corso per ulteriori 10 procedure è stata presentata la domanda di proseguimento. Ciò porta a ritenere che il convenuto non è in grado di far fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta e per oneri sociali. A proposito della sua intenzione di vendere una proprietà immobiliare sua e di sua moglie sita a __________ per beneficiare della liquidità che gli permetterebbe di tacitare tutti i suoi creditori, va osservato che lo scritto del potenziale acquirente Stefano Gautschi del 5 aprile 2013 prodotto agli atti, non solo è subordinato alla condizione che il mappale sia libero da qualsiasi impegno e oneri, ma non fornisce alcuna certezza in merito ad un termine effettivo stabilito per l’acquisto e alle modalità di pagamento, mentre la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del convenuto non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile. 2. Il reclamo va pertanto respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato. Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 19 aprile 2013 alle ore 10.00 . 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.-- è posta a carico di RE 1. 3. Notificazione:

- __________; - __________;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).