Dispositiv
- pronuncia: - avv. . - . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2013.45
Lugano
30 aprile 2013
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 7 marzo 2013 di
RE 1
contro la decisione emanata 2 agosto 2012/14 febbraio 2013 dal Giudice di pace supplente di circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 45/2012) promossa nei suoi confronti il 15 febbraio 2012 dallo
CO 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo nr. __________ del 25.11./5.12.2011 dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per lincasso dellimporto di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito Tassa di diffida 19-11-10 n. __________ dip. finanze uff. di tassazione, 1) Tassa di diffida;
che interposta tempestiva opposizione, con istanza del 15 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 19 novembre 2010 con la quale lUfficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha assegnato mediante diffida al convenuto un termine di 10 giorni per la presentazione della dichiarazione dellimposta cantonale 2009/2010 e dellimposta federale diretta 2009/2010, che egli non aveva inoltrato nonostante un precedente richiamo, infliggendogli, per la diffida, una tassa di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con lavvertenza che contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto allufficio di tassazione e che linosservanza dellordine impartito avrebbe comportato lapplicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1000.- fr. in caso di recidiva in base allart. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 10000.- in base allart. 174 LIFD;
che, in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte dellUfficio esazione e condoni che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata allinteressato;
considerando
in diritto:
che, secondo lart. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto che laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra laltro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dallautorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla decisione, con la quale lautorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la dichiarazione fiscale 2009/2010 entro 10 giorni una volta constatato che il precedente richiamo si è rivelato infruttuoso (cfr. art. 198 LT e art. 19 del relativo Regolamento di applicazione);
che al riguardo allinsorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la decisione sulla quale lescutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dellopposizione, di modo che non sarebbe data lesecutività del titolo di rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi labbia impugnato nei termini stabiliti;
che, secondo la certificazione in calce al provvedimento dellautorità fiscale, la tassa (di diffida) a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed è stata regolarmente intimata allinteressato;
che facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente errato, ove soltanto si consideri che linsorgente, posto di fronte alla citata sanzione, di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione (come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al fine di invalidare lattestazione di esecutività rilasciata dalla competente autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e implicitamente del conseguente addebito di una tassa di fr. 30.- per la pretesa inadempienza;
che, detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti allUfficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché solo in un secondo tempo (sullargomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dallUfficio esazione e condoni - davanti al giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità, come del resto già segnalato allinsorgente nella decisione del 28 marzo 2012, inc.
n. 14.2012.24;
che, infine, al reclamante non giova nemmeno invocare la compensazione di un suo presunto credito di fr. 20.-, cosi come preteso in occasione della richiesta di motivazione scritta della sentenza del 20 agosto 2012, dato che la facoltà di cui allart. 239 cpv. 2 primo periodo CPC non consente alle parti di sottoporre al giudice nuove eccezioni e nuove domande;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, lescusso non avendo per il resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dallart. 81 cpv. 1 LEF;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
- avv. .
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).