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14.2013.37

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo

Ticino · 2013-04-24 · Italiano TI
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Incarto n.14.2013.37

Lugano

24 aprile 2013

FP/sl/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico per statuire sul reclamo presentato il 16 febbraio 2013 da

RE 1

Contro

la decisione emessa il 7 febbraio 2013 dal Giudice di pace __________, nella causa incarto n. 183B12S, che oppone la reclamante a

CO 1

richiamata l’ordinanza 5 marzo 2013 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 21 marzo 2013 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 180.00 a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 aprile 2013 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto anticipo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo  (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto pertanto stralciato dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

richiamati gli art. 48b lett. a n. 1 LOG, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF,

-

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'591.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).