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14.2013.211

Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

Ticino · 2013-11-07 · Italiano TI
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Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2014 14.2013.211

Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

Incarto n. 14.2013.211 Lugano 20 gennaio 2014 B/ww/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 ottobre 2013 da CO 1 rappr. da RA 1 contro RE 1 istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far tempo dal giorno di lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00. 2./3./4. Omissis.” Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento; rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte; premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26 novembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto e in diritto : che nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05; che all’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso; che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00; che con il reclamo RE 1 asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve; che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore;

- che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento; che con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato; che il reclamo va pertanto respinto; che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato; che la tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato; Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da martedì 21 gennaio 2014 alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1. 3 .   Notificazione a: - -

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                              La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).