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Incarto n.14.2013.176
Lugano
29 novembre 2013
FP/sl/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 ottobre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 30 settembre 2013 dal Giudice di pace __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. SO.2013.188) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 luglio 2103 da
CO 1
richiamata lordinanza 21 ottobre 2013 con la quale allinsorgente è stato assegnato un termine scadente il 6 novembre 2013 per versare alla cassa del Tribunale dappello la somma di fr. 150.- a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre 2013 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche questultimo termine (mancato ritiro della raccomandata contenente la menzionata ordinanza), motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto stralciato dai ruoli;
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
-;
-.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'010.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).