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14.2012.7

Rigetto definitivo fondato su una decisione della Commissione tutoria. Inammissibilità di censure dirette contro tale decisione

Ticino · 2012-01-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Intimazione a: RE 1,,; RA 1,, . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'505.75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2012.7

Lugano

17 gennaio 2012

Fp/b/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 novembre 2011 presentata da

CO 1,

rappresentata dalla curatrice RA 1,

contro

RE 1,

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ del 26 ottobre 2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr. 1'505.75 oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisione 22 dicembre 2011 (inc.

n. 199.11) dal Giudice di pace del circolo del Ticino;

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 5 gennaio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 20/26.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'505.75 indicando quale titolo del credito il prelievo senza permesso dalla sostanza della procedente (doc. A);

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 20 aprile 2010, con la quale la Commissione tutoria regionale 14, con sede a Bellinzona, 1) non ha approvato il rendiconto finanziario per il 2009 presentato dal qui convenuto quale curatore della qui parte istante, 2) ha quantificato in complessivi fr. 550.00 l’indennità a favore del curatore e a carico della curatelata a fronte di un richiesta di complessivi fr. 2'190 e 3) ha per finire fatto obbligo allo stesso curatore di restituire alla sua assistita la somma di fr. 1'505.75, oggetto della presente procedura esecutiva (doc. B), la decisione 28 marzo 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso del curatore contro tale giudizio, confermando pertanto la sua condanna al versamento della somma di fr. 1’505.75 a favore della controparte (doc. C) e la sentenza 20 giugno 2011 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha dichiarato irricevibile un ulteriore ricorso del convenuto al riguardo (doc. D);

che con ordinanza del 29 novembre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza (art. 253 CPC);

che con osservazioni datate 13 dicembre 2011 - giunte però alla Giudicatura di pace soltanto il 27 dicembre successivo tramite la Giudicatura di pace di Bellinzona e, quindi, come si vedrà in appresso, dopo l’emanazione della decisione qui impugnata - il convenuto ha giustificato la propria opposizione, sostenendo di essere stato ingiustamente penalizzato dalla decisione della Commissione tutoria regionale 14, che avrebbe determinato il suo compenso per l’attività di curatore svolta a favore dell’istante in modo non corretto;

che con decisione del 22 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le decisioni che l’istante ha prodotto unitamente alla propria domanda, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che non esiste alcuna contestazione della parte convenuta, la quale non ha presentato osservazioni entro il termine assegnato;

che contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 5 gennaio 2012, asserendo che il motivo della sua contestazione è riferito alla natura del contenzioso, che non concerne il prelievo della sostanza senza permesso, bensì la mercede quale curatore per il lavoro svolto a favore della parte istante;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

per questi motivi,

pronuncia:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.1'505.75non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).