Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il reclamo (recte : la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per le incombenze di cui ai considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese.
E. 3 Notificazione a: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2012.45
Lugano
22 marzo 2012
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2011 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29'881.40 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisone 2 marzo 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2011.4660);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 13 marzo 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con decisione del 2 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dellistanza presentata il 28 ottobre 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria lopposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatogli in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29881.40 oltre interessi e spese (incasso di fatture varie);
che il primo giudice, premesso che alludienza di contradditorio indetta per il 2 marzo 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione esibita dalla procedente e costituita dalle fatture corredate dai relativi bollettini di consegna debitamente sottoscritti dal debitore e menzionanti qualità, quantità e prezzo della merce fornita (doc. B-BB), costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 cpv. 1 LEF;
che contro tale sentenza il titolare della ditta escussa __________ è insorto con reclamo del 13 marzo 2012, asserendo di non avere potuto presenziare alludienza indetta per il 2 marzo 2012 in quanto ero allOspedale Civico di Lugano, con la mia unica figlia di 16 mesi dal giorno prima (1 marzo 2012) notte compresa, e che a causa della preoccupazione e dellansia che tale evento ha comportato, egli si è dimenticato delludienza, alla quale intendeva partecipare per fare valere i propri diritti, e così non ha potuto avvisare prima per richiedere il rinvio della medesima;
che, ciò posto, __________ chiede la fissazione di una nuova udienza, proponendosi di inviare il relativo certificato medico relativo al ricovero della figlia non appena che ne entrerà in possesso;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo lart. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che trattandosi di unimpugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per linoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 13 marzo 2012 a fronte di una decisione consegnata al destinatario il 5 marzo 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il reclamo risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. lapplicazione errata del diritto, b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che linsorgente, a ben vedere, non si avvale né delluno né dellaltro dei menzionati titoli di reclamo;
che la questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;
che, come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone di ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice, giustificando la sua assenza al contradditorio del 2 marzo 2012 con il preteso ricovero in Ospedale della figlioletta di 16 mesi, circostanza che data la particolare situazione venutasi a creare sarebbe stata allorigine della sua omissione e della mancata richiesta di rinvio delludienza;
che il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente allistituto della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza, argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011 regola allart. 148 CPC, riservati i casi di applicazione dellart. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 9 gennaio 2012, inc. 14.2011.197);
che, trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento delludienza di contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);
che questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);
che ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale, deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC (CEF, sentenza citata);
che nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte lopportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio al riguardo ovvero sulla restituzione o meno del termine sarà definitivo (art. 149 CPC; CEF, sentenza citata);
che dovesse ritenere fondata la domanda il che richiede, tra laltro, laccertamento sulla tempestività dellagire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelinin:Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, reciterà le parti a una nuova udienza a ristatuire sullistanza di rigetto dellopposizione (CEF, sentenza citata);
che non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;
per questi motivi,
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).