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14.2012.26

Annullamento o sospensione dell'esecuzione ex art. 85 LEF. Pressupposto dell'esecuzione ancora pendente. Consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti ex art. 8a LEF

Ticino · 2012-03-30 · Italiano TI
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Annullamento o sospensione dell'esecuzione ex art. 85 LEF. Pressupposto dell'esecuzione ancora pendente. Consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti ex art. 8a LEF

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Ai sensi dell’art. 85 LEF

se l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con

le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere

in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso

l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.

L’azione di annullamento

giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF, a cui il reclamante fa

riferimento, ha come scopo, per un motivo di diritto materiale quale l’estinzione,

di intervenire in una procedura esecutiva ancora pendente. Il primo presupposto

di questa azione è pertanto un’esecuzione ancora in corso. Nel caso in cui non

è più pendente un’esecuzione, l’azione è improponibile per mancanza di un

interesse degno di protezione. Questo è il caso, tra l’altro, allorquando

l’esecuzione è saldata, in seguito a estinzione del debito per avvenuto

pagamento da parte del debitore (Bodmer/Bangert, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 11 e 17 ad art. 85; ZBJV 132 (1996)

pag. 641).

Nel caso di specie è incontestato

che le esecuzioni in oggetto sono state saldate dall’istante. Dall’estratto

prodotto da quest’ultimo (doc. A) si evince che l’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Bellinzona ha provveduto ad indicare il pagamento a lato delle esecuzioni e

ad apporre la menzione “precetto pagato”. Orbene, contrariamente a quanto

sostenuto dal Pretore, secondo il quale la giurisprudenza richiederebbe il

presupposto dell’esecuzione ancora in corso solo nel caso di un’azione promossa

ai sensi dell’art. 85a LEF (azione di accertamento dell’inesistenza del debito,

della sua estinzione o della concessione di una dilazione in procedura

ordinaria rispettivamente in procedura semplificata), anche nel caso di

un’azione promossa ai sensi dell’art. 85 LEF (annullamento o sospensione giudiziali

dell’esecuzione in procedura sommaria) occorre che l’esecuzione sia ancora in

corso. Ne consegue che l’azione promossa dall’istante è irricevibile per

mancanza di un interesse degno di protezione, le esecuzioni in oggetto non

essendo più in corso, essendo estinte per avvenuto pagamento. L’escusso può

infatti provare l’avvenuta estinzione dei suoi debiti producendo l’estratto

doc. A. È chiaro che l’istanza in esame è intesa alla cancellazione delle

esecuzioni promosse dalla reclamante in seguito al pagamento integrale dei suoi

debiti da parte dell’istante, e ciò con riferimento alla pubblicità dei

registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (

Kreditwürdigkeit

)

di una persona (Peter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2.

ed., 2010, n. 1 ad art. 8a LEF). A questo scopo il legislatore non ha però

previsto nessuna azione giudiziaria, ragione per la quale il Pretore, che ha

accolto l’istanza di CO 1 e di conseguenza ha annullato le esecuzioni in

oggetto, ha applicato in modo errato il diritto.

L’art. 8a LEF disciplina la

consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici

d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti. Quando, come nella fattispecie, non

è in discussione la sussistenza dei crediti della reclamante, né la validità

del procedimento eseguito in quanto tale, l’art. 8a cpv. 4 LEF prevede

l’estinzione del diritto di consultazione dei terzi solo cinque anni dopo la

chiusura del procedimento, per cui, durante questo periodo, risultano dall’estratto

delle esecuzioni pure le esecuzioni pagate. Successivamente gli estratti sono

rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti

pendenti presso di loro.

E. 2 Non si prelevano oneri processuali. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di prima sede.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili. III .  Notificazione a: - avv. - avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 72'530.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.03.2012 14.2012.26

Annullamento o sospensione dell'esecuzione ex art. 85 LEF. Pressupposto dell'esecuzione ancora pendente. Consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti ex art. 8a LEF

Incarto n. 14.2012.26 Lugano 30 marzo 2012 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti  promossa con istanza 2 febbraio 2012 da CO 1 patrocinato dall’PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’PA 1 tendente ad ottenere l’annullamento ai sensi dell’art.85 LEF delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promosse dalla convenuta nei confronti dell’istante; sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 17 febbraio 2012 (SO.2012.117) ha così deciso: “1.  L’istanza è accolta. Di conseguenza, le esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promosse da RE 1, già __________, nei confronti di CO 1 sono annullate.

2. Non si prelevano oneri processuali. La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili.” Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 23 febbraio 2012 postula la reiezione dell’istanza, senza prelievo di oneri processuali e la rifusione da parte dell’istante di fr. 500.-- per ripetibili di prima sede, protestate spese e ripetibili di seconda sede; lette le osservazioni di controparte; rilevato che con decreto presidenziale 24 febbraio 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto : A. Con istanza 2 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di pronunciare ai sensi dell’art. 85 LEF l’annullamento delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona fattogli notificare dalla sua ex-moglie RE 1 per pretese derivanti dal divorzio, le quali sono state pagate direttamente alla creditrice, che tuttavia si è rifiutata di annullarle. L’istante ha asserito di dover disporre urgentemente di un estratto delle esecuzioni, sul quale non figurino esecuzioni in corso. Nel frattempo ha ottenuto la cancellazione delle altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti rispettivamente ha avviato procedure di annullamento delle stesse. B. Con le sue osservazioni RE 1 ha rilevato che l’art. 85a cpv. 1 LEF così come gli art. 85 e 86 LEF sono condizionati dall’esistenza di un’esecuzione in corso nell’ambito della quale il precetto è divenuto esecutivo. A contrario, se non vi è una procedura esecutiva in corso, l’art. 85 LEF, come pure gli art. 85a e 86 LEF, non sono proponibili. C. Con sentenza 17 febbraio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che la giurisprudenza si è espressa nel senso riportato dalla convenuta solo in relazione all’azione prevista dall’art. 85a LEF. Il primo giudice ha pertanto ritenuto che, in difetto di analoga pronuncia giurisprudenziale in relazione all’annullamento giudiziale dell’esecuzione in via sommaria giusta l’art. 85 LEF e dandosi in definitiva i requisiti posti da siffatta disposizione per l’annullamento medesimo – ossia la prova documentale dell’estinzione integrale del debito – era giustificato applicare tale norma al caso concreto, a prescindere dal sussistere di un’esecuzione in corso. D. Con il reclamo RE 1 sostiene che lo scopo dell’estratto delle esecuzioni è quello di comunicare a terzi, entro i termini previsti dall’art. 8a LEF, la situazione patrimoniale di una persona, ossia di comunicare pure le esecuzioni pagate e questo affinché, nel periodo di 5 anni, i terzi sappiano se concedere crediti o meno all’escusso con cognizione di causa. La reclamante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, sia l’art. 85a LEF, che i mezzi di difesa previsti dagli art. 85 e 86 LEF, sono condizionati dall’esistenza di un’esecuzione in corso nell’ambito della quale il precetto è divenuto esecutivo. Trattasi di un presupposto processuale. Quando non vi è una valida esecuzione in corso oppure quando non vi è più una valida esecuzione, segnatamente perché la stessa è terminata, la causa non presenta un interesse degno di protezione. In pratica l’effetto pubblico dell’estratto UEF è interessante nella misura in cui quanto riportato corrisponde al vero, di modo che terzi possano capire se ritenere fedefacenti le informazioni ivi riportate, riponendo quindi fiducia nello stesso. Se, per contro, le esecuzioni saldate fossero cancellate, l’estratto non corrisponderebbe alla realtà. Secondo la reclamante, il Pretore, avendo accolto l’istanza, nonostante non vi fossero  procedure esecutive in corso, ha applicato in modo errato l’art. 85 LEF. E. Con le osservazioni l’istante rileva che non è sufficiente il pagamento del debito affinché l’esecuzione non sia più da ritenersi in corso. Ne consegue che allo scopo di ottenerne l’annullamento, il debitore non può far altro che promuovere l’azione di cui all’art. 85 LEF. Considerando in diritto: 1. Ai sensi dell’art. 85 LEF se l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione. L’azione di annullamento giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF, a cui il reclamante fa riferimento, ha come scopo, per un motivo di diritto materiale quale l’estinzione, di intervenire in una procedura esecutiva ancora pendente. Il primo presupposto di questa azione è pertanto un’esecuzione ancora in corso. Nel caso in cui non è più pendente un’esecuzione, l’azione è improponibile per mancanza di un interesse degno di protezione. Questo è il caso, tra l’altro, allorquando l’esecuzione è saldata, in seguito a estinzione del debito per avvenuto pagamento da parte del debitore (Bodmer/Bangert, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 11 e 17 ad art. 85; ZBJV 132 (1996) pag. 641). Nel caso di specie è incontestato che le esecuzioni in oggetto sono state saldate dall’istante. Dall’estratto prodotto da quest’ultimo (doc. A) si evince che l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha provveduto ad indicare il pagamento a lato delle esecuzioni e ad apporre la menzione “precetto pagato”. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, secondo il quale la giurisprudenza richiederebbe il presupposto dell’esecuzione ancora in corso solo nel caso di un’azione promossa ai sensi dell’art. 85a LEF (azione di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione in procedura ordinaria rispettivamente in procedura semplificata), anche nel caso di un’azione promossa ai sensi dell’art. 85 LEF (annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione in procedura sommaria) occorre che l’esecuzione sia ancora in corso. Ne consegue che l’azione promossa dall’istante è irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione, le esecuzioni in oggetto non essendo più in corso, essendo estinte per avvenuto pagamento. L’escusso può infatti provare l’avvenuta estinzione dei suoi debiti producendo l’estratto doc. A. È chiaro che l’istanza in esame è intesa alla cancellazione delle esecuzioni promosse dalla reclamante in seguito al pagamento integrale dei suoi debiti da parte dell’istante, e ciò con riferimento alla pubblicità dei registri degli Uffici esecuzione come mezzo di conoscenza del credito (Kreditwürdigkeit) di una persona (Peter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 1 ad art. 8a LEF). A questo scopo il legislatore non ha però previsto nessuna azione giudiziaria, ragione per la quale il Pretore, che ha accolto l’istanza di CO 1 e di conseguenza ha annullato le esecuzioni in oggetto, ha applicato in modo errato il diritto. L’art. 8a LEF disciplina la consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti. Quando, come nella fattispecie, non è in discussione la sussistenza dei crediti della reclamante, né la validità del procedimento eseguito in quanto tale, l’art. 8a cpv. 4 LEF prevede l’estinzione del diritto di consultazione dei terzi solo cinque anni dopo la chiusura del procedimento, per cui, durante questo periodo, risultano dall’estratto delle esecuzioni pure le esecuzioni pagate. Successivamente gli estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro. 2. Il reclamo va pertanto accolto. Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l’art. 85 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto. La sentenza 17 febbraio 2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona (SO.2012.117) è riformata come segue: “1.   L’istanza è irricevibile. 2. Non si prelevano oneri processuali. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di prima sede.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili. III .  Notificazione a: - avv. - avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 72'530.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).