Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 dicembre 2011 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da RI 1, Bellinzona, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è rigetta in via definitiva limitatamente a fr. 172.80, oltre 16.50 di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 70.--, anticipata dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata da RI 1, è posta a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità. III. Notificazione a: - - Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2012.25
Lugano
13 aprile 2012
B/fp/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 6 dicembre 2011 da
CO 1
contro
RI 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta al PE n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
ritenuto
in fatto:
che con istanza 6 dicembre 2011 CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona il rigetto definitivo dellopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso dallUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per limporto di fr. 300.-- oltre interessi al 5%;
che listante, che ha indicato quale titolo di credito la tassa per la raccolta dei rifiuti per gli anni 2009/2010/2011, ha prodotto - stando allelenco atti del fascicolo processuale - la domanda di esecuzione del 24 novembre 2011 presentata allUfficio esecuzione di Bellinzona (doc. 1a), il bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di __________ per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario CO 1 Via __________, con allegata la una ricevuta del 2 dicembre 2011 relativa al pagamento di fr. 172.20 (doc. 1b), un ulteriore bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di Sementina per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario CO 1, __________, con allegata una ricevuta del 6 ottobre 2011 relativa al pagamento di fr. 86.40 (doc. 1c) e una ricevuta dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona del 24 novembre 2011 relativa al pagamento da parte di CO 1 dellimporto di fr. 33.-- (doc. 1d);
che nel termine fissato dal Giudice di pace supplente il convenuto non ha presentato osservazioni;
che con decisione 27 dicembre 2011 il Giudice di pace supplente ha pronunciato il rigetto definitivo dellopposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione fallimenti di Bellinzona;
che il 17 gennaio 2012 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace la motivazione scritta della sentenza, allegando un accordo concluso con listante, secondo il quale con la consegna delle chiavi dellappartamento il proprietario CO 1 rinunciava a qualsiasi pretesa;
che dando seguito a tale richiesta, con decisione motivata 25 gennaio 2012 (in realtà andava però mantenuta la data in cui è stata presa la decisione sullistanza di rigetto, ovvero il 27 dicembre 2011; CEF, decisione del 25 agosto 2011, inc. n. 14.2011.112, pag. 5), il Giudice di pace supplente ha confermato il rigetto definitivo dellopposizione interposta al citato precetto esecutivo, motivando la sua decisione come segue: Tasse raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011. La consegna delle chiavi dellappartamento non preclude lesenzione del pagamento delle tasse rifiuti;
che con reclamo 1. gennaio (recte: febbraio) 2012 - consegnato però alla posta il giorno successivo e presentato in lingua tedesca - RI 1 ha rilevato di avere abitato nellappartamento dellistante dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011, ossia per due anni, per cui si è dichiarato disposto a pagare la tassa per la raccolta rifiuti solo per tale periodo, ossia fr. 86.40 allanno, complessivamente fr. 172.80 senza spesa alcuna;
che chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;
considerando
in diritto:che secondo lart. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ritenuto che in presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni;
che nel Canton Ticino la lingua ufficiale è litaliano, per cui gli atti processuali delle parti sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado
- vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana (CPC Comm,trezzini,art. 129 pag. 544);
che latto ricorsuale presentato in lingua tedesca non ossequia però tale disposto, il che avrebbe imposto lassegnazione allo stesso insorgente di un termine per ovviare alla relativa carenza formale, facendogli carico di produrre la traduzione del suo atto in italiano, con lavvertenza che, altrimenti, latto si considera come non presentato (art. 132 CPC; cfr.d. staehelin,in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., nri. 4 e 5 ad art. 129 e n. 4 ad art. 132;trezzini,op. cit. pag. 544);
che per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa formalità, il rimedio invero di poche righe e facilmente comprensibile essendo comunque sia destinato dacchito al parziale accoglimento per le seguenti ragioni;
che secondo lart. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 LEF cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale sarebbe il caso, di per sé, per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di __________ - ed avente per oggetto il mappale __________, segnatamente lappartamento Foglio __________ - di cui al doc. 1b, come pure per le analoghe emissioni relative agli anni precedenti (2009-2010), che tuttavia non figurano agli atti;
che va però subito rilevato che le tasse sfociate nella presente procedura esecutiva sono stati caricate dal Comune di __________ al qui istante quale proprietario dellappartamento locato al qui convenuto, motivo per cui non vi è identità tra la persona che figura indicata come debitrice nel (preteso) titolo di rigetto definitivo dellopposizione con quella menzionata, sempre come debitrice, nel precetto esecutivo, aspetto questo che deve essere verificato dal giudice dufficio in ogni stadio della procedura (d. staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2. ed., Basilea 2010, n. 29 ad art. 80;panchaud/caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo, 1980, § 106 n. 1 p. 256);
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).