Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LEF;
che gli oneri processarli relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositiv
- pronuncia: - RE 1. - RA 1. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2012.24
Lugano
28 marzo 2012
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 maggio 2011 presentata da
CO 1rappresentato dallRA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato il 18 marzo 2011 per la somma di fr. 30.- oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 24 gennaio 2012 dal Giudice di pace supplente del circolo del Ticino;
sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che con reclamo del 13 febbraio 2012 chiede la reiezione dellistanza;
richiamato il decreto presidenziale del 14 febbraio 2012, con il quale al reclamo è stato accordato effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo nr. __________ dell11/18 marzo 2011 dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per lincasso dellimporto di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito Tassa di diffida 05-03-10 n. __________ dip. F__________;
che interposta tempestiva opposizione, con istanza del 17 maggio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando lo scritto 14 aprile 2010 con il quale lUfficio circondariale di tassazione di _________ha concesso al convenuto un ultimo e improrogabile termine fino al 10 maggio 2010 per la presentazione della dichiarazione di imposta 2008 e la decisione 8 maggio 2011 del medesimo ufficio che, richiamato il precedente richiamo, scaduto infruttuosamente, ha diffidato lo stesso convenuto a provvedere allinvio della dichiarazione di imposta entro 10 giorni, con i relativi allegati, infliggendogli una tassa (di diffida) di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con lavvertenza che contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto allufficio di tassazione e che linosservanza dellordine impartito avrebbe comportato lapplicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1000.- fr. in caso di recidiva in base allart. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 1'000.- in base allart. 174 LIFD;
che, in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte dellUfficio esazione e condoni che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata allinteressato;
che chiamata ad esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta silente;
considerando
in diritto:
che, secondo lart. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. lapplicazione errata del diritto, b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra laltro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEDF), segnatamente - per quanto qui di rilevo - le decisioni emanate dallautorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetriebungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla decisione, con la quale lautorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la dichiarazione fiscale 2008 entro 10 giorni una volta constatato che i precenti richiami si sono rivelati infruttuosi (cfr. art. 198 LT e 19 del relativo Regolamento di applicazione);
che al riguardo allinsorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la decisione sulla quale lescutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dellopposizione, di modo che non sarebbe data lesecutività del titolo di rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi labbia impugnata nei termini stabiliti;
che, secondo la certificazione in calce al provvedimento dellautorità fiscale, la decisione di multa a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed è stata regolarmente intimata allinteressato;
che facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente erroneo, ove soltanto si consideri che linsorgente, posto di fronte alla citata sanzione, di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne contesta con fermezza la legittimità, non pretende di averlo impugnato facendo capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione (come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al fine di invalidare lattestazione di esecutività rilasciata dalla competente autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e del conseguente decreto di multa e lassenza dei requisiti che la giustificano;
che, detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti allUfficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché solo in un secondo tempo (sullargomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dallUfficio esazione e condoni - davanti al giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità;
che, del resto, il reclamante non ha nemmeno comprovato quanto affermato al punto 2.5 del gravame, ovvero di avere presentato invece la propria dichiarazione fiscale entro il 10 maggio 2010 in ossequio allingiunzione del 14 aprile precedente;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, lescusso non avendo per il resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dallart. 81 cpv. 1 LEF;
che gli oneri processarli relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
- RE 1.
- RA 1.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).