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14.2012.203

Fallimento. Pagamento dell'esecuzione. Solvibilitâ resa verosimile

Ticino · 2012-11-30 · Italiano TI
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Fallimento. Pagamento dell'esecuzione. Solvibilitâ resa verosimile

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3)  il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)

Nel

caso in esame, la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento del 6 dicembre

2012, il relativo addebito bancario e uno scritto dell’istante del 13 dicembre

2012, da cui si evince che i contributi LPP sono stati completamente pagati,

per cui l’esecuzione in oggetto, promossa per premi LPP, risulta essere stata saldata

posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di

Lugano al 16 gennaio 2013 emerge che l’unica esecuzione ancora pendente nei

confronti della reclamante è stata pagata e che a suo carico non vi sono

attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione

finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state

solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di

liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi

osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis

dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore

sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i

requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

E. 2 La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1 II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1. III. Notificazione: ____________________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                            La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2013 14.2012.203

Fallimento. Pagamento dell'esecuzione. Solvibilitâ resa verosimile

Incarto n. 14.2012.203 Lugano 22 gennaio 2013 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 18 settembre 2012 da CO 1 contro RE 1 patrocinata dall’sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 30 novembre 2012 (SO.2012.4006) ha così deciso: “1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 10.00. 2./3./4. Omissis.” decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 13 dicembre 2012 ne postula l’annullamento; rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo stato saldato; preso atto che con decreto presidenziale del 14 dicembre 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto : A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'559.15 per contributi LPP, oltre accessori, dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2012 nessuno è comparso. C. Con decisione del 30 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 10.00. D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo un ordine di pagamento del 6 dicembre 2012 relativo al versamento di fr. 1'650.-- a favore dell’istante, il relativo addebito bancario e uno scritto di CO 1 del 13 dicembre 2012, in cui viene confermato che i contributi LPP sono stati completamente pagati (doc. D-G). La reclamante ha poi prodotto un estratto delle sue esecuzioni al 3 dicembre 2012, asserendo di essere intenzionata a saldare pure il debito, indicato nell’unico attestato di carenza di beni risultante a suo carico. Considerando in diritto: 1. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172). b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento del 6 dicembre 2012, il relativo addebito bancario e uno scritto dell’istante del 13 dicembre 2012, da cui si evince che i contributi LPP sono stati completamente pagati, per cui l’esecuzione in oggetto, promossa per premi LPP, risulta essere stata saldata posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto. Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 16 gennaio 2013 emerge che l’unica esecuzione ancora pendente nei confronti della reclamante è stata pagata e che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. 2. Il reclamo va pertanto accolto. La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni. Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento del 3 dicembre 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.4006) nei confronti di RE 1, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1 spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1 II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1. III. Notificazione: ____________________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                            La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).