Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2012.179
Lugano
15 novembre 2012
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 luglio 2012 presentata da
RE 1
rappresentata da __________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 7 maggio 2012 per il pagamento di fr. 54'207.95 oltre interessi e spese;
causa stralciata dai ruoli dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 ottobre 2012 (SO.3024);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del 6 novembre 2012;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che secondo lart. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dellopposizione ex at. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che, trattandosi di unimpugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per linoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che la decisione impugnata (motivata), resa in data 22 ottobre 2012 e spedita per raccomandata alle parti lo stesso giorno, è stata notificata (recapitata) alla parte istante il 23 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace) e non il 24 ottobre 2102 come preteso dalla reclamante;
che il termine per ricorrere, iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 2 novembre 2012;
che spedito il 6 novembre 2102 il rimedio risulta intempestivo e va perciò dichiarato inammissibile;
che, comunque sia, il reclamo sarebbe da dichiarare intempestivo anche qualora la decisione impugnata fosse stata recapitata il 24 ottobre 2012, come preteso nel reclamo, dal momento che in tale caso il termine utile per ricorrere sarebbe venuto a scadere, per effetto dellart.142 cpv. 3 CPC, lunedì 5 novembre 2102;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dellinsorgente (art. 48 e 61cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF,.
pronuncia:
-
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 54'207,95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).