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14.2012.126

Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti

Ticino · 2012-09-11 · Italiano TI
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Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo è respinto. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 10.00.

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

E. 3 .   Notificazione a:

- __________;

- __________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello - Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                      La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2012 14.2012.126

Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti

Incarto n. 14.2012.126 Lugano 11 settembre 2012 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 10 maggio 2012 da CO 1 contro RE 1 sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 8 agosto 2012 (SO.2012.2076) ha così deciso: “1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00. 2./3./4. Omissis.” Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 17 agosto 2012 ne postula l’annullamento; rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte; preso atto che con decreto presidenziale 20 agosto 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto In fatto : che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'900.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti; che all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso; che con decisione 8 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00; che con il reclamo RE 1 sostiene di essere intenzionata di saldare il suo debito nei confronti dell’istante così come tutte le esecuzioni contro le quali non è stata interposta opposizione, ossia di pagare quanto prima fr. 10'000.--, vantando importanti crediti per lavori eseguiti e non ancora onorati per un importo di fr. 17'500.--; Considerando In diritto: che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011; che, sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento; che la convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”); che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento; che in questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF; che, nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni (imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente; che non risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante abbia adempiuto l’ulteriore condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori; che alla reclamante va ricordato che ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed.  2010, n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato prossimo pagamento dell’esecuzione in oggetto così come delle ulteriori esecuzioni non è argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento; che ne discende pertanto la reiezione del reclamo; che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato; che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC); per questi motivi, richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC; pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1. 3 .   Notificazione a:

- __________;

- __________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello - Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                      La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).