Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 CPC);
che trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dellinoltro del reclamo da presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei reclami del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal giudice di pace nel dispositivo n. 4 della sentenza;
che dallerrata indicazione dei termini di reclamo la parte istante non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 27 maggio 2001, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dallart. 321 cpv. 2 CPC;
che la procedura di rigetto dellopposizione è introdotta mediante istanza (art. 252 cpv. 1 CPC);
che se listanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che, nella fattispecie, il primo giudice ha statuito senza sentire la controparte, rilevando che la creditrice non solo non ha prodotto il precetto esecutivo, oggetto della richiesta di rigetto dellopposizione, ma che la documentazione da essa esibita con listanza non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per lottenimento del rigetto provvisorio dellopposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che in base allart. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposizione;
che alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dallescusso o da un suo rappresentante e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con invii);
che, nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha negato tale qualità alla documentazione prodotta con listanza, i bollettini di consegna allegati alle fatture oggetto della procedura esecutiva, peraltro nemmeno sottoscritti dallescusso, se non in una sola occasione (v. doc. F), non facendo comunque sia riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture emesse a seguito dei rispettivi interventi di riferimento;
che la manifesta insufficienza della documentazione prodotta dalla creditrice nel contesto di una procedura di rigetto provvisorio dellopposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dalla mancata esibizione del precetto esecutivo dovuta verosimilmente a una svista (listante ha prodotto la domanda di esecuzione), legittimava pertanto il primo giudice a evadere listanza senza ulteriori formalità, ossia senza sentire la controparte (cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 253 pag. 1122),
che, tuttavia, egli non avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la procedura, ma avrebbe invece dovuto dichiarare inammissibile, rispettivamente infondata (perciò respingendola) la domanda;
che la questione non ha comunque da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su supposizioni, rispettivamente su affermazioni che non trovano alcun riscontro nel fascicolo processuale, o perfino su documenti prodotti per la prima volta con il gravame (e quindi irritualmente; cfr. art. 326 cpv. 1 CPC), segnatamente sul precetto esecutivo e, in particolare, sulle condizioni generali relative alle prestazioni della ditta istante, norme che in ogni modo non sono di sussidio nemmeno nellinterpretazione della dicitura in calce ad ogni singola fattura, secondo cui le reclamazioni sono da effettuare entro 8 giorni;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositiv
- pronuncia: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1620.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.83
Lugano
15 giugno 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 maggio 2011 presentata da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 20 maggio 2011 (S11-__________) ha così deciso:
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 27 maggio chiede, di fatto, laccoglimento dellistanza;
ritenuto
in fatto:
che con domanda di esecuzione del 7 aprile 2011 la ditta RE 1 ha inoltrato allUfficio di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione nei confronti di CO 1 per lincasso della somma di fr. 1'620.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: fattura 100348 del 30.8.2010 CHF 460.55/Fattura 100397 del 18.10.2010 CHF 847.40/Fattura 100429 del 8.11.2010 CHF 312.05;
che con istanza del 12 maggio 2011 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dellopposizione allesecuzione n. 1481547;
che essa ha fondato listanza sulle annesse copie dei rapporti di lavori firmati dallescusso, sulle annesse fatture emesse e sullannesso precetto esecutivo riferito alla specifica esecuzione;
che con sentenza del 20 maggio 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha stralciato dai ruoli la procedura senza intimare listanza al convenuto per osservazioni (art. 253 CPC), ritenendo che la documentazione esibita dalla procedente non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per lottenimento del rigetto provvisorio secondo quanto previsto dallart. 82 cpv. 1 LEF, in particolare dato che non è stato prodotto il precetto esecutivo indicato e che i bollettini di consegna allegati alle fatture, pur essendo parzialmente firmati dallescusso, non indicano alcun prezzo o tariffa ripresa in fattura;
che nel contempo il primo giudice ha caricato allistante la tassa di giustizia di fr. 30.00, per poi rendere attente le parti che lattore potrà richiedere il tentativo di conciliazione che precede la procedura decisionale di condanna al pagamento e di rigetto dellopposizione giusta lart. 197 CPC secondo laccluso modello;
che il Giudice di pace ha infine indicato che contro la sua decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale dappello da presentare entro 30 giorni dalla relativa notificazione;
che contro il giudizio di primo grado è insorta la parte istante con reclamo del 27 maggio 2011, asserendo che le fatture sono state emesse, spedite in diverse date e che esse non sono state assolutamente contestate, che le stesse fatture indicano chiaramente le tariffe orarie applicate, per cui il convenuto era perfettamente al corrente, almeno dopo la prima fattura, del costo orario degli interventi;
che i problemi sorti sulla ricezione S__________ TV, ha proseguito la reclamante, sono derivati dalla S__________ e non dai lavori della ditta;
che inoltre il convenuto, sempre stando alla reclamante, è più volte stato contattato sia telefonicamente, che per scritto, senza però consentire lincasso della somma posta in esecuzione, nonostante che il committente abbia riconosciuto i lavori eseguiti;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo lart. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dellinoltro del reclamo da presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei reclami del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal giudice di pace nel dispositivo n. 4 della sentenza;
che dallerrata indicazione dei termini di reclamo la parte istante non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 27 maggio 2001, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dallart. 321 cpv. 2 CPC;
che la procedura di rigetto dellopposizione è introdotta mediante istanza (art. 252 cpv. 1 CPC);
che se listanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che, nella fattispecie, il primo giudice ha statuito senza sentire la controparte, rilevando che la creditrice non solo non ha prodotto il precetto esecutivo, oggetto della richiesta di rigetto dellopposizione, ma che la documentazione da essa esibita con listanza non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per lottenimento del rigetto provvisorio dellopposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che in base allart. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposizione;
che alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dallescusso o da un suo rappresentante e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con invii);
che, nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha negato tale qualità alla documentazione prodotta con listanza, i bollettini di consegna allegati alle fatture oggetto della procedura esecutiva, peraltro nemmeno sottoscritti dallescusso, se non in una sola occasione (v. doc. F), non facendo comunque sia riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture emesse a seguito dei rispettivi interventi di riferimento;
che la manifesta insufficienza della documentazione prodotta dalla creditrice nel contesto di una procedura di rigetto provvisorio dellopposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dalla mancata esibizione del precetto esecutivo dovuta verosimilmente a una svista (listante ha prodotto la domanda di esecuzione), legittimava pertanto il primo giudice a evadere listanza senza ulteriori formalità, ossia senza sentire la controparte (cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 253 pag. 1122),
che, tuttavia, egli non avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la procedura, ma avrebbe invece dovuto dichiarare inammissibile, rispettivamente infondata (perciò respingendola) la domanda;
che la questione non ha comunque da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su supposizioni, rispettivamente su affermazioni che non trovano alcun riscontro nel fascicolo processuale, o perfino su documenti prodotti per la prima volta con il gravame (e quindi irritualmente; cfr. art. 326 cpv. 1 CPC), segnatamente sul precetto esecutivo e, in particolare, sulle condizioni generali relative alle prestazioni della ditta istante, norme che in ogni modo non sono di sussidio nemmeno nellinterpretazione della dicitura in calce ad ogni singola fattura, secondo cui le reclamazioni sono da effettuare entro 8 giorni;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1620.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).