Dispositiv
- pronuncia: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11150.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.75
Lugano
19 maggio 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14/16 marzo 2011 di
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo/provvisorio dellopposizione interposta dallescusso al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato in data 20 dicembre 2010 per il pagamento delle somme di fr. 3'950.--, rispettivamente fr. 7'200.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 2 maggio 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:
1. Listanza è parzialmente accolta.
§ Lopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato il 20 dicembre 2010 è rigettata in via definitiva per limporto di CHF 450.00 più interessi al 5% dl 21 dicembre 2010 e spese esecutive .
2. La tassa globale di CHF 100.00 è posta a carico di RE 1, __________. Non si assegnano ripetibili
3. omissis.
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 10/11 maggio 2011 ne chiede la riconsiderazione;
ritenuto
In fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 19.10/20.12.2010 dellUfficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per gli importi di fr. 3'950.-- e fr. 7'200.-- indicando quale titolo di credito: Contratto di locazione: mancato pagamento Pigioni; Perizia comunale e tassa giudiziarie, ripetibili in procedura di sfratto; accessori;
che interposta tempestiva opposizione da parte dellescusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo/provvisorio per le citate somme, allegando, oltre al precetto esecutivo (doc. A), listanza di sfratto 10 agosto 2010 da lei inoltrata nei confronti del convenuto concernente la cessata locazione dei locali della casetta di __________ (mapp. __________ RFD di __________), in relazione alla disdetta a seguito di mora del conduttore (doc. B), il conseguente decreto di sfratto pronunciato in data 1. settembre 2010 dal Pretore del Giurisdizione di __________ nei confronti del convenuto, con addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (anticipate dallistante) e della somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili (doc. C; dispositivo n. 5), il rapporto peritale allestito il 13 settembre 2010 dal perito comunale L__________ B__________, concernente lo stato in cui si trovava la casetta di __________ una volta che la stessa era stata abbandonata dal locatario (doc. D) e la procura rilasciata dallistante a favore del marito, affinché questi la rappresentasse nella procedura di rigetto dellopposizione (doc. E);
che, in definitiva, listante procede per lincasso del mancato pagamento delle pigioni, dei costi della perizia comunale e delle spese/tasse giudiziarie e delle ripetibili della procedura di sfratto;
che con ordinanza del 17 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, in applicazione dellart. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte allistanza;
che con scritto 29/31 marzo 2011 il convenuto ha chiesto al Pretore, ancorché non esplicitamente, di respingere listanza;
che con sentenza del 2 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto listanza soltanto parzialmente, ossia rigettando in via definitiva lopposizione al precetto esecutivo limitatamente allimporto di fr. 450.-, oltre interessi e spese, di cui al dispositivo n. 5 del decreto di sfratto doc. C;
che, ha rilevato il Pretore, nella misura in cui listante si è preposta di ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione, la domanda va respinta, per non avere la procedente versato agli atti alcuno riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 cpv. 1 LEF;
che al riguardo il primo giudice ha rilevato che se da una parte è vero che per costante giurisprudenza il contratto di locazione scritto e firmato dal conduttore costituisce valido riconoscimento di debito per il recupero dei canoni arretrati e dellacconto delle spese accessorie previste dal contratto, dallaltra non va trascurato che listante non ha prodotto nulla di simile, per cui la domanda non può trovare protezione per il credito peraltro nemmeno ricostruibile nel suo corretto importo sulla base degli atti di causa derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione;
che non va diversamente, secondo lo stesso giudice, per il danno provocato dal convenuto allente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.-, tale addendo non essendo supportato da un riconoscimento di debito da parte del convenuto, per cui lincasso di tale somma va fatta valere con una procedura ordinaria intesa allaccertamento del credito ed alla relativa condanna del convenuto al pagamento dello stesso e non già con procedura sommaria limitata al rigetto dellopposizione;
che, per finire, ha concluso il Pretore, può solo essere tolta lopposizione in via definitiva per la somma complessiva di fr. 450.- a titolo di tassa di giustizia, spese e ripetibili in quanto fondata su una sentenza esecutiva (decreto di sfratto del 1. settembre 2010);
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 10/11 maggio 2011, chiedendo di rivedere la sentenza di primo grado e, con la documentazione presentata con listanza, laccoglimento dellistanza di rigetto dellopposizione, e sollecitando pure chiarezza alle espressioni usate dal Pretore;
che linsorgente asserisce altresì che sarebbe stato senzaltro più facile e di meno disturbo assumere un avvocato, ciò che non è pero stato possibile fare, in quanto una iniziativa del genere si sarebbe rilevata troppo onerosa, per poi puntualizzare di avere, comunque, in prima istanza dato mandato al suo avvocato per riottenere almeno la proprietà e il pagamento dellaffitto dovuto rispettando i termini di legge e di giustizia e, tenuto conto della documentazione annessa al reclamo, di avere confidato di almeno ottenere qualche cosa in più rispetto a quanto deciso dal primo giudice;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
In diritto:
che secondo lart. 319 lett. a CPC del Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. anche art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati;
a.lapplicazione errata del diritto;
b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo lart. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio in rigetto definitivo dellopposizione;
che rigettando in via definitiva lopposizione al precetto esecutivo limitatamente alla somma di fr. 450.- e non per altre posizioni, il Pretore ha senzaltro statuito correttamente;
che il solo titolo esecutivo ai sensi dellart. 80 LEF agli atti è infatti costituito dal decreto di sfratto del 1° settembre 2010, segnatamente dal dispositivo n. 5 che accolla al qui convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 50.-, anticipate dallistante, e la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili da rifondere alla controparte;
che agli atti non figura per contro alcun altro titolo che legittima il rigetto definitivo dellopposizione per i rimanenti crediti indicati nellistanza;
che, del resto, la reclamante non pretende il contrario, motivo per cui su questo punto il reclamo va disatteso, siccome privo di pregio;
che secondo lart. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposizione;
che al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dallescusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);
che nella misura in cui linsorgente si propone di ravvisare le condizioni richieste dallart. 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione nella documentazione annessa allistanza di rigetto, il reclamo è votato allinsuccesso, per le pertinenti considerazioni contenute nellimpugnato giudizio alle quali si rinvia;
che, infatti, sia il credito derivante dal mancato pagamento delle pigioni, sia il credito per il danno che sarebbe stato provocato dal convenuto allente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.--, non risultano essere stati riconosciuti dallescusso né direttamente, né in altro modo;
che nella misura in cui la stessa insorgente ritiene di porre rimedio a questa situazione esibendo con il suo reclamo oltre agli atti già acquisiti in prima sede - una seria di documenti che non aveva prodotto con listanza di rigetto dellopposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile;
che, infatti, secondo lart. 326 cpv. 1 CPC, nelle procedura di reclamo fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi che non entra però nel caso specifico in linea di conto - non sono ammesse né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, del resto, linsorgente nemmeno spiega perché tali nuovi documenti gioverebbero alla sua causa;
che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va perciò respinto, siccome manifestamente infondato;
che gi oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità del caso e tenuto conto che linsorgente non è assistito da un avvocato si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11150.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).