Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il reclamo è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese.
E. 3 Intimazione a:
- __________;
- __________. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.66
Lugano
13 maggio 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 aprile 2011 presentata da
CO 1, __________ rappresentato da RA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 8 marzo 2011 per lincasso della somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Locarno, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. S.75) ha così deciso:
1.Listanzaè accolta; lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dellufficio esecuzione e fallimenti di Locarno intimato il 08 marzo 2011 èrespintain via provvisoria perfr. 1'250.00 oltre int. e spese.
2.Le spese per questo giudizio in fr. 180.00 (compresa la tassa di giustizia) da anticipare dalla parte attrice vanno a carico della parte convenuta.
3. e 4. omissis.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 28 aprile 2011 si oppone al pagamento dellimporto posto in esecuzione;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 4.3/8.3.2011 dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, lCO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:Contratto per corso di lingua con metodo diretto, iscr. N. __________ del 09.02.10, corso di lingua;
che interposta tempestiva opposizione dallescussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 5 aprile;
che listante ha fondato la propria domanda sul contratto per corsi di lingua con metodo diretto sottoscritto dalla convenuta il 9 febbraio 2011 (doc. B) - nel quale questultima si era impegnata a versare come compenso fr. 350.- quale primo acconto al momento delliscrizione al corso, fr. 880.-, oltre a spese postali, quale secondo acconto al ricevimento in contro rimborso del materiale didattico e del materiale necessario e 6 rate mensili da fr. 294.-, per un totale pari a fr. 2'994.- (punto 9) - e, più precisamente, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della stessa convenuta, segnatamente al mancato rispetto dei termini di disdetta previsti nel punto 12 del contratto medesimo, sulla clausola contrattuale n. 11, secondo cui le spese di eventuali solleciti per il ritardo nei pagamenti sarebbero state addebitate al contraente e secondo cui leventuale rifiuto del materiale didattico avrebbe comportato la risoluzione in tronco del contratto ed il pagamento da parte del contraente di fr. 900.- a titolo di penale per la risoluzione stessa, oltre allacconto di fr. 350.- già versato, ritenuto che in entrambi i casi sarebbero stati addebitati interessi moratori pari al 5% annui (somma totale richiesta: fr. 1'250.-; cfr. doc. E);
che con ordinanza del 6 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Locarno, in applicazione dellart. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni sullistanza, con lavvertenza che, scaduto questo termine, egli avrebbe statuito sulla base degli atti;
che la convenuta non ha però dato seguito a questa ingiunzione, rimanendo silente;
che con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace ha accolto listanza, ritenendo che il contratto allegato agli atti del procedimento costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 28 aprile 2011, asserendo anzitutto di non essere in grado di pagare la somma di fr. 1'250.- riconosciuta dal primo giudice, in quanto madre di tre figli e beneficiaria solo di una rendita di vedovanza e non potendo comunque sopportare un tale onere per un corso che nemmeno ha cominciato;
che ha soggiunto la convenuta - essa era senzaaltro interessata a seguire il corso, ma nel frattempo uno dei sui figli ha dovuto ricorrere al medico, circostanza fatta presente alla persona con la quale essa ha avuto il colloquio in previsione della frequentazione del corso, persona la quale le ha assicurato che bastava comunicare laccaduto prima dellorario di apertura del corso, cosa che essa ha fatto cinque ora prima;
che a questa persona essa avrebbe dipoi anche fatto presente di avere dei bambini, ciò che avrebbe potuto comportare per lei degli imprevisti, ricevendo tuttavia dal suo interlocutore rassicurazioni, di modo che essa ha firmato inconsapevolmente;
che linsorgente ha in fine chiesto un confronto con la controparte, segnatamente con la persona con la quale ha avuto il colloquio e, se del caso, con la segretaria che laveva contattata telefonicamente a casa sua dopo le dieci di sera;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo lart. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);
che secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. lapplicazione errata del diritto;
b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che in base allart. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposizione;
che alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dallescusso o da un suo rappresentante e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);
che, nella fattispecie, la clausola n. 11 contenuta nel contratto di cui al doc. B sottoscritto dalla convenuta e sulla quale listante ha fondato la propria domanda, contiene limpegno della contraente a pagare una penale di fr. 900.- nel caso di risoluzione del contratto dovuta al rifiuto del materiale didattico messole a disposizione, oltre allacconto di fr. 350.- già versato, più gli interessi moratori pari al 5% annuo;
che con un impegno del genere, la convenuta si è indubbiamente impegnata a versare alla controparte determinati importi (fr. 900.- + fr. 350.-) nel caso in cui essa avesse determinato la risoluzione del contratto a seguito del rifiuto del materiale didattico speditole contro rimborso (contratto, punto 9) - relativo al corso che si era impegnata a frequentare;
che ravvisando in una pattuizione del genere gli estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice di pace ha perciò statuito correttamente, circostanza come tale del resto nemmeno messa in dubbio dallinsorgente;
che conformemente allart. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dellopposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, ritenuto che incombe allescusso lonere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii);
che opponendosi alla pronuncia del rigetto dellopposizione per i motivi indicati per la prima volta nel gravame (impossibilità a far fronte al credito per pretese difficoltà finanziarie, rispettivamente impossibilità, o comunque seri impedimenti a frequentare il corso, dato che uno dei suoi figli ha dovuto ricorrere allassistenza medica, e più in generale dati i suoi gravosi impegni famigliari, rispettivamente le rassicurazioni fornitegli dalla controparte sulla possibilità di liberarsi senza problemi dal contratto), avendo essa in prima sede omesso di formulare osservazioni scritte allistanza in ossequio allordinanza 6 aprile 2011 del Giudice di pace, la reclamante trascura che in virtù dellart. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che ne discende pertanto al riguardo linammissibilità del rimedio, per tacere del fatto che, comunque sia, le eccezioni sollevate costituiscono delle mere affermazioni di parte non sopportate da nessun oggettivo riscontro;
che, sempre per il divieto deinovasancito, come visto, dallart. 326 cpv. 1 CPC, altrettanto inammissibile è la richiesta di audizione davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello delle persone indicate nel reclamo;
che, in definitiva, il reclamo si rivela inammissibile nella sua totalità e, comunque sia, infondato anche nel merito;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che linsorgente non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).