Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.48
Lugano
12 aprile 2011
CJ/fp/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dallistanza 10 febbraio 2011 di
RE 1
contro
CO 1
rappr. dallAU Ajetaj Ylber, Giubiasco
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla convenuta allesecuzione n. 653'606 dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzonanotificato il 19 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'750,60 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di Giubiasco, con sentenze del 4 marzo 2011 (0013-2011-S) ha così deciso:
1. Listanza èaccolta; lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. 653606 dellUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzonaè respinta in via provvisoriaper fr. 2750.00 oltre
fr. 70,00 costi esecutivi PE 653606
fr. 200,00 tassa di giustizia
2. La tassa di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata dallistante.
3. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).
4. omissis.
sentenza impugnata dallistante, che con reclamo del 23 marzo 2011 chiede lannullamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e il rimborso di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.--;
ritenuto inutile impartire un termine alla convenuta per presentare osservazioni, siccome lesito del reclamo non ha concrete conseguenze per essa, dal momento che in ogni caso le spese processuali ed esecutive rimarranno a suo carico (dispositivo n. 2 della decisione impugnata);
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 9 marzo 2011 (estratto Track & Trace), sicché il termine di reclamo, come visto di dieci giorni, è scaduto lunedì 21 marzo 2011, essendo il 19 marzo un sabato (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il reclamo, interposto il 23 marzo 2011 (data del timbro postale), sarebbe pertanto tardivo, sennonché il primo giudice ha erroneamente indicato nella sentenza impugnata un termine di ricorso di 30 giorni (dispositivo n. 3);
che sebbene il Codice di procedura civile, pur prescrivendo per ogni decisione lindicazione dei mezzi dimpugnazione (art. 238 lett. f CPC), non contenga alcuna norma equivalente allart. 49 LTF, secondo cui una notificazione viziata dallindicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici non può causare alcun pregiudizio alle parti, il principio della buona fede posto allart. 52 CPC, che simpone anche al giudice (Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 95 ad 2/A), richiede lapplicazione per analogia di tale norma alla procedura civile di prima e seconda istanza (in tal senso:Staehelin, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 27 ad art. 238; Trezzini, op. cit., p. 1060 ad C);
che la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, c. 1.2.2);
che siffatte condizioni risultano adempiute nella fattispecie, sicché occorre considerare il ricorso tempestivo;
che essendo lazione stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011 (e meglio il 10 febbraio 2011), anche la procedura di prima istanza è retta dal nuovo CPC (art. 404 cpv. 1 CPC);
che mentre lammontare della tassa di giustizia nei procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimento, segnatamente di rigetto dellopposizione, rimane stabilito dallart. 48 dellOrdinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF), la questione dellanticipazione, della ripartizione e della liquidazione delle spese giudiziarie, in seguito allabrogazione dellart. 49 OTLEF, è ora disciplinata dagli art. 95 segg. CPC;
che giusta lart. 98 CPC, il giudice può esigere che lattore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e in ogni caso deve informare la parte non patrocinata da un avvocato sullimporto presumibile di tali spese nonché sul gratuito patrocinio (art. 97 CPC);
che in caso di errata o carente indicazione ai sensi dellart. 97 CPC, potrebbe sembrare equo porre a carico dello Stato le spese processuali in totalità o in parte (art. 107 cpv. 2 CPC eSuter/ von Holzen, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 17 ad art. 97);
che in ogni caso è da escludere la facoltà per il giudice di esigere lanticipazione delle spese solo con la decisione finale quando non ha in precedenza informato lattore sullimporto presumibile delle spese processuali, ciò che può anche dedursi dallart. 111 CPC, secondo cui le spese processuali vanno compensate con gli anticipi prestati dalle parti, leventuale scoperto essendo a carico di chi è condannato a pagare le spese;
che nel caso concreto non si evince dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace che la reclamante, che non risulta patrocinata da un avvocato, sia stata informata sullimporto presumibile delle spese processuali;
che in queste condizioni occorre accogliere il ricorso nella misura in cui tende allannullamento del punto della decisione che lobbliga ad anticipare le spese di giustizia;
che per contro va respinta la domanda tendente al rimborso di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.-- poste a suo carico, la prima, dallUE di Lugano nellambito di una prima esecuzione n. 1428867 poi annullata in quanto lescussa aveva, dopo lemissione del precetto esecutivo (del 28 giugno 2010, all. C), trasferita la sede da Lugano a Giubiasco (la pubblicazione del trasferimento risale al 9 luglio 2010, all. D), e la seconda dallUEF di Bellinzona per lemissione del precetto esecutivo in oggetto (all. G);
che in effetti, le decisioni degli uffici desecuzione sulle spese non possono essere oggetto di un'opposizione ma solo di un ricorso giusta lart. 17 LEF (Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 68, con rif.; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2aed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 68), o contro la graduatoria e stato di riparto (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 i.f. ad art. 148) oppure, se non vi è stata realizzazione o se la stessa si è rivelata infruttuosa, contro l'attestato di carenza beni (art. 115 e 149 LEF);
che a titolo aggiuntivo va comunque osservato come entrambi i precetti esecutivi siano stati emessi sulla base delle indicazioni della domanda formulata dalla reclamante e come lincompetenza territoriale dellUE Lugano sia sorta, senza colpa sua, solo dopo lemissione del precetto e un primo tentativo di notifica postale;
che al riguardo il fatto che il primo giudice abbia statuito sul merito dellistanza dopo lapertura del fallimento (9 febbraio 2011) dellescussa e prima della sua chiusura per mancanza di attivo (21 marzo 2011, cfr. all. K) non muta lesito della presente decisione, perché anche volendo ritenere che la causa di rigetto diventa priva di oggetto già al momento dellapertura del fallimento per estinzione dellesecuzione giusta lart. 206 LEF (cfr.Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 206, con rif.) e non solo al momento della continuazione della liquidazione, giacché in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo lesecuzione risorge (art. 230 cpv. 4 LEF) , la circostanza potrebbe influire solo sullimporto delle spese processuali (riduzione in caso di stralcio), senza concreta conseguenza per la reclamante visto lesito del ricorso, e non sulla questione delle spese di emissione e di notifica dei precetti esecutivi;
che il reclamo va pertanto parzialmente accolto;
che per motivi di equità non si prelevano spese per il presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC) e vanno compensate le spese ripetibili, vista la parziale soccombenza della reclamante;
per questi motivi,
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 270.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).