Dispositiv
- richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF, pronuncia: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'703.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.47
Lugano
21 aprile 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2010 del
RE 1__________
Contro
CO 1__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di __________, notificato in data 11 agosto 2010 per il pagamento di fr. 2'703.20 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza dell11 marzo 2011 (EF.2010.__________) ha così pronunciato:
1. Listanza è respinta siccome nulla.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 100.- sono poste carico di parte istante.
3. omissis.
Sentenza impugnata dallistante, che con reclamo del 22/29 marzo 2011 chiede di riconsiderare il caso;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 3/11.8.2010 dellUfficio di esecuzione di __________, il RE 1 ha escusso CO 1, __________, per lincasso di complessivi fr. 2'703.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito limposta comunale 2007 oltre accessori;
che interposta opposizione da parte dellescussa, con istanza del 28 ottobre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando oltre al precetto esecutivo (doc. D) la decisione 19 novembre 2008 di tassazione dopo reclamo dellUfficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 26 ottobre 2010 di crescita in giudicato (doc. E), il conteggio (conguaglio) con il quale è stata fissata limposta comunale dovuta (doc. A) e i richiami/diffide di pagamento rivolti al contribuente per lincasso dellimposta (doc. A-C);
che, in buona sostanza, limposta comunale in rassegna (fr. 2'463.75) risulta composta dagli addendi di fr. 2'443.75 (95% dellimposta cantonale 2007 sul reddito di fr. 2'572.35) e fr. 20 (a titolo di imposta personale), cui vanno aggiunti fr. 209.45 per interessi aggiornati fino al 30 aprile 2010 e fr. 30.- per tassa di diffida (doc. A + precetto esecutivo doc. D);
che con ordinanza del 3 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha citato le parti a comparire alludienza indetta per venerdì 11 marzo 2011, ore 10:20;
che nessuna di esse vi ha dato seguito;
che con sentenza dell11 marzo 2011 il Pretore ha respinto listanza siccome nulla,
che giusta lart. 118 cpv. 1 LOC - ha puntualizzato il primo giudice, sia con riferimento allart. 97 n. 4 CPC-TI secondo cui il giudice esamina dufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, sia con riferimento allart. 142 cpv. 1 lett. a CPC-TI, secondo cui lassenza di un presupposto processuale comporta la nullità dellatto il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina lattività del collegio municipale e dirige lamministrazione con le competenze conferite dalla legge, mentre che giusta lart. 119 lett. d LOC lo stesso sindaco firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
che nel caso concreto, ha rilevato il Pretore, listanza di rigetto dellopposizione è stata però sottoscritta da due funzionari comunali facenti parte dei Servizi contabili e Cassa del Comune;
che, tuttavia, sempre secondo il Pretore, né i Servizi cantabili né un funzionario da esso dipendente possono sostituirsi al sindaco ed al segretario comunale per la sottoscrizione di atti del comune (art. 119 lett. d LOC);
che già per questo motivi, ha concluso il primo giudice, listanza risulta nulla;
che del resto, ha osservato lo stesso Pretore, listanza sarebbe comunque stata respinta anche nel merito, la documentazione esibita dal procedente non costituendo titolo esecutivo ai sensi dellart. 80 LEF, essendo le bollette prodotte priva dellattestazione di crescita in giudicato;
che contro tale sentenza la parte istante è insorta con scritto del 22 marzo 2011, proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso, asserendo che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, listanza di rigetto dellopposizione è stata correttamente sottoscritta dal sindaco del comune (__________) e dal Segretario comunale (__________), per cui non è dato da capire per quale ragione è stato affermato che trattasi invece di due funzionari dei servizi finanziari;
che, secondo lo stesso procedente, allistanza è inoltre stata allegata la decisione di tassazione, con il timbro di crescita in giudicato, firmata dallUfficio circondariale di tassazione (doc. E);
che constatato che tale atto di causa da considerare a un primo esame quale reclamo ex art. 319 lett. a CPC, proponendosi con ogni evidenza il procedente di ottenere il ribaltamento del giudizio di primo grado è stato esteso nello stesso tempo anche ad altre procedure esecutive sfociate in altrettante sentenze vertenti sulla stessa tematica (e, quindi, pure oggetto di impuntiva dello stesso tenore), aventi come parte convenuta altri soggetti, con ordinanza del 25 marzo 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, richiamato lart. 132 CPC, ha assegnato al RE 1 un termine di dieci giorni per presentare, separatamente, ossia con riferimento al solo caso EF.2010.__________ / esecuzione n. __________, la richiesta di riconsiderazione (recte: il reclamo) 22 marzo 2011, sottoscritta dagli organi abilitati a rappresentarlo in giudizio;
che il 29 marzo 2011 il RE 1 ha ripresentato il gravame riferito alla qui convenuta, a firma del sindaco __________ e del segretario __________ (e non più dallex segretario __________), allegando al medesimo gli stessi documenti esibiti in precedenza;
che CO 1 non ha presentato osservazioni a tale atto;
considerando
in diritto:
che risalendo la decisione impugnata all11 marzo 2011, ossia dopo lentrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dellistanza di rigetto definitivo dellopposizione presentata il 28 ottobre 2010;
che, al riguardo, lart. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione alludienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che - tra laltro- dispone dipoi lapplicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore; CPC-TI);
che lart. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, all11 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retata nuovo diritto,
che secondo lart. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per de decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che trattandosi di unimpugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per linoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, nella fattispecie, pur non avendo la parte istante definito latto di causa 22 marzo 2011 come reclamo, benché il primo giudice abbia reso attente le parti che contro la sua decisione dell11 marzo 2011 è possibile presentare reclamo al Tribunale dappello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 lett. e LOG) entro il termine di dieci giorni, latto da egli presentato va inteso come ricorso contro la decisione di prima sede e, pertanto come reclamo ex art. 319 segg. CPC;
che proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso asserendo che listanza di rigetto definitivo dellopposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è stata invece sottoscritta dalle persone abilitate a rappresentare in giudizio il Comune, e che agli atti figura pure la decisione di tassazione (titolo di rigetto definitivo dellopposizione ex art. 80 LEF) con lattestazione della sua crescita in giudicato, di modo che listante avrebbe fornito la documentazione corretta, implicitamente linsorgente chiede il ribaltamento del giudizio di primo grado (ovvero laccoglimento della propria istanza), avvalendosi dei motivi di reclamo previsti dallart. 320 lett. a e b CPC (applicazione errata del diritto, accertamento manifestamente errato dei fatti);
che, del resto, il reclamo 22 marzo 2011 i cui vizi sono stati emendati dallinsorgente il 29 marzo successivo, a seguito dellordinanza presidenziale del 25 marzo 2011, con la disgiunzione dei singoli gravami e con la sottoscrizione dellatto ricorsuale da parte del sindaco e del segretario comunale - risulta proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto dallart. 321 cpv. 2 CPC;
che a giusta ragione il reclamante assevera che listanza di rigetto definitivo dellopposizione del 28 ottobre 2010 non reca la firma dei due funzionari facenti parte dei servizi contabili e della Cassa del comune, ma quella del sindaco __________ e dellallora segretario (comunale) __________;
che, al riguardo, è verosimile che il Pretore sia stato tratto in errore dal fatto che nellistanza di rigetto dellopposizione quale rappresentante del creditore, ovvero del comune, figuri la Cassa comunale, __________, rispettivamente dal fatto che in calce allistanza figurino le sole firme dei rappresentanti dei comune, senza indicazione (in stampatello) dei rispettivi loro nominativi;
che ne discende perciò su questo punto laccoglimento del gravame, ricordando al primo giudice che con lentrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), atti viziati da carenze formali vanno sanati facendo capo allart. 132 cpv. 1 CPC, ossia assegnando un termine per porvi rimedio;
che secondo lart. 80 cpv. 1 vLEF ossia secondo il testo in vigore fino al 30.12.1210, che torna ancora applicabile alla fattispecie - se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione;
che secondo lart 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificabili alle sentenze, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;
che la decisione di tassazione dopo reclamo del 19 novembre 2008 dellUfficio di tassazione di __________, che ha fissato in fr. 2'572.35 limposta cantonale 2007 sul reddito a carico della convenuta, costituisce senzaltro titolo di rigetto definitivo dellopposizione (cfr. art. 28 vLALEF), sia per la stessa imposta cantonale, sia però anche per limposta comunale, sempre sul reddito, nella misura in cui essa è stata determinata correttamente, ossia applicando lesatto moltiplicatore dimposta comunale di riferimento (in casu del 95%), quesito al quale non si può che rispondere affermativamente, il convenuto non avendo del resto preteso il contrario, ovvero che limposta comunale sul reddito (fr. 2'443.75) non sia stata fissata correttamente;
che, infatti, contrariamente a quanto accertato dal Pretore verosimilmente per una svista - il titolo di rigetto allegato allistanza (la citata decisione fiscale), risulta munito della certificazione della sua crescita in giudicato (doc. E);
che bisogna tuttavia rilevare che lonere fiscale di fr. 20 (imposta personale) non è stata stabilita con riferimento alla decisione dellautorità fiscale cantonale di cui al doc. E, ma autonomamente dal comune stesso al momento di fissare limposta comunale sul reddito, senza certificazione della relativa crescita in giudicato;
che nel contesto di svolgimento della fattispecie, costituirebbe però un formalismo eccessivo dare peso decisivo a questa circostanza, considerato che lescusso non ha in nessun caso eccepito di non dovere tale importo e meno che meno ha preteso di avere presentato reclamo al Municipio entro 30 giorni contro il calcolo dellimposta comunale;
che anche su questo punto il reclamo merita pertanto tutela;
che, dato quanto precede, si giustifica pertanto laccoglimento del reclamo, motivo per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere listanza e di porre le spese e la tassa di giustizia di prima sede a carico del convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che, per contro, non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;
per questi motivi
richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF,
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'703.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).