Dispositiv
- pronuncia: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.11.472,15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.26
Lugano
7 marzo 2011
FP/sl/lw
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 dicembre 2010/26 gennaio 2011 di
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 17 novembre 2010 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 22 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
1. Listanzaè accolta, lopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti __________ dell8/17.11.2010è rigettata in via provvisoriaper limporto di fr. 11'472.15 oltre interessi al 5% dal 1.9.2008 e fr. 100.- di spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3.omissis.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 24 febbraio 2011 chiede, in via principale, la reiezione dellistanza e, in via subordinata, lapprovazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell8/17 novembre 2010 dellUfficio esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: Schuldanerkennung vom 12.03.2008;
che, interposta tempestiva opposizione da parte della convenuta, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 23 dicembre 2010 (in lingua tedesca), rispettivamente 26 gennaio 2011 (tradotta in lingua italiana a seguito dellordinanza pretorile del 27 dicembre 2010), sulla base del riconoscimento di debito (Schuldanerkennnung) del 12 marzo 2008 (doc. B; cfr. anche traduzione doc. C), con il quale RE 1 ha riconosciuto di doverle la somma complessiva di fr. 11'472.15, equivalente alla differenza (ossia al saldo) tra limporto complessivo di fr. 21'472.15 relativo a diverse fatture emesse a suo carico tra il 7 luglio 2005 e il 26 gennaio 2007 e gli importi per complessivi fr. 10'000.- da essa versati fino al mese di ottobre 2006 (fr. 5'000.-), rispettivamente al mese di febbraio 2008 (fr. 5000.-), impegnandosi a saldare lo scoperto, al più tardi, entro la fine agosto 2008 e a non sollevare opposizione di fronte a un eventuale precetto esecutivo in relazione alla specifica fattispecie;
che alludienza di discussione del 16 febbraio 2011 la parte convenuta la sola comparsa si è opposta allistanza, asserendo che con il precetto esecutivo notificatole in data 17 novembre 2010 la procedente le starebbe causando un danno, ritenuto che gli altri creditori hanno ritirato le esecuzioni, accettando pagamenti parziali;
che a fronte della presa di posizione della convenuta, il Pretore __________ ha proposto un componimento bonale della vertenza, ossia una transazione giudiziale, in virtù della quale a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa tra le parti, la convenuta avrebbe versato alla controparte fr. 11'600.- in 3 rate, la prima di fr. 1'600.- entro il 28 febbraio 2011, la secondo di fr. 5'000.- entro il 30 giugno 2011 e la terza di fr. 5'000.- entro il 30 settembre 2011, ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento lintero credito sarebbe diventato esigibile (punto 1);
che, nel contempo, il Pretore ha altresì proposto che ad avvenuto pagamento della prima rata allUEF __________ (fr. 1'600.-), egli avrebbe ordinato allo stesso ufficio la cancellazione del precetto esecutivo in rassegna (punto 1§) e che la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo ad avvenuto pagamento di tale somma, senza prelevare né spese, né tassa di giustizia, compensate le ripetibili, ritenuto che con il decreto di stralcio egli avrebbe ordinato la cancellazione dellesecuzione e che in caso di mancato tempestivo pagamento la proposta sarebbe decaduta;
che preso atto delladesione, seduta stante, alla proposta transattiva da parte della convenuta, il Pretore ha fissato alla parte istante un termine fino al 22 febbraio 2011 per prendere posizione in merito;
che confaxdel 21 febbraio 2011 la parte istante ha comunicato al Pretore il proprio nulla osta, alla condizione tuttavia che lesecuzione potrà essere cancellata soltanto dopo la tacitazione integrale della propria pretesa di fr. 11'600.- (e non quindi già a fronte del pagamento della prima rata di fr. 1'600.-, come proposto dal giudice), e ciò per evitare di non essere costretta a riproporre nuove esecuzioni in caso di mancato pagamento di una delle rimanenti rate;
che con sentenza del 22 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto listanza, ritenendo che il riconoscimento di debito (Schuldanerkennung) sottoscritto il 12 marzo 2008 dalla convenuta, agli atti quale doc. B, costituisce senzaltro valido titolo di rigetto provvisorio dellopposizione, ritenuto tuttavia che gli interessi di mora possono essere accordati soltanto dal 1° settembre 2008;
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 24 febbraio 2011, asserendo come già esposto, a suo modo di vedere, davanti al primo giudice di essere stata costretta a firmare il riconoscimento di debito in questione di fronte alla minaccia della creditrice che in caso contrario essa sarebbe stata costretta a cessare la propria attività, al punto che, per non incorrere in un rischio del genere, ha provveduto a versare ingenti acconti e che malgrado ciò alcuni brevetti sono andati persi a causa della negligenza della controparte;
che per risanare la propria situazione finanziaria, ha proseguito la reclamante, essa è stata costretta a vendere la casa e grazie alla sua buona fede riconosciuta dai creditori è persino riuscita a pulire le esecuzioni a suo carico, conditio sino qua non per poter ricominciare ad essere operativa nel settore nel quale opera;
che il precetto esecutivo oggetto della presente vertenza, sempre secondo la convenuta, le impedisce qualsiasi spazio di manovra, ritenuto del resto che essa non deve tale importo alla procedente;
che per proseguire nella sua attività essa ha, quindi, per finire accettato la proposta transattiva del Pretore;
che pertanto, ha concluso la reclamante, si giustifica il mantenimento dellopposizione al precetto esecutivo in questione o, per lo meno, lapprovazione della transazione giudiziale;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 febbraio 2011, ancorché sulla base di unistanza di rigetto provvisorio (23 dicembre 2010; v. sentenza, pag.
1) dellopposizione retta dal diritto procedurale previgente (vLALEF) allentrata in vigore del Codice di procedura di diritto processuale svizzero con il 1°gennaio 2011 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che secondo lart. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);
che il reclamo proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) è pertanto di principio ricevibile;
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. lapplicazione errata del diritto, b. laccertamento inesatto dei fatti;
che secondo lart. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dellopposizione;
che secondo lart. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito;
che, come correttamente rilevato dal Pretore, sottoscrivendo la Schuldanerkennnung del 12 marzo 2008, la reclamante si è incondizionatamente dichiarata debitrice della procedente della somma posta in esecuzione, di modo che il requisito di cui allart 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione risulta soddisfatto;
che nella misura in cui si propone di invalidare il riconoscimento di debito asserendo peraltro senza fornire alcun riscontro - di essere stata costretta a sottoscrivere tale documento, al fine di potere proseguire con la propria attività nel campo dei brevetti e, segnatamente, di avere versato acconti soltanto perché spintavi dalla necessita di azzerare le esecuzioni a suo carico, conditio sine qua non per la sua sopravvivenza come Patentinhaberin/Projektleiterin, la reclamante si avvale di argomenti che non sono stati sottoposti al vaglio del primo giudice e, perciò, di obiezioni irricevibili, lart. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di reclamo (come del resto anche il previgente art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI su rinvio dellart. 25 vLALEF) né nuove conclusioni, né lallegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che il ricorso è dipoi destinato allinsuccesso, nella misura in cui la reclamante chiede lapprovazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;
che se è vero che essa ha aderito seduta stante alla proposta transattiva formulata dal giudice alludienza di discussione del 16 febbraio 2011, non altrettanto ha però fatto la parte istante, la quale ha comunicato alla Pretura di aderirvi soltanto alla condizione che si sarebbe proceduto alla cancellazione dellesecuzione non già al pagamento della prima rata come proposto dal Pretore- ma soltanto ad estinzione dellintero debito;
che, ancorché non riportato in sentenza, con ogni evidenza il primo giudice ha ritenuto che il suo tentativo di comporre bonalmente il contenzioso fosse fallito, considerata la divergenza su un punto essenziale quale il momento della cancellazione dellesecuzione;
che respingendo in via provvisoria lopposizione al precetto esecutivo, il Pretore ha perciò statuito correttamente;
che nella misura in cui è ricevibile, il reclamo deve pertanto essere disatteso, siccome infondato;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dellinsorgente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità dalla fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;
per questi motivi
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.11.472,15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).