Fallimento. Debito saldato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità comprovata. Reclamo accolto
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.11.2011 14.2011.199
Fallimento. Debito saldato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità comprovata. Reclamo accolto
Incarto n. 14.2011.199 Lugano 30 novembre 2011 FP/ls/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretaria: Locatelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente da istanza 26 settembre 2011 presentata CO 1 rappresentata dalla __________ contro CO 1 Sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 14 novembre 2011 (SO.2011.4078) ha così pronunciato. “1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a fa tempo da martedì, 15 novembre ore 10.00. 2./3./4. omissis .” Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 25 novembre 2011 ne chiede l’annullamento; rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato; ritenuto in fatto : che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'314.05 oltre interessi e spese; che all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011 nessuno è comparso; che con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì, 15 novembre 2011 alle ore 10.00; che con reclamo del 25 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere provveduto a saldare tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti tramite l’Ufficio di esecuzione __________, producendo la relativa attestazione; considerando in diritto : che secondo l’art. 174 cpv. 1 periodo LEF nella versione in vigore dal 1°gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°gennaio 2011; che stando all’art. 174 cpv.1 secondo periodo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza; che, altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo, 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento; che, nel caso in esame, il reclamante ha dimostrato di avere saldato il credito posto in esecuzione con versamento 15 novembre 2011 all’UE __________, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui risulta adempiuto il requisito previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF; che per quanto riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dallo stesso estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 15 novembre 2011 emerge che anche le rimanenti due esecuzioni pendenti nei confronti dell’escusso sono state a loro volta pagate, ciò che porta a concludere che il convenuto è in grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui anche questo specifico requisito risulta reso sufficientemente verosimile; che il fallimento di RE 1 può pertanto essere annullato; che ne consegue l’accoglimento del reclamo; che la tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC), che con il suo comportamento ha determinato la presente procedura esecutiva, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo; che le spese dell’Ufficio fallimenti sono anche esse poste a carico del convenuto; per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto. “1. La dichiarazione di fallimento 14 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________, inc. SO.2011.4078, nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80-, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________. 3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.- è posta a carico di RE 1. III. intimazione a:
- RE 1;
- __________;
- Ufficio fallimenti __________,
- Ufficio di esecuzione __________,
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________. Comunicazione alla Pretura __________. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).