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14.2010.79

Rigetto provvisorio. Acquiescenza. Tasse e ripetibili

Ticino · 2010-11-02 · Italiano TI
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Incarto n.14.2010.79

Lugano

2 novembre 2010

B/fp/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 marzo 2010 presentata da

AO 1__________

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________, notificato in data 10 novembre 2009 per il pagamento di fr. 182'393.45 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza 2 settembre 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.La tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità.”

preso atto che secondo l’art. 151 CPC (applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF) se la causa è stata tolta per acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte dal giudice adito;

atteso che in caso di adesione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'066.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).